Autorizzazione al sorvolo e scalo nel territorio nazionale di aeromobili il cui certificato di navigabilità non è conforme al modello standard ICAO

Le norme che regolano la navigabilità degli aeromobili in campo internazionale sono stabilite nell’Annesso 8 ICAO alla Convenzione di Chicago. Esse prevedono che gli aeromobili siano muniti di un valido certificato di navigabilità e che il medesimo sia conforme al modello
standard riportato nell’Annesso stesso.
Gli aeromobili immatricolati in uno Stato estero che non rispondono in tutto o in parte a standard di navigabilità in linea con quelli dell’Annesso 8 ICAO e pertanto in possesso di un certificato di navigabilità anch’esso non conforme all’Annesso 8 sono ammessi alle operazioni di sorvolo e scalo sul territorio nazionale in accordo alle condizioni previste nel regolamento ad hoc "Navigazione di aeromobili il cui certificato di navigabilità non è conforme al modello standard ICAO" pubblicato nel sito dell’ENAC  e nell’AIP Italia.

Aeromobili Amatoriali e Storici immatricolati in Paesi membri ECAC o Aeromobili immatricolati in Paesi membri EASA

Tali aeromobili sono ammessi alle operazioni di sorvolo e scalo sul territorio nazionale senza la preventiva autorizzazione dell’ENAC. La durata massima delle operazioni nel territorio italiano è limitata a 28 giorni continuativi contati a partire dalla data di ingresso nello spazio areo italiano.
Gli operatori che intendono svolgere operazioni nel territorio Italiano, sono tenuti a notificare all’ENAC – Direzione Certificazione Prodotti, almeno 3 giorni lavorativi prima dell’ingresso nello spazio aereo nazionale, attraverso la casella di posta elettronica technical.flightauthorisation@enac.gov.it  la data e l’aeroporto / avio-elisuperficie di ingresso e tutti gli eventuali aeroporti / avio-elisuperfici in cui si intende operare durante la permanenza nel territorio Italiano.

La Direzione Certificazione Prodotti provvederà ad informare le Direzioni Aeroportuali interessate.
Tali aeromobili possono rientrare nel Programma Ramp Inspection dell’ENAC come previsto dal Regolamento (EU) No 965/2012.

Aeromobili immatricolati in Paesi non membri EASA

Tali aeromobili sono ammessi alle operazioni di sorvolo e scalo sul territorio nazionale a seguito di autorizzazione da parte dell’ENAC. La durata dell’autorizzazione è limitata al periodo strettamente necessario per effettuare l’attività di volo prevista ma, in ogni caso, non potrà superare i 28 giorni continuativi contati a partire dalla data di ingresso nello spazio areo italiano.
Gli operatori che intendono sorvolare lo spazio aereo nazionale ovvero operare su scali del territorio Italiano, sono tenuti a fare domanda alla Direzione Certificazione Prodotti, almeno 3 giorni lavorativi prima dell’ingresso nello spazio aereo nazionale, inviando il modulo compilato in tutte le sue parti allegando la documentazione specificata nello stesso, all’indirizzo di posta certificata protocollo@pec.enac.gov.it o, in mancanza di un account di posta certificata, all’indirizzo di posta elettronica technical.flightauthorisation@enac.gov.it .

La Direzione Certificazione Prodotti provvederà ad informare le Direzioni Aeroportuali interessate.

Attenzione
ENAC informa che false dichiarazioni (e.g. documentazione non conforme all’originale), infrazioni o assenza di notifica saranno notificate all’Autorità Competente, incluso l’Autorità dell’Aviazione Civile dello stato di registrazione, e saranno sanzionati in accordo ai vigenti regolamenti.

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