Si rende disponibile il Regolamento delegato (UE) 2024/1107 della commissione del 13 marzo 2024 .
Il regolamento delegato (UE) 2024/1107 fa parte di un pacchetto di legislazione secondaria sui droni e sui VTOL che completa le norme finali per il lancio dell’ Innovative Air Mobility (IAM), inclusi i servizi di air taxi
Il regolamento delegato (UE) 2024/1107 integra il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate per il mantenimento dell’aeronavigabilità dei sistemi aeromobili senza equipaggio certificati e dei loro componenti, e sull’approvazione delle organizzazioni e del personale coinvolti in tali compiti.
Il regolamento delegato (UE) 2024/1107 stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative comuni al fine di garantire il mantenimento dell’aeronavigabilità dei sistemi aeromobili senza equipaggio (unmanned aircraft systems – «UAS»), compresi i componenti da installarsi sugli UAS, quando l’aeromobile senza equipaggio è, o sarà, immatricolato in uno Stato membro ed è destinato a essere impiegato nella categoria «specifica», quale definita all’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 e quando un certificato di aeronavigabilità o un certificato ristretto di aeronavigabilità è stato o sarà rilasciato all’aeromobile senza equipaggio.
Il mantenimento dell’aeronavigabilità dei sistemi aeromobili senza equipaggio UAS e dei componenti da installarsi su di essi, va assicurato in conformità all’allegato I (parte ML.UAS) al regolamento delegato (UE) 2024/1107.
Le organizzazioni coinvolte nel mantenimento dell’aeronavigabilità dei sistemi aeromobili senza equipaggio di cui sopra e dei componenti da installarsi su di essi, e nella loro manutenzione, deve ottenere il certificato di approvazione in accordo all’allegato II (parte CAO.UAS) al regolamento delegato (UE) 2024/1107 dall’autorità competente specificata nel regolamento di esecuzione (UE) 2024/1109 della Commissione. Il personale autorizzato a certificare (CS) è qualificato conformemente all’allegato II (parte CAO.UAS) al regolamento delegato (UE) 2024/1107.
NOTA: Il regolamento delegato (UE) 2024/1107, come stabilito nel suo Articolo 6, entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea avvenuta il 23 maggio 2024 (ossia il 12 giugno 2024).I requisiti di tale regolamento si applicano a partire dal 1 maggio 2025, eccetto per quanto riguarda il punto CAO.UAS.102 dell’allegato II (parte CAO.UAS) che si applica a decorrere dal 22 febbraio 2026.
Per la ED decision contenente le AMC e GM relative a questo regolamento, consultare l’apposita sezione sul sito internet EASA “Acceptable Means of Compliance (AMC) and Guidance Material (GM)” che le raccoglie una volta che sono publicate dall’EASA (rilascio iniziale e successivi emendamenti).
Ultimo aggiornamento: 11/07/2024