Trasferimento LMA da ENAC ad altro Stato Membro EASA

A richiesta del titolare e sempre sulla base di uno specifico accordo firmato, ai sensi del paragrafo 66.1(a)(2) [e AMC 66.1(a)], con l’autorità aeronautica di altro Stato Membro EASA, ENAC può concordare che una LMA originariamente da lui emessa possa essere trasferita all’autorità aeronautica competente di detto Stato qualora ne ricorrano le condizioni specificate nell’accordo stesso.

Anche questo processo, oltre alle eventuali spese e diritti previsti per il rilascio della LMA da parte dell’autorità ricevente, è soggetto al regime tariffario previsto nel Regolamento per le Tariffe ENAC disponibile nel sito internet ENAC limitatamente alle attività necessarie all’attuazione del processo, ossia alla valutazione della richiesta e alla predisposizione e attuazione del trasferimento della LMA e delle relative registrazioni/corrispondenza di cui al paragrafo 66.B.20. A questo possono aggiungersi a carico del richiedente i possibili oneri e spese eventualmente connessi alle esigenze e modalità di trasferimento della pertinente documentazione eventualmente previsti e/o richiesti nell’accordo.

I presupposti per l’avvio di un tale processo sono quelli descritti nel secondo capoverso della AMC 66.1(a) (ad esempio essere dipendente di una impresa di manutenzione approvata nello Stato presso la cui autorità si richiede di trasferire la LMA e quindi prevedibilmente orientato a sviluppare l’intera propria carriera in ambito manutentivo in quell’impresa). Il richiedente il trasferimento della LMA deve quindi dimostrare a ENAC di essere in tali condizioni.

A questo si aggiunge il rispetto delle eventuali condizioni poste dalla autorità competente cui si sta trasferendo la LMA, per dare il suo nulla osta al trasferimento, fissate nell’accordo stesso sottoscritto con ENAC o espresse di volta in volta sulla base delle peculiarità del caso. 

Si evidenza che il trasferimento è di norma consentito solo per quelle LMA per le quali non sono in corso procedimenti, o siano stati adottati provvedimenti, sanzionatori in accordo alle previsioni 66.B.500 del medesimo regolamento. 

Analogamente, salvo specifiche eccezioni previste espressamente nell’accordo sottoscritto da ENAC con l’autorità presso la quale si sta richiedendo di trasferire la LMA, presupposto a questo trasferimento è che la LMA in questione non contenga limitazioni derivanti dal processo di conversione da pre-esistente C.I.T. ENAC, in accordo alle previsioni del Capitolo D dell’Allegato III (Parte 66) Regolamento (UE) n. 1321/2014 come revisionato .

La procedura da applicare è la seguente:

  1.  il titolare della LMA da trasferire invia:
    • la domanda di trasferimento, con i relativi allegati, della propria LMA utilizzando il Modello OTH-MS-TRA-LMA-66.1(a)2
      • all'Ufficio Attività Aeronautiche dell'Enac, competente per l’impresa di manutenzione di appartenenza del richiedente il trasferimento della LMA estera. 
      • all'Ufficio Attività Aeronautiche Campania nel caso in cui la richiesta di trasferimento è presentata direttamente a titolo personale dal richiedente.

        specificando nella comunicazione di trasmissione, le circostanze che la giustificano (vedi AMC 66.1(a)) e confermando che non sussistono gli elementi ostativi di cui ai punti 1) e 2) della sezione Generalità;
      • in copia (inclusa copia degli allegati) alla Direzione Navigabilità e Operazioni all’indirizzo email aml.verification@enac.gov.it ;
    1. la Direzione Navigabilità e Operazioni, che gestisce l’indirizzo di posta elettronica aml.verification@enac.gov.it, verifica la completezza della domanda e contatta l’autorità controparte alla quale deve essere trasferita la LMA per avere conferma del suo nulla osta al trasferimento della LMA. In caso di esito favorevole, la Direzione Navigabilità e Operazioni, se non già effettuato, concorda con l’autorità controparte le modalità di trasferimento delle registrazioni pertinenti alla LMA in questione;
    2. la Direzione Navigabilità e Operazioni, ricevute le conferme e informazioni richieste, notifica all'Ufficio Attività Aeronautiche dell'Enac competente le modalità concordate per il trasferimento delle registrazioni di cui al 66.B.20;
    3. l'Ufficio Attività Aeronautiche completa la dichiarazione nel Modello OTH-MS-TRA-LMA-66.1(a)2, predispone le registrazioni da trasferire, e le invia in accordo alle modalità concordate alla Autorità estera destinataria, confermandole di essere in possesso dell’originale della LMA da trasferire e richiedendo di essere prontamente informata del completamento del processo di emissione della nuova LMA per procedere tempestivamente con il procedimento di revoca della LMA originariamente emessa da ENAC per il richiedente;
    4. l'Ufficio Attività Aeronautiche, ricevuta conferma del completamento del processo dall’autorità estera revoca la LMA trasferita, dandone informativa al titolare e alla Autorità estera.    
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