Apparati Radio di Comunicazione VHF/COM

Spaziatura a 8.33 kHz di VHF/COM

Il Regolamento (EU) n.1079/2012 del 16 novembre 2012 ha introdotto nuovi requisiti che richiedono, per gli apparati radio di comunicazione VHF/COM (sia di terra che di bordo), la capacità di selezione delle frequenze tramite spaziatura dei canali con intervalli di 8.33 kHz anche nella porzione di spazio aereo al di sotto del FL 195.

L'attuazione dei vari requisiti del Regolamento (EU) n.1079/2012 è stata prevista in varie fasi di implementazione, ciascuna delle quali con diversa scadenza. Il Regolamento citato integra il precedente Regolamento (CE) n.1265/2007, che stabiliva i medesimi requisiti per lo spazio aereo superiore (sopra FL 195).
L'ENAC, allo scopo di fornire opportuna informazione all'utenza, ha emesso la NI-2013-012 pubblicata nella sezione "Note Informative" del sito.

Si segnala che la cosidetta fase finale entra in vigore il 31 dicembre 2017.
 

Roma, 14 dicembre 2018 - Si conferma che in base al regolamento UE 1079/2012 tutte le frequenze aeronautiche VHF dovranno essere convertite a canalizzazione 8.33 kHz entro l’anno corrente.  Sono esentate dalla conversione alcune frequenze, indicate chiaramente all’ art. 2 del citato regolamento, per motivi tecnologici (offset) e/o di sicurezza. Sono esentate temporaneamente, fino al 2025, alcune frequenze degli operatori ATS.
Per quanto sopra, qualsiasi soggetto che non è esentato permanentemente o temporaneamente dovrà rispettare il citato regolamento (art. 6.10)  se intende ancora utilizzare un sistema per comunicazione aeronautiche VHF nella banda 118-137 MHz. 

Per quanto riguarda gli operatori di aeromobili ancora sprovvisti di radio di bordo con capacità 8.33 kHz si segnala che dal 1 gennaio 2019 sarà possibile il volo solo nei casi specificati nel NOTAM pubblicato in data odierna e riportato di seguito:


LIXX 1C1193/2018 14/12/2018 16:59 IN FORCE
RACS A)BRINDISI MILANO ROMA FIR
SPR B)2018-12-14 16:59 C) PERM
E)TESTO ITALIANO:
REF AIP GEN 1.5
'STRUMENTAZIONE AEREA, EQUIPAGGIAMENTO E DOCUMENTI DI VOLO'
PARAGRAFO 1.3 'SPAZIATURA CANALI VHF AD 8.33KHZ'
DAL 1 GENNAIO 2019 GLI OPERATORI DI AEROMOBILI SI ASTENGONO DALL'
IMPIEGARE AEROMOBILI NELLO SPAZIO AEREO IN CUI E' OBBLIGATORIA LA
RADIO DI BORDO, INCLUSE LE ZONE RADIO OBBLIGATORIE (RMZ), SE TALI
AEROMOBILI NON SONO MUNITI DI APPARECCHIATURE RADIO CON CAPACITA' DI
CANALIZZAZIONE A 8.33KHZ.

A VARIANTE DI QUANTO RIPORTATO NEL PRECEDENTE COMMA ED IN
APPLICAZIONE AI PARAGRAFI 2.5 E 5.4 DEL REGOLAMENTO (UE) 1079/2012,
GLI OPERATORI DI AEROMOBILI POSSONO CONTINUARE AD IMPIEGARE
AEROMOBILI MUNITI DI APPARECCHIATURE RADIO CON CAPACITA' DI
CANALIZZAZIONE A 25KHZ NELLE SEGUENTI ZONE DI CONTROLLO:

-CTR CAGLIARI
-CTR GROSSETO

INOLTRE NELLO SPAZIO AEREO IN CUI E' NON OBBLIGATORIA LA RADIO DI
BORDO, GLI OPERATORI POSSONO CONTINUARE A CONTATTARE I SEGUENTI ENTI
ATS: MILANO FIC, ROMA FIC, PADOVA FIC E BRINDISI FIC.

ESENZIONI:
LA FORNITURA DEL SERVIZIO PER GLI AEROMOBILI DI STATO ESENTATI DAL
DOTARSI DI APPARECCHIATURE DI COMUNICAZIONE CON CAPACITA' DI
CANALIZZAZIONE 8.33KHZ SARA' EFFETTUATA SU BASE TATTICA ATTRAVERSO LA
FORNITURA DI UNA FREQUENZA 25KHZ VHF/UHF ALTERNATIVA, DETTAGLI
SARANNO DATI AL MOMENTO DELL'USO.
SARANNO INOLTRE ESENTATI I VOLI CON I SEGUENTI STATUS: STS/SAR,
STS/HOSP, STS/MEDEVAC E STS/FFR

Aggiornato al
VEDI ANCHE
VEDI ALTRI