Tutti gli operatori aeroportuali, i vettori aerei ed i soggetti che attuano norme per la sicurezza aerea devono redigere, attuare e mantenere aggiornato un programma di sicurezza al fine di garantire l’osservanza sia del Regolamento Ue 2015/1998 sia dal Programma Nazionale per la Sicurezza dell’aviazione civile.

PROGRAMMA PER LA SICUREZZA DELL’AEROPORTO

Il gestore dell’aeroporto redige, attua e mantiene aggiornato un Programma per la Sicurezza dell’aeroporto.
Tale programma descrive i metodi e le procedure che il gestore deve seguire per rispettare i requisiti del Regolamento (CE) 300/2008, del Regolamento (UE) 2015/1998 e ss.mm.ii e del Programma Nazionale per la Sicurezza dell’aviazione civile. Il programma comprende disposizioni relative al controllo della qualità interna che descrivono le modalità con le quali il gestore vigila sul rispetto di tali metodi e procedure.

Il Programma per la Sicurezza dell’Aeroporto è presentato alla Direzione Aeroportuale ENAC competente per territorio che, se del caso, può disporre l’adozione nello stesso di ulteriori misure.

PROGRAMMA PER LA SICUREZZA DEL VETTORE AEREO

Ogni vettore aereo redige, attua e mantiene aggiornato un programma per la sicurezza.

Il programma descrive i metodi e le procedure che il vettore aereo deve seguire per adempiere alle disposizioni del Regolamento (CE) 300/2008, del Regolamento (UE) 2015/1998 e ss.mm.ii e del PNS dello Stato membro dal quale esso effettua la prestazione di servizi di trasporto aereo. Il programma comprende disposizioni relative al controllo della qualità interna che descrivono le modalità con le quali il vettore aereo vigila sul rispetto di tali metodi e procedure.

Il programma di sicurezza di un vettore aereo che ha ottenuto la licenza di esercizio in Italia è sottoposto all’approvazione dell’ENAC – Direzione Security.

L’ENAC riconosce il programma di sicurezza del vettore aereo comunitario che possiede una licenza di esercizio ai sensi del Regolamento (CE) 1008/2008, purché convalidato dall’Autorità competente dello Stato membro che ha rilasciato la licenza.

L’ENAC riconosce il programma di sicurezza di un vettore aereo non comunitario se l’Autorità competente sulla sicurezza (security) dello Stato che ha rilasciato la licenza di esercizio (o equivalente) al vettore aereo attesta la rispondenza del programma di sicurezza a quanto previsto dall’Annesso 17 dell’ICAO.

Quanto sopra non pregiudica il diritto dell’ENAC di chiedere al vettore aereo comunitario o extra comunitario l’adozione di ulteriori misure di sicurezza.

PROGRAMMA DI SICUREZZA DEGLI ALTRI SOGGETTI

Ogni altro soggetto diverso dal gestore e dall’operatore che, in virtù del Programma Nazionale per la Sicurezza dell’aviazione civile, è tenuto ad applicare norme per la sicurezza aerea, redige, attua e mantiene aggiornato un proprio Programma di Sicurezza.

Tale programma descrive i metodi e le procedure che il soggetto deve seguire per rispettare il programma nazionale per la sicurezza dell’aviazione civile limitatamente alle operazioni effettuate dal soggetto in questione Il programma comprende disposizioni relative al controllo della qualità interna che descrivono le modalità con le quali il soggetto stesso vigila sul rispetto di tali metodi e procedure.

Su richiesta, il Programma di sicurezza del soggetto che applica le norme per la sicurezza aerea è presentato alla Direzione Aeroportuale ENAC competente per territorio che, se del caso, può disporre l’adozione nello stesso di ulteriori misure.