In base al Regolamento (UE) 2019/947, tutti gli attestati relativi ai piloti remoti di UAS, rilasciati successivamente alla data del 31 dicembre 2020 da una delle autorità nazionali sottoposte alla regolamentazione EASA, sono automaticamente riconosciuti come validi da tutte le altre autorità nazionali. Per tale motivo, un pilota remoto in possesso di un attestato EASA può operare liberamente all’interno di ogni stato membro di EASA, nel rispetto della normativa europea e in ossequio alle eventuali restrizioni aggiuntive nazionali. (vedi pagina Voli con droni (UAS): limitazioni e riserve dello spazio aereo).
In considerazione dell’attuale temporanea assenza di un database unico europeo, le singole autorità dell’aviazione civile hanno creato propri database interni per la registrazione degli attestati emessi a livello nazionale. Questi database non sono interoperabili e non consentono una rapida verifica degli attestati esteri da parte dell’Enac.
Al fine di permettere il controllo dei prerequisiti per il conseguimento di un certificato di livello superiore ad un cittadino in possesso di un attestato di pilota remoto rilasciato da altra autorità nazionale appartenente a EASA (ex: un pilota remoto in possesso di un attestato A1/A3 estero che vuole conseguire l’A2 in Italia), è necessario che gli attestati esteri vengano inoltrati all’Enac attraverso il portale Servizi WEB, per le verifiche del caso e per l’acquisizione nel database Enac.
Di seguito il link per accedere al servizio, denominato “comunicazione attestato estero”:
N.B. Gli attestati esteri rilasciati da paesi NON membri di EASA non sono automaticamente riconosciuti in Italia.
Prima di accedere al servizio di comunicazione attestati esteri, si raccomanda di verificare la conformità del proprio attestato allo standard europeo nella pagina Conformità degli attestati UAS conseguiti all’estero.
Ultimo aggiornamento: 15/05/2024