Le misure e gli adempimenti previsti dal Programma nazionale per la sicurezza dell’aviazione civile (PNS) garantiscono la tutela della sicurezza, la regolarità e l’efficienza nazionale e internazionale dell’aviazione civile in Italia, fornendo disposizioni e procedure atte a impedire il compimento di atti di interferenza illecita e l’introduzione di articoli proibiti nelle aree potenzialmente a rischio. Regolamentano al contempo le modalità di risposta se tali eventi dovessero verificarsi.
Le disposizioni del PNS, con riferimento al regolamento (CE) n. 300/2008, si applicano a:
- aeroporti italiani aperti al traffico aereo commerciale;
- operatori aeroportuali;
- vettori aerei;
- soggetti diversi dagli operatori.
Per gli altri aeroporti italiani non aperti al traffico aereo commerciale si applicano misure di sicurezza alternative, come consentito dal regolamento (UE) n. 1254/2009. Posto che le disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile, sono contenute nel regolamento (UE) n. 2015/1998 ss.mm.ii. e nella decisione della Commissione n. 8005/2015, sono direttamente applicabili in tutti gli Stati membri e pertanto rappresentano la norma primaria da applicare. Per alcune di queste disposizioni si è ritenuto necessario specificare dettagli tecnici e procedurali relativi alla loro concreta attuazione, riportandoli nel PNS.
Il Programma nazionale per la sicurezza dell’aviazione civile ha quindi la finalità di specificare metodologie e procedure integrative o specificative della norma ed è diviso in due parti:
- Parte A;
- Parte B (controllata non classificata).
La Parte A contiene disposizioni esplicative del regolamento (UE) n. 2015/1998 mentre la Parte B disposizioni esplicative della decisione 2015/8005. Il PNS è suddiviso in 12 Capitoli.
Capitolo 1 SICUREZZA DEGLI AEROPORTI esplicita le modalità attuative per la definizione dei confini aeroportuali, per la regolamentazione delle aree sterili e delle parti critiche delle aree sterili, le disposizioni e le modalità da osservare per il controllo dell’accesso alle aree regolamentate di persone e veicoli, specificando inoltre le modalità di controllo del personale operante in un aeroporto.
Capitolo 2 AREE DELIMITATE AEROPORTUALI (non contiene disposizioni ulteriori rispetto al regolamento (UE) n. 2015/1998).
Capitolo 3 SICUREZZA DEGLI AEROMOBILI riporta le disposizioni attuative attinenti l’ispezione di sicurezza di un aeromobile e le modalità di protezione dello stesso.
Capitolo 4 PASSEGGERI E BAGAGLIO A MANO attiene al controllo dei passeggeri e del proprio bagaglio a mano ed introduce disposizioni esplicative anche per quanto riguarda il controllo dei liquidi. Una sezione di tale capitolo attiene specificatamente alle modalità di trasporto dei passeggeri potenzialmente pericolosi.
Capitolo 5 BAGAGLIO DESTINATO ALLA STIVA regolamenta il controllo del bagaglio da stiva, punto nodale nella protezione dal compimento di atti di interferenza illecita, e la sua protezione riportando anche le modalità applicative per l’effettuazione del riconcilio dei bagagli da stiva con il passeggero.
Capitolo 6 MERCI E POSTA contiene disposizioni che hanno l’obiettivo di assicurare, con ragionevole certezza che nessun articolo proibito sia contenuto nelle merci e nella posta pronte ad essere caricate su di un aeromobile e che tale finalità sia perseguita utilizzando idonei mezzi e metodi di controllo. Tale finalità si persegue sottoponendo le merci e la posta ai prescritti controlli di sicurezza o, in alternativa, assicurando che tali spedizioni provengano da soggetti certificati quali l’agente regolamentato e/o mittenti conosciuti.
Capitolo 7 POSTA E MATERIALE DEI VETTORI AEREI regolamenta e specifica i metodi e le procedure che un vettore deve attuare per proteggere il proprio materiale inteso come carte d’imbarco, etichette per la registrazione del bagaglio etc.
Capitolo 8 PROVVISTE DI BORDO persegue l’obiettivo di assicurare che le provviste di bordo non contengano articoli proibiti che possano mettere in pericolo la sicurezza dell’aviazione civile. Per provviste di bordo si intendono tutti gli articoli che possono essere caricati a bordo di un aeromobile per uso, consumo o acquisto da parte dei passeggeri o dell’equipaggio durante il volo. Tali forniture di bordo devono essere sottoposte a controllo a meno che le stesse non vengano consegnate in aeroporto da un soggetto riconosciuto come fornitore regolamentato o designato come fornitore conosciuto.
Capitolo 9 FORNITURE PER L’AEROPORTO si pone il medesimo obiettivo del capitolo 9 e cioè assicurare la non introduzione in area sterile di articoli proibiti prevedendo specifiche procedure per il controllo delle forniture per l’aeroporto, intendendo tutti gli articoli destinati ad essere venduti, utilizzati o messi a disposizione per qualsiasi scopo o attività nelle aree sterili dell’aeroporto. Anche per tale categoria di forniture si pone l’obbligo del controllo di sicurezza delle stesse a meno che non provengano da un soggetto designato come fornitore conosciuto.
Capitolo 10 MISURE PER LA SICUREZZA IN VOLO non contiene disposizioni ulteriori rispetto al regolamento (UE) n. 2015/1998.
Capitolo 11 SELEZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE attiene alle modalità di addestramento di tutto il personale autorizzato ad effettuare i controlli di sicurezza e ad applicare le misure di sicurezza. La finalità perseguita da tali disposizioni è quella di garantire che solo persone selezionate in maniera conforme alle norme ed adeguatamente formate pongano in essere le attività suindicate. Specifiche disposizioni attengono anche alla modalità di certificazione degli istruttori e all’approvazione dei programmi di formazione.
Il Capitolo 12 ATTREZZATURE DI SICUREZZA del regolamento (UE) n. 2015/1998 riporta per ogni apparato utilizzato per i controlli di sicurezza l’indicazione dei requisiti di prestazione e degli standard che le stesse devono soddisfare. Le attrezzature regolamentate da tale capitolo sono il portale magnetico per la rilevazione dei metalli (WTMD), i dispositivi elettromagnetici portatili per la rilevazione dei metalli (HHMD), i sistemi di rilevamento esplosivi (EDS), i dispositivi per il rilevamento di tracce di esplosivi (ETD), i dispositivi per il controllo di liquidi, aerosol e gel (LAG), il cane in grado di rilevare l’esplosivo (EDD), i dispositivi per il rilevamento dei metalli (MDE), scanner di sicurezza, i dispositivi di scansione delle calzature (SMD), i dispositivi per il rilevamento di vapori esplosivi (EVD).
La Parte B del PNS regolamenta le stesse materie contenute nella Parte A ma riporta dati e metodologie che in relazione al loro contenuto sono da considerare non accessibili da chiunque, ma esclusivamente da parte degli operatori e dei soggetti responsabili dell’attuazione o che hanno un interesse legittimo a conoscere tale parte del programma. In conseguenza di ciò l’ENAC fornisce le parti pertinenti di tale documentazione solo previa richiesta scritta e in osservanza del principio della necessità di sapere.
Al fine di garantire il rispetto delle norme dell’Unione e delle disposizioni contenute nel PNS, l’operatore aeroportuale, il vettore aereo e tutti gli atri soggetti che attuano le norme per la sicurezza aerea devono redigere, attuare e mantenere aggiornato un Programma di Sicurezza nel quale sono descritte i metodi e le procedure seguite per applicare le parti del Programma Nazionale per la Sicurezza dell’aviazione civile di propria competenza. Di seguito si riportano i contenuti di massima dei predetti programmi.
Ultimo aggiornamento: 27/01/2020