L’operatore di droni, sia persona fisica che giuridica, è colui che utilizza o intende utilizzare uno o più droni. Nel caso in cui l’operatore sia anche il pilota (ad esempio, un pilota remoto che opera un drone di sua proprietà), su questi ricadono sia le responsabilità dell’operatore che quelle del pilota.
Tra le responsabilità che la regolamentazione nazionale e comunitaria pongono a carico dell’operatore di droni si evidenziano:
- Formazione dei piloti remoti: l’operatore deve garantire che i piloti remoti siano adeguatamente formati per operare i droni;
- Copertura assicurativa: l’operatore deve assicurare i droni per la responsabilità civile verso terzi;
- Tutela della privacy: l’operatore deve rispettare le norme sulla privacy (GDPR 679/2016) e assicurarsi che l’uso dei droni non violi la privacy altrui;
- Manutenzione dei droni: l’operatore è tenuto a mantenere i droni in condizioni sicure, nel rispetto delle disposizioni del produttore;
- Registrazione degli operatori: tutti gli operatori devono registrarsi sul portale d-flight e ottenere un codice identificativo europeo in formato QR code da apporre su ciascun drone con cui intendono operare.
I diritti di registrazione come operatore UAS sono dovuti direttamente nel portale d-flight secondo le tariffe riportate.
Sono esclusi dall’obbligo di registrazione gli operatori di droni classificati come giocattoli ai sensi della Direttiva europea 2009/48/CE, nonché gli operatori di droni con un peso inferiore a 250 g e privi di telecamera, microfoni o altri dispositivi per la raccolta di dati personali.
Per consultare l’elenco degli operatori che hanno acconsentito alla pubblicazione dei propri dati, è possibile visitare il portale d-flight.
Nota: Se un operatore italiano intende operare un UAS in paesi UE/EASA dovrà fare riferimento alle indicazioni contenute alla pagina del sito EASA “Travelling with Drones”. Per gli stati non UE / non EASA l’operatore dovrà far riferimento alla pagina della autorità competente dello stato di destinazione.