COMUNICAZIONE AI FORNITORI
Si segnala a tutti i fornitori che sulle fatture emesse a decorrere dal 1° luglio 2017 nei confronti di ENAC deve essere apposta l’annotazione “scissione dei pagamenti” o “split payment” ex articolo 17-ter del D.P.R. 633/1972; la mancata annotazione sarà motivo di respingimento della fattura. L’I.V.A non sarà corrisposta, ma versata direttamente all’Erario.
Ai sensi dell’art.12 decreto legge n. 87 del 12 luglio 2018 la predetta disposizione non si applica alle prestazioni di servizi rese ai soggetti di cui ai commi 1, 1-bis e 1-quinquies, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in relazione alle operazioni per le quali e’ emessa fattura successivamente alla data di entrata in vigore del citato decreto.
L’ENAC è tra i soggetti destinatari delle disposizioni di cui al Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50 convertito in Legge n. 96 del 21 giugno 2017 che estende il meccanismo della scissione dei pagamenti dell’IVA – split payment – alle operazioni effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche, come definite dall’articolo 1, comma 2,della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni.
Ultimo aggiornamento: 19/07/2018