Il Regolamento (UE) n. 965/2012 (denominato “AirOps”), entrato in vigore il 28 ottobre 2014, stabilisce, attraverso il requisito ORO.AOC.130, che ogni Impresa titolare di certificazione COA deve istituire e mantenere un sistema di Flight Data Monitoring (FDM) per tutti i velivoli impiegati con massa massima certificata al decollo (MCTOM) superiore a 27.000 Kg. Il sistema deve essere integrato nel Management System dell’Impresa previsto ai sensi del requisito ORO.GEN.200.

Inoltre, dal luglio 2019, lo stesso Regolamento stabilisce, ai sensi del requisito SPA.HOFO.145, che gli Operatori di elicotteri equipaggiati di Flight Data Recorder (FDR) e che sono approvati ad effettuare operazioni specializzate CAT Off Shore in accordo alla normativa SPA.HOFO, devono implementare il programma FDM ai sensi della norma ORO.AOC.130.

Il ruolo delle Autorità Aeronautiche Nazionali nella promozione del programma di Flight Data Monitoring presso gli operatori di trasporto aereo è stato riconosciuto nel Piano Europeo per La Sicurezza Aerea (European Plan for Aviation Safety – EPAS) e ripreso da ENAC nell’ENAC Safety Plan.

Il sistema FDM costituisce un potente metodo pro-attivo e non punitivo di safety che permette all’Operatore l’acquisizione e l’analisi di dati di volo degli aeromobili, allo scopo di monitorare e comparare le procedure standard previste nell’O.M. con quelle effettivamente messe in pratica dagli equipaggi nell’attività di volo quotidiana, al fine di sviluppare e migliorare la standardizzazione, i programmi di addestramento del personale navigante e, in generale, la safety.

Insieme al sistema di reporting, il sistema FDM costituisce una componente essenziale del Management System di un operatore aereo e, se gestito correttamente, rappresenta una delle principali fonti di dati finalizzati a monitorare e migliorare il livello di safety delle operazioni. I dati acquisiti tramite il sistema FDM sono gestiti nell’ambito del Safety Management System (SMS) dell’operatore affinché vengano analizzati per la gestione dei rischi derivanti da pratiche o tendenze incorrette e per sviluppare le relative azioni correttive di addestramento e standardizzazione.

La AMC1 alla ORO.AOC.130, punto (k), stabilisce che l’Operatore deve dotarsi di un documento (memorandum of understanding) contenente le procedure per l’acquisizione dei dati che garantiscano l’anonimato e la riservatezza. Il documento deve essere firmato dal Management dell’Impresa e dai rappresentanti del personale navigante, nominati dalle organizzazioni sindacali di settore o, se tali organizzazioni risultano assenti, nominati direttamente dal personale di volo stesso.

ICAO raccomanda l’impiego del programma FDM per operatori che impiegano elicotteri con MCTOM superiore a 7.000Kg o con una MOPSC di 9 passeggeri ed equipaggiati con FDR (vedi paragrafo 3 (c) della presente N.I.).

Il Regolamento (UE) n. 2016/1199, che ha emendato il Regolamento (UE) n. 965/2012, applicabile dal 01 luglio 2018, ha introdotto nell’annesso V (Parte-SPA) la norma SPA.HOFO.145 che stabilisce che gli operatori di elicotteri equipaggiati di FDR, che effettuano attività CAT e che intendono ottenere la Specifica Approvazione HOFO, devono istituire e mantenere un sistema di Flight Data Monitoring (FDM) integrato nel contesto del Management System.

EUROPEAN OPERATORS FLIGHT DATA MONITORING FORUM (EOFDM)

È un programma di collaborazione volontaria tra operatori aerei europei e la European Union Aviation Safety Agency (EASA), finalizzato a:

  • agevolare l’implementazione e lo sviluppo del programma FDM presso gli operatori aerei,
  • aiutare gli operatori aerei ad ottenere i massimi benefici in termini di safety dal programma FDM.

Nel sito internet dedicato dedicato (https://www.easa.europa.eu/en/domains/safety-management/safety-promotion/european-operators-flight-data-monitoring-eofdm-forum) è possibile scaricare linee guida, pubblicazioni, analisi tecniche e presentazioni relative al programma FDM.