Trasporto armi ed esplosivi

Con la pubblicazione da parte dell'ICAO dell'Addendum Corrigendum No. 1 al Doc. 9284-AN/905  è stato modificato il testo della State Variation IT5, contenuta nel Attachment 3, Chapter 1, Table A-1 del suddetto documento. 

Il nuovo testo fa riferimento alla Sezione GEN del documento AIP (AERONAUTICAL INFORMATION PUBLICATION) Italia (GEN 1.4, paragrafo 6), rintracciabile all'indirizzo web https://www.enav.it/sites/public/it/Servizi/informazioni-areonautiche.html

Per comodità di informazione, si riporta la parte di testo strettamente di interesse: 

6 - ARMI E MUNIZIONI

Importazione, esportazione e transito di armi comuni, munizioni ed esplosivi diversi da quelli ad uso militare, devono essere autorizzati dalle Autorità di Polizia. 

6.1 - Armi da fuoco e munizioni diverse dalle armi da Guerra

L'importazione e l'esportazione delle armi da fuoco sono disciplinate dal Reg.(UE) 258/2012, dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza -TULPS (R.D. 18/6/1931 n. 773 e s.m.i) e dal suo regolamento d'esecuzione (R.D. 6/5/1940 n. 635 e s.m.i.).

Al trasporto sul territorio nazionale di armi circolanti all'interno del territorio doganale europeo si applicano le norme contenute nel TULPS e nel suo regolamento d'esecuzione.

L'autorità di Pubblica sicurezza competente per il rilascio delle autorizzazioni nei casi di importazione ed esportazione, e per il ricevimento dell'avviso di trasporto negli altri casi, è il Prefetto. 

 

6.2 - Esplosivi per uso civile

Il trasporto di esplosivi per via aerea è permesso nei limiti e con le modalità previsti dal Regolamento dell' ENAC per il Trasporto Aereo delle Merci Pericolose, di recepimento dell'Annesso 18 alla Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944 e del Doc. ICAO n 9284/AN 905.

L'importazione ed il trasferimento da/per altro Stato dell'UE di esplosivi ad uso industriale diversi dagli articoli pirotecnici sono disciplinati dal D.Lgs 81/2016.

L'importazione ed il trasferimento da/per altro Stato dell'UE di articoli pirotecnici sono disciplinati dal D. Lgs. 23/07/2015 n. 123.
Al trasporto di esplosivi sul territorio nazionale si applicano le norme contenute nel TULPS nel suo regolamento d'esecuzione.

L'autorità che rilascia le licenze di trasporto è il Prefetto territorialmente competente. E' inoltre dovuto l'avviso di trasporto al Prefetto competente per territorio.

Gli articoli pirotecnici appartenenti alla categoria 5 gruppo E dell'allegato A al regolamento d'esecuzione del TULPS possono essere trasportati senza licenza.


6.3 - Armamenti da guerra

Il controllo sull'esportazione, l'importazione ed il transito di materiali di armamento è soggetto all'applicazione della legge del 9/7/ 1990, n.185 e ss. mm. e del decreto interministeriale Esteri-Difesa del 7 /01/2013 n.19 ("Regolamento di attuazione della legge 185/90 e ss.mm."). 

Nel caso di semplice transito sul territorio nazionale, compresi i soli sorvoli, è necessaria la autorizzazione del prefetto territorialmente competente per il luogo d'ingresso. 

L'elenco delle prefetture ed i relativi contatti è reperibile sul sito http://www.prefettura.it 

 

6.4 - Attività ENAC

ENAC rilascia, a domanda, esenzioni e autorizzazioni quando richiesto dall'Annesso 18 alla Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944 e dal Doc. ICAO n 9284/AN 905, in accordo al Regolamento ENAC Trasporto Aereo Merci Pericolose, a condizione che venga garantito dal richiedente un livello di sicurezza soddisfacente e che venga dichiarata la necessità di ricorrere al trasporto per via aerea.

Per ulteriori informazioni scrivere all'indirizzo di posta elettronica merci.pericolose@enac.gov.it o alla Funzione Organizzativa Operazioni Volo e Trasporto Aereo di Merci Pericolose, indirizzo postale Viale Castro Pretorio, 118 00185 Roma - Italia, PEC protocollo@pec.enac.gov.it.

Per l'applicazione dell'Art. 816 del Codice della Navigazione, relativo all'imbarco di armi, munizioni e gas tossici, contattare per informazioni la competente Direzione Aeroporto. 

Nel caso di semplice transito sul territorio nazionale, compresi i soli sorvoli, di armamenti da guerra, imbarcati su aeromobili civili, classificati come merce "forbidden" da ICAO dal punto di vista "safety" o per i quali è comunque necessaria specifica esenzione da ENAC ai sensi del Regolamento ENAC Trasporto Aereo Merci Pericolose, la richiesta di esenzione verrà considerata solo in presenza di rilevante interesse di Paesi alleati e amici; in tali casi il paese interessato invierà una nota verbale, specificando tale interesse, al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, allegando copia della esenzione rilasciata ai sensi ICAO dallo stato di origine e dell'operatore e copia della documentazione di trasporto adeguatamente compilata e firmata dallo speditore come previsto dal suddetto regolamento ENAC, indicando anche il riferimento (email e telefono) per eventuali successivi approfondimenti di tipo tecnico e operativo da parte di ENAC sull'oggetto della esenzione. 

Per i tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi di ENAC si rimanda al Regolamento ENAC "Individuazione dei termini dei procedimenti amministrativi di competenza dell'ENAC" , fermo restando che si assicurerà una risposta nei tempi più brevi possibili anche se di norma non inferiori a 10 giorni lavorativi. 

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