Test Alcolemici ai membri di equipaggio e di cabina

Il Regolamento (UE) n. 965/2012, come emendato dal Regolamento (UE) 2018/1042 del 14/02/2021 prevede che “ gli Stati membri provvedano ad effettuare test alcolemici sui membri degli equipaggi di condotta e di cabina sia per gli operatori sotto la propria sorveglianza che per gli operatori sotto la sorveglianza di un altro Stato membro o di un Paese terzo che operano sul proprio territorio".

Gli Alcohol test, in Italia, sono eseguiti da ispettori di rampa nell'ambito del programma delle ispezioni di rampa di cui alla parte RAMP dell'annesso II al Regolamento 965/2012.

Secondo quanto previsto da tale regolamento in Italia si applicano i limiti di tasso alcolemico previsti dallo Stato italiano in accordo alla disposizione del Direttore Generale ENAC GENDISP-DG-15/02/2021-0000012-P.

L'esecuzione, a campione, dei test alcolemici sugli equipaggi di operatori stranieri e nazionali insieme alle visite mediche periodiche costituisce un ulteriore controllo a beneficio della sicurezza.  

L'ENAC in armonia con la normativa vigente in materia ha adottato il limite di 0.0 g/L che per il personale di condotta e di cabina si traduce in un divieto assoluto di assunzione di alcohol. 

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