Operazioni di volo con gli Alianti

A partire dal 9 Luglio 2019 le operazioni di volo con gli alianti saranno soggette ai requisiti stabiliti dal Regolamento (UE) n. 2018/1976. 

Tale regolamento semplifica notevolmente la precedente normativa europea sugli alianti, contenuta nel Regolamento (UE) 965/2012 e mai entrata in vigore in Italia a seguito dell’opt-out adottato dall’ENAC e dei successivo posticipo introdotto nel regolamento in attesa del completamento del nuovo regolamento europeo specificamente dedicato agli alianti. 

Tale regolamento si applica alle operazioni di volo con alianti rientranti nel regolamento (UE) 2018/1139 (regolamento basico) e comprende sia gli impieghi commerciali che quelli non commerciali (per la definizione di operazione commerciale si rimanda al punto (4) dell’articolo 2 del regolamento). 

Per ulteriori informazioni fare riferimento al Reg. (UE) 2018/1976 e alle AMC e GM pubblicate da EASA. 

Operazioni commerciali

In accordo al Reg. (UE) 2018/1976, l'operatore che intende effettuare operazioni commerciali con alianti dovrà dichiarare all'Autorità competente, prima dell'inizio delle operazioni, di possedere le capacità e i mezzi necessari per ottemperare agli obblighi associati all’impiego di tali aeromobili nonché di operare tali aeromobili in accordo ai requisiti essenziali stabiliti nel regolamento basico ed ai requisiti stabiliti nel Reg. (UE) 2018/1976.
 
La dichiarazione non si applica ai voli di addestramento effettuati da un'organizzazione di addestramento con sede principale di attività in uno Stato membro e che rientri nella descrizione dei cui all'articolo 10a del regolamento (UE) n. 1178/2011 ed alle altre operazioni riportate nell’ultimo sottoparagrafo del punto 2 dell’Articolo 3.

La dichiarazione dovrà essere resa utilizzando il modello di Dichiarazione contenuto nell'Appendice all’Annesso II (Parte SAO). Una versione in formato editabile di tale dichiarazione è resa disponibile nella sezione modulistica del presente sito. 

Per gli operatori aventi la base principale delle operazioni in Italia, la dichiarazione (e, dove presente, l’eventuale lista dei metodi alternativi di rispondenza utilizzati) dovrà essere trasmessa alla competente Direzione e Ufficio Operazioni dell’ENAC utilizzando unicamente la posta elettronica certificata e potrà essere trasmessa a partire dall’9 luglio 2019.  La notifica di avvenuta protocollazione trasmessa elettronicamente dall’ENAC costituisce il riscontro di cui alla AMC1 ARO.GEN.345, “Acknowledgement of receipt”.

La medesima procedura si applica in caso di modifiche della dichiarazione. Infine in caso di cessazione delle operazioni commerciali l’operatore dovrà comunicarlo per iscritto alla competente Direzione/Ufficio Operazioni ENAC. 

Alla ricezione di dichiarazioni prive delle informazioni richieste o contenenti informazioni che indichino la non rispondenza ai requisiti applicabili, la Direzione/Ufficio Operazioni dell’ENAC notificherà, nei termini di legge, all’organizzazione la non rispondenza e richiederà ulteriori informazioni.  Se ritenuto necessario, sarà effettuata una ispezione presso l'organizzazione e se la non rispondenza è confermata, saranno presi i provvedimenti previsti in ARO.GEN.350. 

Gli operatori saranno sottoposti a sorveglianza ENAC, che comprende, in accordo al regolamento (UE) 965/2012, audit e ispezioni incluse ispezioni non annunciate.

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