Il Regolamento (UE) n. 965/2012 e successive revisioni, di seguito denominato AIR OPS, comprende i requisiti tecnici e le procedure amministrative di implementazione del Regolamento (UE) 2018/1139, di seguito denominato regolamento basico, relativi alle operazioni di volo non commerciali con velivoli ed elicotteri. Tali disposizioni sono contenute, oltre che nell’articolato di cui è composto il regolamento AIR OPS, nei seguenti allegati:
Allegati al Reg. AIR OPS | Aeromobili Complessi |
Aeromobili non Complessi |
Allegato I – Definizioni | Applicabile | Applicabile |
Allegato II – Parte ARO | Applicabile | Applicabile |
Allegato III – Parte ORO | Applicabile | Non applicabile |
Allegato V – Parte SPA | Quando applicabile | Quando applicabile |
Allegato VI – Parte NCC | Applicabile | Non applicabile |
Allegato VII – Parte NCO | Non applicabile | Applicabile |
Le disposizioni del Reg. AIR OPS hanno sostituito le disposizioni nazionali applicabili alle operazioni di volo non commerciali per i velivoli e gli elicotteri rientranti nel regolamento basico.
Nota: ai sensi dell’articolo 5 punto 5 del Reg. AIR OPS, le disposizioni contenute negli allegati VI e VII si applicano anche alle organizzazioni di addestramento aventi la base principale delle operazioni in uno Stato Membro UE (o equiparato) e approvate in conformità al Regolamento (UE) n. 1178/2011, quando effettuano addestramento al volo in entrata, all’interno o in uscita dall’Unione.
Restano disciplinati in accordo alla regolamentazione nazionale gli aeromobili ricadenti nell’allegato I al regolamento basico (vedere sezione “altri aspetti delle operazioni”).
Il regolamento basico, il regolamento AIR OPS e i relativi metodi accettabili di rispondenza (AMC) e il materiale guida (GM) sono disponibili sul sito web EASA.
Cos’è un aeromobile a motore complesso?
Un aeromobile complesso è definito nell’allegato I al Regolamento AIR OPS come:
- un velivolo:
- con una massa massima certificata al decollo superiore a 5.700 kg, o
- certificato per una configurazione massima di posti passeggeri superiore a diciannove, o
- certificato per operare con equipaggio minimo di almeno due piloti, o
- dotato di uno o più motori a turbogetto o più di un motore a turboelica;
- un elicottero certificato:
- per una massa massima al decollo superiore a 3.175 kg, o
- per una configurazione massima di posti passeggeri superiore a nove, o
- per operare con equipaggio minimo di almeno due piloti, o
- un aeromobile a rotore basculante («tilt rotor» o convertiplano);
Il caso dei velivoli turboelica con MCTOM inferiore o uguale a 5700 kg
Il Reg. (UE) 2016/1199 del 22 luglio 2016 ha emendato il Reg. AIR OPS, stabilendo tra l’altro che in deroga a quanto riportato dall’articolo 5, gli operatori di velivoli complessi equipaggiati con motori turboelica ed aventi una massa massima certificata al decollo (MCTOM) uguale o inferiore a 5700 kg impiegati in operazioni non commerciali (non specializzate) devono operare tali velivoli in accordo all’Allegato VII (Parte NCO).
Per gli aspetti relativi ai requisiti di navigabilità continua per tale categoria di aeromobili, fare riferimento ai requisiti del Reg. (UE) 1321/2014, come emendato, e a quanto riportato nella sezione Aeronavigabilità Continua del presente sito.
Operazioni non commerciali con velivoli ed elicotteri complessi – Presentazione della dichiarazione all’ENAC
Gli operatori di velivoli e di elicotteri rientranti nella definizione di aeromobile a motore complesso aventi la base principale delle operazioni, stabiliti o residenti sul territorio italiano, qualunque sia lo stato di registrazione degli aeromobili, devono fornire le rilevanti informazioni prima di iniziare le operazioni alla competente Direzione Territoriale / Ufficio Attività Aeronautiche dell’ENAC trasmettendo la relativa dichiarazione redatta sul modello riportato in Appendice I alla Parte ORO (rif. ORO.DEC.100 Declaration), nonché operare tali aeromobili in accordo ai requisiti stabiliti dal Reg. AIR OPS.
La dichiarazione di cui sopra deve essere redatta sul modello riportato in Appendice I alla Parte ORO (disponibile in formato editabile nella sezione Modulistica) e trasmessa, insieme agli allegati richiesti, alla Direzione Territoriale / Ufficio Attività Aeronautiche dell’ENAC competente per territorio, utilizzando la posta elettronica certificata.
Prima dell’invio della Dichiarazione l’operatore dovrà richiedere e ottenere le approvazioni ENAC previste dal Reg AIR OPS fra cui l’approvazione delle MEL e delle eventuali approvazioni specifiche.
Nota: ai sensi della AMC1 ORO.DEC.100(a);(d) Dichiarazioni che comprendono “EFVS 200 operations”, in accordo a NCC.OP.235, devono essere trasmesse all’Enac almeno 60 giorni prima della relativa efficacia unitamente alla documentazione riportata nella GM1 ORO.DEC.100(a);(d).
Alla ricezione di dichiarazioni prive delle informazioni richieste o contenenti informazioni che indichino la non rispondenza ai requisiti applicabili, la Direzione Territoriale / Ufficio Attività Aeronautiche dell’ENAC notificherà, nei termini di legge, all’organizzazione la non rispondenza e richiederà ulteriori informazioni. Se ritenuto necessario, sarà effettuata una ispezione presso l’organizzazione e se la non rispondenza è confermata, saranno presi i provvedimenti previsti in ARO.GEN.350.
Copia della dichiarazione e degli estremi di notifica dovranno essere tenuti a bordo dell’aeromobile.
L’operatore è tenuto a comunicare tempestivamente all’ENAC, con le stesse modalità, eventuali modifiche alla dichiarazione o ai metodi di rispondenza che egli utilizza tramite l’invio di una dichiarazione modificata nonché a notificare all’ENAC la cessazione della propria attività.
Nota: nel caso di aeromobili complessi operati unicamente per l’effettuazione di attività di addestramento al volo da organizzazioni di addestramento non è prevista la presentazione della dichiarazione in quanto non soggetti alle previsioni di cui alla Parte ORO del Regolamento AIR OPS, ma alla Parte ORA del Regolamento (UE) n. 1178/2011.
Lista degli equipaggiamenti minimi (MEL)
In accordo al Reg. Air OPS ORO.GEN.105, gli operatori di aeromobili a motore complessi devono stabilire una MEL, basata sulla corrispondente MMEL definita nei dati stabiliti in conformità al Reg. (UE) n. 748/2012. La MEL, ed ogni sua variazione, è soggetta ad approvazione da parte della Autorità competente e la relativa richiesta deve essere inviata alla Direzione Territoriale / Ufficio Attività Aeronautiche competente dell’ENAC.
Per quanto riguarda invece gli operatori di aeromobili a motore non complessi, non è previsto l’obbligo di stabilire una MEL, ma possono farlo in accordo alla Parte NCO.GEN.155. In tal caso è prevista la notifica della MEL, e di ogni sua variazione, alla Direzione Territoriale / Ufficio Attività Aeronautiche competente dell’ENAC.
Approvazioni specifiche
L’Autorità competente per il rilascio di un’approvazione specifica all’operatore non commerciale è l’Autorità dello Stato in cui l’operatore è stabilito o residente. La modulistica e le istruzioni per il conseguimento delle approvazioni SPA sono disponibili nella relativa sezione.
Per gli aeromobili registrati in paesi terzi non membri dell’UE (o equiparati), è previsto che i requisiti della Parte SPA non si applicano per le approvazioni specifiche PBN, MNPS, RVSM e LVO se rilasciate dall’Autorità dello Stato di registrazione in conformità agli standard ICAO e se sono soddisfatte le condizioni riportate nella AMC1 ARO.GEN.300(a)(2). Al fine di consentire all’ENAC di effettuare le verifiche necessarie in tempo utile, si raccomanda tali operatori di contattare l’ENAC con adeguato anticipo rispetto alla data di trasmissione della dichiarazione.
Per le altre approvazioni specifiche non è previsto alcun riconoscimento e gli operatori interessati ad ottenere approvazioni specifiche devono richiederlo alla Direzione Territoriale / Ufficio Attività Aeronautiche competente dell’ENAC in accordo alla Parte SPA del Regolamento AIR OPS.
Operazioni non commerciali con velivoli ed elicotteri non complessi
Gli operatori che effettuano operazioni non commerciali con velivoli e elicotteri diversi dagli aeromobili complessi (operazioni NCO) o con velivoli complessi turboelica di MCTOM ≤ 5700 Kg, devono soddisfare i requisiti applicabili stabiliti nella Parte NCO del Regolamento AIR OPS.
Nel caso di aeromobili registrati in Italia o di aeromobili registrati in paesi terzi non UE (o equiparati) ma operati da operatori stabiliti o residenti in Italia, l’Autorità competente ai fini della Parte NCO è l’ENAC.
Per gli aeromobili registrati in un altro Stato UE (o equiparati) l’Autorità competente ai fini della Parte NCO è l’Autorità designata dalla Stato di Registrazione dell’aeromobile.
Altri aspetti delle operazioni
Le operazioni non commerciali con velivoli ed elicotteri rientranti nell’Allegato I al regolamento basico sono disciplinate dal Regolamento ENAC “Requisiti relativi alle operazioni aeree antincendio nonché ad aspetti delle operazioni specializzate e non commerciali non compresi nel regolamento (UE) 965/2012”. Nel caso di velivoli o elicotteri complessi (come definiti nell’allegato I del Regolamento AIR OPS), il modulo per la presentazione della dichiarazione è contenuto nella pagina Modulistica.
Nota: i velivoli ricadenti nell’Allegato I al regolamento basico equipaggiati con motori turboelica ed aventi una massa massima certificata al decollo (MCTOM) uguale o inferiore a 5700 kg impiegati in operazioni non commerciali (non specializzate) non sono soggetti alla Parte NCC ma alla Parte NCO.”
Il predetto regolamento disciplina inoltre le limitazioni dei tempi di volo e di servizio per gli equipaggi di condotta degli aeromobili complessi (anche per quelli rientranti nel regolamento basico), in attesa dell’emissione delle norme di implementazione di cui all’art. 8 del Reg. AIR OPS
Modulistica
Modulistica relativa alle Operazioni Non Commerciali condotte con velivoli ed elicotteri EASA:
Modulistica relativa alle Operazioni Non Commerciali condotte con velivoli ed elicotteri di cui all’Allegato I al Reg. (UE) 2018/1139:
Modulistica relativa alla cessazione delle operazioni di volo soggette a Dichiarazione:
Link correlati
- EASA Part-NCC/NCO FAQ
- Disposizione 32/DG del Direttore Generale dell’ENAC del 7/11/2014
- Approvazioni Specifiche
- EASA General Aviation page
- Le regole dell’aria e la circolazione aerea
- EASA Safety Publications Tool (AD/SD/SIB)
Ultimo aggiornamento: 27/02/2024