Operazioni di volo con i Palloni

A partire dall’8 Aprile 2019 le operazioni di volo con i palloni saranno soggette ai requisiti stabiliti dal Regolamento (UE) n. 2018/395 e successive revisioni.

Tale regolamento si applica alle operazioni di volo con palloni a gas, palloni ad aria calda, palloni misti e dirigibili ad aria calda (per le definizioni si rimanda all’articolo 2 del regolamento) rientranti nel reg. (UE) 2018/1139 (regolamento basico) e comprende sia gli impieghi commerciali che quelli non commerciali.

Rimangono invece regolamentate in ambito nazionale le operazioni di volo con i palloni a gas frenati (tethered gas balloons), per i quali in Italia resta in vigore il Reg. ENAC “Norme tecniche e condizioni di esercizio per palloni frenati destinati al trasporto di persone”.

In accordo al Reg. (UE) 2018/395, l'operatore avente la base principale delle operazioni in Italia (qualunque sia lo Stato di registrazione degli aeromobili) che intende effettuare operazioni commerciali (fatta eccezione per le operazioni riferite nell’ultimo sottoparagrafo dell’Articolo 3 item 2) dovrà dichiarare, prima dell'inizio delle operazioni, all'ENAC di possedere le capacità e i mezzi necessari per ottemperare agli obblighi associati all’impiego di tali aeromobili nonché di operare tali aeromobili in accordo ai requisiti essenziali stabiliti nel regolamento basico ed ai requisiti stabiliti nel Reg. (UE) 2018/395.

Per ulteriori informazioni fare riferimento al Reg. (UE) 2018/1139, al Reg. (UE) 2018/395 e alle AMC e GM pubblicate da EASA, nonché alle Note Informative emesse da ENAC.

Procedimento di presentazione della dichiarazione all’ENAC

La dichiarazione dovrà essere resa utilizzando il modello di Dichiarazione contenuto nell'Appendice all’Annesso II alla Parte BOP. Una versione in formato editabile di tale dichiarazione è resa disponibile nella sezione modulistica del presente sito.

La dichiarazione (e gli eventuali allegati) dovrà essere trasmessa alla competente Direzione/Ufficio Operazioni dell’ENAC utilizzando unicamente la posta elettronica certificata e potrà essere trasmessa a partire dall’8 aprile 2019. La notifica di avvenuta protocollazione ENAC, trasmessa elettronicamente dall’ENAC, costituisce il riscontro di cui alla AMC1 ARO.GEN.345, “Acknowledgement of receipt”. La copia della dichiarazione e della notifica di protocollo ENAC (o gli originali) dovranno essere tenute a bordo del pallone (rif. BOP.ADD.435).

La medesima procedura si applica in caso di variazione della dichiarazione.
Alla ricezione di dichiarazioni prive delle informazioni richieste o contenenti informazioni che indichino la non rispondenza ai requisiti applicabili, la Direzione/Ufficio Operazioni dell’ENAC notificherà, nei termini di legge, all’organizzazione la non rispondenza e richiederà ulteriori informazioni. Se ritenuto necessario, sarà effettuata una ispezione presso l'organizzazione e se la non rispondenza è confermata, saranno presi i provvedimenti previsti in ARO.GEN.350.

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