Possono essere operati in categoria aperta:
- UAS con etichetta di marcatura di classe: i droni devono essere dotati di un’etichetta di identificazione di classe da C0 a C4.
- UAS autocostruiti: i droni costruiti privatamente sono permessi, a condizione che siano stati costruiti per uso personale e non acquistati come kit pronti all’uso.
- UAS senza etichetta di marcatura di classe: sono permessi solo se immessi sul mercato europeo prima del 31 dicembre 2023.
Gli operatori sono tenuti a soddisfare i seguenti obblighi:
- Registrazione: obbligatoria per tutti gli operatori sul portale d-flight.
Una volta registrati, assicurarsi di apporre chiaramente il proprio numero di identificazione operatore UAS (QR code) sul drone. - Attestato del Pilota: necessario per operare un UAS (rif. Piloti UAS).
- Assicurazione: richiesta una copertura assicurativa per la responsabilità civile, adeguata alla tipologia di operazioni.
- Verifica delle zone geografiche consentite/vietate al volo: è necessario controllare le zone consentite o vietate sul portale d-flight. Per ulteriori dettagli consultare la pagina “Voli con droni (UAS): limitazioni e riserve dello spazio aereo”.
Per i piloti di UAS di peso inferiore ai 250 grammi, dotati di telecamera, non è obbligatorio il conseguimento dell’attestato del pilota (punto 2 del precedente elenco). Permane l’obbligo del soddisfacimento dei requisiti di cui ai punti 1, 3 e 4, nonché il rispetto della regolamentazione Europea relativa alla sottocategoria A1.
Se il drone pesa meno di 250g e non è dotato di dispositivi per la registrazione audio o video, non è obbligatoria la registrazione come operatore.
Se il drone è definito giocattolo (Direttiva 2009/48/CE) non è obbligatorio rispondere ai punti 1,2,3,4.
Ultimo aggiornamento: 15/05/2024