Informazioni generali

Merci Pericolose/Dangerous Goods

Le merci pericolose per il trasporto aereo sono quelle definite dall' Annesso 18 ICAO e dal relativo Regolamento ENAC.

Per trasportare merci pericolose, salvo le eccezioni definite da ICAO ed ENAC, serve sempre l'approvazione dell'autorità dello Stato dell'Operatore; se l'operatore è comunitario la approvazione deve essere in accordo alla parte SPA.DG del Reg. UE 965/2012.

I soggetti per i quali il Doc 9284 ICAO (TI, Technical Instructions) lo richiede devono aver superato i prescritti corsi sul trasporto aereo delle merci pericolose e devono darne evidenza a ENAC su richiesta.

In accordo al Reg. UE 965/2012 i programmi di addestramento sulle merci pericolose degli operatori nazionali e relativi agenti vanno approvati da ENAC agli operatori interessati, nei casi e modi disciplinati dallo stesso regolamento; in tale caso l'operatore deve rivolgersi alla Direzione Operazioni ENAC competente.

Se le TI ICAO prevedono una autorizzazione, esenzione o approvazione emessa dallo stato italiano i soggetti titolati a richiederla possono far riferimento per informazioni a merci.pericolose@enac.gov.it .
I passeggeri e i soggetti non titolati a chiedere ad ENAC autorizzazioni e approvazioni che vogliono informazioni circa merci pericolose ammesse o no a bordo di aeromobili sono invitati a contattare la compagnia aerea interessata.

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