Sospensione, limitazione e revoca dell’approvazione

Il provvedimento di sospensione totale o parziale dell’Approvazione, viene assunto dall’ENAC, nel rispetto dei termini della Legge 241/90, ove venga accertata la non rispondenza dell’impresa a uno o più requisiti dei regolamenti applicabili e le azioni correttive proposte dall’operatore non siano giudicate idonee (nei modi o nei tempi di attuazione proposti) a garantire un livello sufficiente di sicurezza.
Il provvedimento di sospensione può altresì aver luogo qualora l’impresa non porti a termine, entro i tempi prescritti, le azioni correttive concordate con l’ENAC.

L’ENAC adotta, con effetto immediato, il provvedimento di sospensione del Certificato o di limitazione delle abilitazioni, per tutte quelle situazioni di non rispondenza agli applicabili requisiti, che determinano rilievi di livello 1, relativi cioè alla sicurezza del volo, per i quali il regolamento comunitario prescrive che l’Autorità Competente debba mettere in atto delle azioni immediate.

Nei casi di cui sopra l’ENAC può convocare con urgenza il personale responsabile interessato, il Quality Manager o come applicabile, il Responsabile dell’organisational review e l’Accountable Manager, allo scopo di valutare l’efficacia e la tempestività delle azioni correttive proposte.

 

Revoca dell’approvazione

Il provvedimento di revoca del Certificato di Approvazione, viene adottato dall’ENAC, quando vengono a mancare in maniera definitiva i presupposti alla base dell’atto del rilascio, in maniera tale che non è ipotizzabile il ripristino della validità del documento.

Costituiscono esempi di estremi per la revoca: la cessazione dell’attività da parte dell’impresa, la transizione ad altra tipologia di approvazione, il trasferimento ad altro Stato degli stabilimenti, oppure il superamento delle date ultime contenute in un provvedimento di sospensione, senza che l’impresa abbia provveduto a ripristinare il rispetto dei requisiti applicabili.

 

Effetti dei provvedimenti

In conseguenza dell’adozione di uno di tali provvedimenti sul Certificato di Approvazione, ENAC determina la necessità dell’immediata attivazione della procedura per la sospensione della validità delle approvazioni/certificazioni/autorizzazioni operative rilasciate da ENAC ad organizzazioni fisiche e giuridiche o esercenti certificati, contrattualmente legati all’impresa detentrice della suddetta approvazione, salvo che detti esercenti non abbiano nel frattempo fornito evidenze di adeguate alternative. Appropriata notifica è inviata da ENAC alle autorità estere competenti in caso di controparti contrattuali non italiane.

 

L’impresa approvata secondo Parte CAO è responsabile di notificare con tempestività l’adozione di tali provvedimenti da parte di ENAC alle summenzionate proprie controparti contrattuali (ad es. operatori degli aeromobili di cui gestisce contrattualmente lil mantenimento della navigabilità continua, operatori cui fornisce contrattualmente supporto manutentivo, ecc.) in modo che possano essere adottate da quest’ultimi e dalle rispettive autorità competenti le opportune determinazioni e provvedimenti.

 

Il provvedimento di sospensione/limitazione/revoca della Certificazione è adottato da ENAC secondo le modalità stabilite dalle procedure vigenti interne e dalle applicabili disposizioni di legge, notificando la possibilità per l’impresa di presentare ricorso all’ENAC avverso il provvedimento e le modalità per tale presentazione. In caso di sospensione/limitazione, alla presentazione delle opportune evidenze a conferma della favorevole chiusura delle azioni correttive concordate, il ripristino della validità delle certificazioni è comunque subordinato alla verifica del soddisfacimento di quanto richiesto dal paragrafo CAO.B.055 della Parte CAO.