Secondo l’art. 793 del Codice della Navigazione, “Divieti di sorvolo: l’ENAC può vietare il sorvolo su determinate zone del territorio nazionale per motivi di sicurezza. Quando ricorrono motivi militari ovvero di sicurezza o di ordine pubblico, l’ENAC, su richiesta della competente amministrazione, vieta il sorvolo su determinate zone del territorio nazionale.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può, altresì, vietare la navigazione aerea su tutto il territorio nazionale, per eccezionali motivi di interesse pubblico”.
In tale ambito, l’ENAC ha definito le procedure che un utente richiedente il sorvolo di una zona proibita deve seguire. Sono contenute nella circolare ATM-03C: la richiesta va inviata all’ENAC che, sentiti gli Enti responsabili del divieto di sorvolo, emetterà o meno l’autorizzazione.
L’elenco delle zone proibite è disponibile sul sito internet dell’ENAV nella sezione dedicata all’AIP Italia.
Divieto di sorvolo sui Parchi Naturali e zone soggette a protezione faunistica
La legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette” all’art. 11 h) stabilisce che “è vietato il sorvolo di velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo”.
Il Codice della Navigazione, all’art. 793, “Divieti di sorvolo”, stabilisce che l’ENAC “può vietare il sorvolo su determinate zone del territorio nazionale per motivi di sicurezza o di ordine pubblico su richiesta della competente amministrazione”.
La Circolare Enac ATM-03C disciplina la modalità con cui vengono disposti i divieti di sorvolo, anche in applicazione delle previsioni di cui alla legge 394/91 (legge quadro sulle aree protette).
Premesso quanto sopra, Enac provvede a far pubblicare eventuali restrizioni di spazio aereo sulla base anche di valutazioni tecniche attinenti alle verifiche di eventuali interferenze, espresse da parte dei service provider nazionali, sia in AIP Italia che sulla piattaforma D-Flight.
Alla luce di quanto rappresentato, sono proibite al sorvolo quelle aree in corrispondenza dei Parchi il cui divieto è stato approvato dall’ENAC ed è quindi stato pubblicato sull’AIP Italia ENR 5.6.1-1 “Parchi naturali e zone soggette a protezione faunistica”.
Si evidenzia che la violazione del generico divieto previsto dalla norma non è sanzionabile in assenza della sopra precisata pubblicazione sull’AIP Italia.
Ultimo aggiornamento: 02/05/2022