FAQ Droni

Si rendono di seguito disponibili le FAQ elaborate da ENAC.

Si rimanda invece al link https://www.easa.europa.eu/the-agency/faqs/drones-uas per le FAQ elaborate da EASA.

FAQ
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Droni

Il Regolamento UAS-IT che può essere consultato al seguente link: Regolamento UAS-IT.

Nella pagina Normativa Droni sono disponibili ulteriori riferimenti.

Consultando il sito D-flight conforme alle carte aeronautiche e l’AIP (Aeronautical Information Publication).

Nelle vicinanze degli aeroporti, all'interno delle ATZ (Aerodrome Traffic Zone) o del CTR è possibile volare senza riserva dello spazio aereo, in accordo alle prescrizioni contenute nella Circolare ATM-09A.

Sempre l'altro aeromobile.

Operando in Categoria Aperta, le operazioni non devono essere condotte vicino o sopra strade o ferrovie poichè in quell'area saranno presenti persone non coinvolte. L'unica eccezione è nella sottocategoria A1 ma limitata ai droni con peso sotto 250 g o con marcatura C0 poichè, secondo la UAS.OPEN.020(2), soltanto questi droni possono sorvolare persone non coinvolte purchè non vi sia assembramento di persone. Si tenga comunque presente che strade ad alto traffico (come un'autostrada) possono essere considerate equivalenti ad assembramenti di persone e quindi non sarà consentita alcuna operazione di droni di categoria aperta su di esse.

Sì.

Sì, ma deve essere autorizzato dall'ENAC.

Sì, deve ottenere dall'ENAC un'autorizzazione nel caso sia necessaria la riserva di spazio aereo, e ogni altra autorizzazione o nulla osta richiesta da Forze dell'Ordine, Autorità locali o privati secondo i casi.

Si suggerisce di contattare il vettore aereo per conoscere le condizioni relative alle dimensioni del bagaglio nonché le restrizioni stabilite per le batterie al litio che sono considerate merce pericolosa.

Un’area può definirsi non popolata se la probabilità di sorvolare persone durante la missione risulta trascurabile. Ciò si verifica tipicamente in operazioni che si svolgono in aree con densità abitativa nulla ovvero ad opportuna distanza da strade asfaltate aperte al transito di veicoli e/o persone e da edifici ad uso pubblico e privato.

È responsabilità dell’operatore garantire con misure adeguate che le condizioni di cui sopra siano soddisfatte nel periodo previsto per l’esecuzione dell’operazione.

Sebbene la definizione di area non popolata non sia presente nella metodologia SORA, essa è stata adottata per consentire un’applicazione uniforme della mitigazione M1 del Ground Risk, la quale prevede la necessità di ridurre il numero di persone a rischio nell’area delle operazioni. L’analisi SORA alla base dei PDRA 01,02,03 colloca infatti inizialmente l’operazione in area scarsamente popolata. Il Ground Risk Iniziale viene però successivamente ridotto tramite l’utilizzo della mitigazione M1 ad un livello di Robustezza Basso, imponendo che l’operazione venga svolta in area con densità inferiore a quella di un’area scarsamente popolata, ovvero in un’area non popolata.

Sì, i Piloti che hanno conseguito il CRO prima del 31 dicembre 2020 possono condurre operazioni in Categoria OPEN A2 fino alla naturale scadenza dell'attestato, in quanto ENAC ha ritenuto che si sarebbe verificata una discontinuità per coloro che già operavano in scenari standard qualora fossero  state richieste competenze differenti.

No, le Operazioni con definizione del livello di “SAIL” sono classificate in Categoria SPECIFIC per la quale il Regolamento (EU) 2019/947 all'art.8 comma 2 stabilisce le competenze di cui devono essere in possesso i piloti per operare in tale Categoria.

 Il SAIL (Specific Assurance and Integrity Level) rappresenta il livello di confidenza con il quale le operazioni UAS rimangono sotto controllo ed è espresso da un numero romano tra I e VI. (Rif. AMC1 applicabile all’Art. 11 del regolamento (UE) 2019/947).

Per ogni singola operazione il SAIL è determinato dalla combinazione tra il rischio residuo di colpire terze parti al suolo e il rischio residuo di collisione con terze parti in volo.

In sostanza più è alto il SAlL e più sono stringenti i requisiti per poter svolgere le operazioni in sicurezza, ovvero affinché non si corrano rischi inaccettabili. 

Sì, le operazioni in categoria Specific richiedono che il pilota abbia le competenze previste dal Regolamento (EU) 2019/947 all'art.8 comma 2. Alcune di queste competenze possono essere ottenute solo con un corso aggiuntivo, non facoltativo, in materia di CRM e di SORA. Inoltre, se richiesto, devono soddisfare i requisiti stabiliti nell'autorizzazione operativa rilasciata dall'autorità competente o, in futuro, come definito dal LUC.

ENAC, anticipando il Reg. (EU) 2019/947, aveva già introdotto tali competenze per le operazioni BVLOS (Regolamento SAPR Ed. 3 del 11 novembre 2019) e dato la possibilità agli utenti, nelle more dell'adeguamento formativo da parte dei Centri di Addestramento, di frequentare corsi presso altre Organizzazioni riconosciute dall'Ente (NI-2020-022 del 17 giugno 2020)

ENAC, in accordo all'art.22 del Reg. 947, ha ritenuto di applicare per il pilota di UAS con massa massima al decollo minore di 500 gr. il livello di competenza previsto per la categoria OPEN A1-A3.

ENAC, in linea con altri Paesi Europei, ritiene che gli UAS con massa massima al decollo minore di 250 gr. possano continuare a essere utilizzati senza il requisito dell'attestato, così come accadrà dal 1° gennaio 2023, e in accordo all'art.22 del Regolamento (EU) 2019/947 ("Fatto salvo l'art.20....").

 

Alla Questura provinciale.

Alla Questura provinciale.

Al Pronto intervento nel caso si ipotizzino vittime o alla Questura provinciale.

Alla Questura provinciale.

La Questura Provinciale e in alcuni casi anche l'ENAC per quanto previsto dal Codice della Navigazione.

Il codice identificativo QR code citato agli articoli 6 e 9 del Regolamento è rilasciato dal sito D-Flight, a seguito della registrazione dell’operatore, contiene il codice identificativo dell’operatore secondo la nomenclatura EASA ed è unico per tutti gli UAS riferiti all’operatore.

Ai sensi della normativa europea il codice identificativo avrà valore in tutti gli Stati Membri UE e quindi l’operatore potrà operare il proprio UAS senza ulteriori apposizioni di altri codici in tutti gli Stati Membri UE, fermo restando il rispetto delle ulteriori normative locali se previste.

In una prima fase il codice Operatore UAS sarà aggiunto in chiaro al QR code identificativo riferito a ciascun mezzo nella disponibilità dell’operatore. 

I QR code già attivati su D-Flight dovranno essere sostituiti senza ulteriori spese e semplicemente accedendo al sito D-Flight a partire dal 15 gennaio 2021 per la successiva applicazione sul UAS entro il 31 gennaio 2021. 

Nella fase a regime, a seguito della conclusione dell’armonizzazione in vigore tra i diversi Data Base Europei e in osservanza alle pertinenti normative, D-Flight metterà a disposizione degli utenti un nuovo QR Code, unico per tutti i mezzi in possesso, che renderà totalmente compatibile l’identificazione degli UAS in UE.

Sì, perché il QR code contiene il codice identificativo dell’operatore secondo la nomenclatura EASA.

Il pilota che deve effettuare i voli nell'ambito di una Autorizzazione Operativa in BVLOS deve effettuare la pianificazione tramite lo strumento DOP sulla piattaforma D-Flight. Nel caso la Autorizzazione Operativa sia subordinata alla emissione di un NOTAM, la richiesta di NOTAM da parte dell'Operatore ed il relativo ottenimento saranno considerate quale pianificazione dei voli e il pilota non dovrà procedere all'uso dello strumento DOP su D-Flight; in ogni caso, il pilota dovrà verificare prima del volo se il NOTAM richiesto dall'operatore per cui lavora è attivo.

In caso di furto, ai fini di sollevare la responsabilità dell'operatore da usi malevoli di chi opera con un drone derubato, ENAC raccomanda di  tenere nota del numero di serie del proprio drone sin dall'acquisto oppure utilizzare la funzione non obbligatoria di registrare il numero seriale del drone sul portale d-flight in modo da poter specificare nella denuncia alle Forze dell'ordine il numero di serie del drone derubato.

Effettuando una ricerca sul sito d-flight, comparirà il nome degli operatori che hanno adempiuto agli obblighi di registrazione previsti dalle normative europee e nazionali, se gli stessi hanno dato il consenso alla pubblicazione dei propri dati.

E' possibile utilizzare i riferimenti pubblicati nella pagina Contatti.

Per tutti i quesiti afferenti la materia della privacy si rimanda alla specifica normativa vigente.

Sulla base delle indicazioni EASA (MOC Light UAS.2511-01 Issue 01 del 05/05/2022) è possibile uno dei seguenti approcci:

1.       Ottenere un Design Verification Report favorevole da EASA (presentando la domanda all’EASA utilizzando il form ). 

 

2.       Sottoscrivere una dichiarazione di rispondenza al MOC suindicato secondo il form seguente

(Aggiornamento al 6 dicembre 2022)

Il 31 dicembre 2020 è divenuto applicabile il Reg.(UE) 2019/947, relativo a norme e procedure per l’esercizio degli aeromobili senza equipaggio.
Tale Regolamento, che inquadra gli aeromodelli come UAS (Unmanned Aircraft System), ha modificato, tra l’altro, il sistema autorizzativo posto in capo alle Autorità nazionali, riguardante le attività aeromodellistiche effettuate da club e associazioni.

In accordo ai chiarimenti sul tema pubblicati da EASA, le attività aeromodellistiche secondo Reg.(UE) 2019/947 possono avvenire
secondo le seguenti modalità:

1) In categoria aperta

L’attività è consentita secondo le condizioni e le limitazioni delle operazioni in categoria “aperta” sottocategoria A3, come definito nel Reg.(UE) 2019/947 e integrato dal Regolamento ENAC UAS-IT.

2) nell’ambito di club o associazioni di aeromodellismo autorizzati dall’ENAC.

L’attività è consentita ai piloti remoti appartenenti a club o associazioni di aeromodellismo autorizzati dall’ENAC secondo i contenuti dell’Articolo 16 del Reg. (UE) 2019/947, in accordo alle condizioni e limitazioni definite nell’autorizzazione stessa.

In questo caso, alcune responsabilità, quali per esempio la registrazione dell’operatore, la stipula dell’assicurazione e la verifica delle competenze dei piloti remoti, ricadono in capo al club o associazione di aeromodellismo autorizzata dall’ENAC, secondo procedure definite e verificate in sede di autorizzazione.
I club o associazioni di aeromodellismo titolati a richiedere tale autorizzazione, fatta salva la definizione di club e di associazioni di aeromodellismo di cui all’art. 2, § 10, del Reg. (UE) 2019/947, devono essere in possesso di personalità giuridica e riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. del 28 febbraio 2021, n. 36.

I club o associazioni che non godono dei requisiti previsti dalla su citata legge, non possono richiedere l’autorizzazione ai sensi dell’Articolo 16 del Reg. (UE) 2019/947, ma possono associarsi a un club o associazione di aeromodellismo autorizzata, secondo le condizioni e limitazioni riportate nell’autorizzazione.

La domanda di autorizzazione dovrà essere presentata con lettera in carta semplice e inviata a ENAC – Direzione Ricerca e Sviluppo Nuove Tecnologie e Aerospazio all’indirizzo p.e.c. dell’ENAC
protocollo@pec.enac.gov.it.

La lista dei club e associazioni di aeromodellismo autorizzati sarà resa disponibile sul sito internet istituzionale.
Alla data di questa pubblicazione l’Aero Club d’Italia ha espresso l’interesse alla richiesta di autorizzazione.

Ai sensi dell’articolo 71,1 del regolamento (UE) 2018/1139, in data
30.11.2022, con lettera prot. 0149176, ENAC ha adottato, e notificato ad EASA con prot. 711/22/0493, la proroga fino al 30 giugno 2023 dell’applicabilità delle regole nazionali in assenza di autorizzazione in accordo all’art. 16 del Reg.(UE) 2019/947 per le attività di aeromodellismo sul territorio nazionale.

Zone geografiche individuate dall’ENAC per attività nell’ambito di club o associazioni di aeromodellismo autorizzati dall’ENAC

Effetti della Proroga - Fino al 30 giugno 2023, all’interno delle aree istituite dall’ENAC e pubblicate in AIP ENR 5.5.3-1, gli aeromodellisti in possesso dell’abilitazione al pilotaggio di aeromodelli rilasciata dall’Aero Club d’Italia, ove prevista, possono svolgere attività anche in assenza dell’autorizzazione di cui all’art. 16 del reg. UE 2019/947.

Pertanto, le aree pubblicate in AIP ENR 5.5.3-1 con scadenza 31 dicembre 2022 saranno estese d’ufficio fino al 30 giugno 2023.

Estensione di Validità - In accordo ai contenuti dell’Articolo 15 comma 2 del Reg. (UE) 2019/947, e secondo il principio del Grand Father Right, è possibile estendere la validità oltre il 30 giugno 2023 delle aree già istituite (che saranno pertanto individuate come “zone geografiche”), mantenendo le stesse condizioni definite in AIP, solamente per le attività svolte in ambito di club o associazioni di aeromodellismo autorizzate dall’ENAC in accordo all’art. 16 del citato Regolamento. In assenza di questa autorizzazione, le aree saranno cancellate con decorrenza 1 luglio 2023.

Nuove Istituzioni - A far data dal 15 giugno 2022, tutte le richieste di istituzione di zone per attività aeromodellistica inviate all’ENAC sono accolte solamente se inviate da un club o associazione di aeromodellismo autorizzata (o con processo di autorizzazione in corso) e se corredate da uno studio di analisi del rischio, necessario affinché tali aree siano riconosciute come “zone geografiche” in accordo all’Articolo 15 comma 2 del Reg. (UE) 2019/947.

Fatturazione

Gli accertamenti ENAC ai fini del rilascio dell’autorizzazione ai club o associazioni di aeromodellismo vengono fatturati da ENAC ad art. 20 del Regolamento per le Tariffe dell’ENAC.

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