Art. 2.3.(a) Reg. (UE) n. 2018/1139

(ex Art. 1.2.(a) Reg. (CE) n. 216/2008)

Il Regolamento Europeo (CE) 216/2008 del 20 febbraio 2008, modificato dal Regolamento (CE) 1108/2009, con le previsioni del punto 2(a) dell’articolo 1 esclude dal suo campo di applicazione i “prodotti aeronautici, parti, personale e organizzazioni (…) impegnati in operazioni militari, doganali di polizia, di ricerca e salvataggio, di lotta agli incendi, di guardia costiera o in servizi analoghi”. Nello stesso punto è, tuttavia, richiesto agli Stati membri di assicurare che tali operazioni siano effettuate secondo uno schema regolamentare il più possibile equivalente a quello definito dal suddetto regolamento europeo.

Con la pubblicazione del Regolamento Europeo (UE) n. 2018/1139 il regolamento 216/2008 è stato abrogato e le previsioni dell’art. 1.2.(a) del Reg. (CE) n. 216/2008 sono state sostituite  da quelle dell’ art. 2.3.(a) del Reg. (UE) n. 2018/1139.

Per gli aeromobili e i loro motori, eliche, parti, equipaggiamenti impegnati in operazioni antincendio aventi le specifiche caratteristiche identificate nel provvedimento del Direttore Generale rif. no. ENAC-DG-13/11/2020-00112040 del 13 Novembre 2020, e al personale e alle organizzazioni preposti a tali attività  , ENAC ha notificato alla Commissione Europea e all’EASA, la decisione dell’Italia, in applicazione dell’art. 2.6 del Reg. (UE) n. 2018/1139, di applicare ad essi, a partire dal 1 gennaio 2021, le sezioni I e II del capo III del suddetto Regolamento.

Per i restanti servizi, diversi dalle succitate operazioni antincendio, di cui all’art. 2.3.(a) del Reg. (UE) n. 2018/1139, restano validi al momento i provvedimenti a suo tempo adottati da ENAC, in applicazione delle previsioni dell’art. 1.2.(a) del Reg. (CE) n. 216/2008 tenendo conto i chiarimenti forniti al riguardo da EASA con l’ interpretazione regolamentare n. JAN/kgu7R(4) 2013(d)51397 del 20 marzo 2013 ed elencati nella sezione Documenti correlati sottostante. Ciò fermo restando la possibilità in futuro, al verificarsi dei presupposti, di adottare analoga decisione anche per esse in applicazione dell’art. 2.6 del Reg. (UE) n. 2018/1139 (vedi Opt-in Article 2(6)”).

In relazione a quanto sopra, l’ENAC ha avviato un processo formale di sviluppo e adozione di Regolamenti ENAC ad hoc che recepiscano tali previsioni. In attesa del completamento dell’iter di sviluppo regolamentare intrapreso, le modalità e le procedure transitorie di attuazione, richiamate nelle DDG-ENAC su menzionata, predisposte a  suo tempo dalla Direzione Centrale Standardizzazione Sicurezza e recentemente aggiornate dalla Direzione Centrale Regolazione Aerea concordemente al nuovo scenario, sono definite nella Nota Informativa 2020-035: Navigabilità degli aeromobili civili impiegati in operazioni non EASA che ha sostituito la precedente Nota Informativa 2013-006, ora annullata.

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