La sicurezza degli aeromobili e degli operatori aerei

La sicurezza delle operazioni dei vettori aerei e dei loro aeromobili è garantita da un complesso di regole nazionali e internazionali e dai controlli dell’applicazione delle suddette regole.

Queste regole si basano sugli standard e sulle le raccomandazioni contenute negli Allegati Tecnici (Annessi) alla Convenzione di Chicago, Convenzione cui aderisce la quasi totalità degli Stati del mondo, e che diede vita all’ICAO (International Civil Aviation Organisation – Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile), associata alle Nazioni Unite.

La responsabilità della regolazione e della verifica del rispetto degli standard di sicurezza di un vettore aereo è attribuita all’Autorità dello Stato di appartenenza dello stesso. Analogamente, la responsabilità della regolazione e della verifica del rispetto degli standard di sicurezza di un aeromobile è da attribuirsi all’Autorità dello stato di registrazione dello stesso.

La funzione regolatrice si esplica attraverso il recepimento, nella normativa nazionale ed internazionale, dei principi previsti dagli annessi ICAO; la funzione di verifica si svolge, successivamente, attraverso il controllo della corretta e puntuale applicazione dei pertinenti requisiti tecnici ed operativi previsti dalla normativa applicabile.

Sulla base di tale principio, gli Stati sorvolati o presso i quali si svolgono i collegamenti aerei internazionali accettano le certificazioni di navigabilità e di idoneità degli operatori aerei di Paesi esteri senza obbligo di ulteriori controlli che comunque sono ammessi nell’ambito degli accordi bilaterali di traffico.

La sorveglianza sulla navigabilità e la manutenzione degli aeromobili nazionali

L’ENAC, quale Autorità dell’aviazione civile in Italia, effettua la sorveglianza diretta sugli aeromobili; la finalizzazione di questa sorveglianza è il riconoscimento ed il mantenimento delle condizioni di navigabilità attraverso il rilascio dell’Airworthiness Review Certificate, documento che attesta l’efficienza dell’aeromobile da allegare al Certificato di Navigabilità. Gli accertamenti sugli aeromobili sono effettuati mediante ispezioni a terra ed in volo e nella approvazione e verifica di efficacia dei programmi di manutenzione correlati con le condizioni di impiego (documentazioni tecniche, avarie, trend di prestazioni, ecc.). In particolare il programma di manutenzione degli aeromobili di trasporto pubblico viene obbligatoriamente rivalutato a cadenze trimestrali o semestrali per verificarne l’efficacia.

Nel caso di aeromobili con marche estere in locazione (dry lease) ad operatori italiani, l’Enac viene delegato alla sorveglianza da parte dell’autorità dello Stato di registrazione; gli accertamenti tendenti alla verifica delle condizioni di navigabilità sono analoghi a quanto previsto per gli aeromobili immatricolati in Italia più le eventuali condizioni aggiuntive previste dagli accordi con l’autorità estera. Le ispezioni a terra ed in volo sono inizialmente finalizzate alla verifica dei requisiti e delle condizioni di sicurezza previste dai regolamenti nazionali e successivamente sono effettuate con la stessa frequenza di quelle sugli aeromobili nazionali.

Nel caso di aeromobile noleggiato con equipaggio (wet lease) l’Enac rilascia l’autorizzazione all’utilizzo solo se sussistono nel Paese di provenienza condizioni di sicurezza equivalenti a quelle nazionali. Ciò viene verificato attraverso un audit in loco da parte di un team Enac che accerta tali condizioni presso l’autorità del Paese estero e presso lo specifico operatore dell’aeromobile che viene offerto in noleggio.

Per quanto riguarda la manutenzione, essa deve essere obbligatoriamente effettuata da imprese certificate secondo il Regolamento Europeo CE 2042/2003, Parte 145. Il regime di sorveglianza delle ditte di manutenzione e della loro attività è svolto in accordo con i canoni internazionali attraverso audit di sistema sull’organizzazione, sul personale, sulle infrastrutture e sui processi, e con ispezioni mirate alla verifica delle attività manutentive in corso d’opera. Le imprese debbono essere dotate di un sistema di qualità secondo gli standard ISO 9000 per la verifica interna dei processi e della rispondenza alle norme di sicurezza del volo.

La sorveglianza degli operatori nazionali di trasporto aereo

Il sistema di sorveglianza degli operatori italiani di trasporto aereo è perfettamente in linea con gli standard ICAO e con i regolamenti dell’Unione Europea. L’Enac infatti applica la normativa AIR OPS, Regolamento (UE) n. 965/2012,  che regola il trasporto aereo commerciale con aeroplani ed elicotteri. Tutti gli operatori nazionali sono in possesso di certificazione tecnico-operativa e sono sorvegliati sulla base di programmi che prevedono verifiche continue sia sul sistema che sulle singole attività, a terra e in volo, siano esse tecniche, operative, di addestramento o di manutenzione. In aggiunta sono effettuate ispezioni non programmate, per esempio nei casi di inadempienze segnalate o inconvenienti in esercizio.

Le verifiche sopra descritte sono integrate dalle ispezioni condotte secondo il Programma SANA.

Il sistema di sorveglianza applicato dall’Enac sia sulla manutenzione che sulle operazioni di volo è sottoposto alle verifiche di standardizzazione dell’agenzia europea EASA a garanzia del rispetto  degli standard fissati dall’Unione Europea.

Il COA (Certificato di Operatore Aereo)

La rispondenza dell’organizzazione – intesa come un insieme di personale, strutturazione funzionale interna, procedure, infrastrutture e aeromobili – alle normative tecnico-operative previste per le operazioni di Trasporto Aereo Commerciale, (Trasporto Pubblico) sono attestate dall’AOC (Air Operator Certificate) o COA (Certificato di Operatore Aereo). In sostanza il COA attesta la capacità dell’Operatore aereo di condurre le operazioni in modo sicuro.

L’AOC viene rilasciato dall’autorità aeronautica dello Stato dove l’operatore ha la sua sede legale. Le normative in base alle quali le autorità aeronautiche dei vari paesi del mondo rilasciano e/o rinnovano la validità di un AOC rispondono di norma a dei principi comuni dettati dall’ICAO.

La normativa che regolamenta le attività di una compagnia aerea correlate con la sicurezza del volo è costituita da un insieme di norme tecniche e operative definite in ambito europeo e adottate dall’Italia e da altri Paesi europei. Il processo di rilascio di un AOC da parte dell’Enac è un processo di verifica di rispondenza ai requisiti lungo e complesso, che può durare dai tre ai sei mesi e al quale prendono parte varie professionalità dell’Ente. In particolare viene nominato un team di certificazione e sorveglianza coordinato da un team leader, nel quale sono presenti funzionari tecnici aeronautici ed elettronici e uno o più ispettori di volo (piloti di provata esperienza).
I controlli che sono alla base del rilascio e della successiva sorveglianza sono diretti al personale (possesso della competenza e dei titoli), alle procedure (efficacia e rispetto delle previsioni regolamentari), ai mezzi (idoneità al volo e per il tipo di operazioni) ed infine alla verifica sul campo. In questa fase viene accertato che tutte le attività dell’operatore vengano svolte in conformità alle norme e alle procedure che quest’ultimo ha sottoposto all’Enac per l’accettazione.
Le principali aree oggetto dei controlli dell’Enac per il rilascio ed il mantenimento dell’AOC sono le seguenti:

Manutenzione: idoneità al volo di ogni singolo aeromobile impiegato, attraverso una serie continua di verifiche quali:

  • ispezioni a terra (nel corso della manutenzione o durante il transito in aeroporto);
  • prove in volo (volo prova in occasione della verifica delle condizioni di navigabilità o ispezioni in volo operativo);
  • ispezioni documentali sulle registrazioni dell’aeromobile e dell’operatore (rispetto scadenze programma di manutenzione, rispetto prescrizioni per le modifiche obbligatorie, effettuazione di modifiche, manutenzioni e riparazioni in conformità alle prescrizioni normative, eventuali manutenzioni eseguite presso altre ditte certificate);
  • adeguatezza del sistema per la gestione della manutenzione (sistema di monitoraggio delle scadenze di manutenzione dei singoli aeromobili, corretta applicazione dei bollettini di modifica obbligatoria, corretto mantenimento delle registrazioni di tutti i lavori di manutenzione effettuati sul singolo aeromobile e delle modifiche applicate)
  • adeguatezza del sistema di esecuzione della manutenzione (sistema di procedure interno per l’esecuzione, il controllo e la certificazione dei lavori di manutenzione eseguiti, utilizzo personale certificato dall’Enac, addestramento del personale, adeguatezza locali, attrezzature e strumentazioni, scorte di magazzino, presenza manualistica del costruttore dell’aeromobile relativa alle procedure di esecuzione di manutenzioni e riparazioni su ogni tipo di aeromobili).

Equipaggio: possesso brevetto di pilotaggio, dell’abilitazione al tipo di aeromobile e del certificato medico in corso di validità, superamento dei controlli periodici di professionalità, esecuzione dell’addestramento di base e ricorrente (teorico e pratico su simulatori di volo).

Security: programma di controlli preventivi, adeguatezza delle procedure per la gestione di atti di interferenza illecita e relativo addestramento di base e ricorrente.

Procedure operative: modalità di esecuzione del rifornimento di combustibile, del trattamento antighiaccio, pianificazione del volo in funzione della rotta (condizioni meteo previste lungo la rotta, quantità di carburante, peso massimo ammissibile, possibili avarie in grado di condizionare il rispetto della rotta prevista, scelta di rotte che, in caso di avaria, consentano il raggiungimento di aeroporti entro un certo limite di tempo), procedure di emergenza che consentano di gestire tutte le possibili avarie e situazioni di emergenza sia in volo che a terra.

Prestazioni: predisposizione di dati appropriati che permettano, in fase di pianificazione ed esecuzione del volo, di verificare che al variare delle condizioni ambientali (temperatura, vento, altitudine), il peso reale dell’aeromobile, in caso di avaria al motore nel momento più critico delle rispettive fasi del volo (decollo, volo in rotta, atterraggio), permetta un sicuro proseguimento dello stesso.

Equipaggiamenti: installazione a bordo dell’aeromobile e mantenimento in efficienza di: strumentazione necessaria per la conduzione del volo e per la navigazione; equipaggiamenti per la comunicazione, equipaggiamenti di emergenza (estintori, impianto ossigeno, battellini e giubbotti di salvataggio) e di sopravvivenza (dotazioni per il sorvolo di zone inospitali quali regioni artiche e desertiche).

Operazioni in bassa visibilità: specifico addestramento iniziale e ricorrente degli equipaggi, idoneità e affidabilità della strumentazione rilevante, procedure.

Pesi e bilanciamento: procedure e metodi per la verifica della corretta posizione del baricentro dell’aeromobile e del suo peso complessivo considerando il numero e la posizione dei passeggeri, dei bagagli in stiva, del peso della merce, del combustibile e del catering. Modalità di esecuzione del caricamento di bagagli e merci.

 

La Licenza di esercizio per il trasporto aereo

Una volta rilasciato il COA, l’effettuazione dell’attività di trasporto aereo è subordinata all’emissione della relativa licenza di esercizio da parte dell’Enac. La licenza di esercizio consente ad una impresa di effettuare a titolo oneroso il trasporto aereo di passeggeri, posta e/o merci secondo le modalità indicate nella licenza stessa. Il Regolamento (CE) n. 1008/2008 stabilisce i requisiti per il rilascio ed il mantenimento delle licenze di esercizio ai vettori aerei comunitari; tali requisiti attengono in particolare agli aspetti tecnico-operativi e giuridico, economico-finanziari. Per quanto concerne i requisiti tecnico-operativi l’impresa deve ottenere dall’Enac il Certificato di Operatore Aereo (COA) che attesta che l’operatore ha la capacità professionale e l’organizzazione necessarie ad assicurare l’esercizio dei suoi aeromobili in condizioni di sicurezza.

Per quanto concerne i requisiti giuridici ed economico-finanziari l’impresa deve:

  • avere il principale centro di attività e la sede legale in Italia;
  • avere come attività principale il trasporto aereo;
  • essere e rimanere di proprietà, direttamente o attraverso una partecipazione di maggioranza, degli Stati membri e/o di cittadini degli Stati membri. Il controllo effettivo sull’impresa deve essere sempre esercitato da questi Stati o da questi cittadini;
  • deve dimostrare di avere la necessaria capacità economico-finanziaria per lo svolgimento dell’attività programmata.

Impiego degli aeromobili

L’utilizzazione degli aeromobili da parte dei vettori italiani è subordinata alla preventiva autorizzazione dell’Enac. Nel caso di aeromobile esercito direttamente l’autorizzazione viene rilasciata successivamente al suo inserimento nel Certificato di Operatore Aereo del vettore ed alla verifica del titolo giuridico di disponibilità dell’aeromobile da parte del vettore stesso (proprietà/locazione); nel caso della locazione (dry lease) viene acquisito, per l’approvazione, il relativo contratto.

Nel caso di aeromobile noleggiato (con equipaggio) il relativo contratto di noleggio (wet lease) deve essere preventivamente approvato dall’Enac, previa verifica che le norme di sicurezza adottate dallo Stato di immatricolazione siano equivalenti a quelle previste per le imprese nazionali.

 

La sorveglianza sugli operatori nazionali il programma SANA

Nel proprio ruolo di ente di controllo sulla aviazione civile italiana, l’Enac è costantemente impegnato ad intensificare l’attività ispettiva sugli aeromobili operati da vettori nazionali, anche sulla base delle indicazioni formalmente ricevute nel 2007 dal Ministro dei Trasporti.

Si è a tal fine ritenuto opportuno integrare il piano nazionale di sorveglianza degli operatori aerei su tutti gli operatori di trasporto pubblico, con un programma di ispezioni di rampa ispirato al già esistente Programma SAFA (Safety Assesment of Foreign Aircraft) attualmente gestito dall’Agenzia europea per l’aviazione civile (EASA).

Il Programma, denominato SANA (Safety Assessment of National Aircraft) per indicarne la applicabilità agli aeromobili operati da vettori nazionali, si propone inoltre di migliorare l’efficacia temporale e gestionale dell’attività ispettiva già condotta dai team di sorveglianza delle Direzioni Operazioni dell’Enac, ed aggiungere un ulteriore elemento di ritorno sul rispetto degli standard di sicurezza della flotta nazionale. L’Ente dovrà infatti continuare a mantenere un adeguato monitoraggio della flotta stessa pur dovendo ridurre gli interventi di rinnovo dei certificati di navigabilità che verranno progressivamente trasferiti alle imprese certificate, a seguito dell’entrata in vigore della Sottoparte I, Parte M del Regolamento (CE) 2042/03 – Annesso I.

Il programma consiste nella pianificazione, svolgimento ed analisi di ispezioni di rampa, mirate alla verifica delle condizioni di sicurezza di impiego degli aeromobili effettuate durante il transito degli aeromobili stessi oppure in arrivo o in partenza, secondo una lista di controllo predefinita. L’attività di pianificazione delle ispezioni è centralizzata per tenere conto dei risultati delle ispezioni stesse e favorire l’omogeneità degli interventi sul territorio nazionale.

Il programma è stato avviato in via sperimentale il 10 dicembre 2007 ed in fase di prima applicazione persegue l’obiettivo di standardizzare l’esecuzione delle ispezioni di rampa da parte dei team di sorveglianza, e successivamente andrà ad integrare i piani di sorveglianza elaborati dai team citati.

L’attività ispettiva viene infatti svolta, durante la fase sperimentale, dai singoli componenti dei team di sorveglianza (professionisti e ispettori di volo).

Successivamente saranno coinvolti gli ispettori aeroportuali già impegnati in attività SAFA. Sarà cura del coordinamento centrale del programma gestire le necessità di integrazione e comunicazione delle professionalità coinvolte.

La fase è prevista a regime a partire dal mese di aprile 2008.

La sorveglianza sugli operatori aerei esteri: il programma SAFA

La responsabilità sull’idoneità tecnica ed operativa dei vettori aerei nonché della sorveglianza sul rispetto degli standard di sicurezza è dello Stato di appartenenza dell’operatore attraverso la propria autorità nazionale.

Lo Stato di appartenenza dell’operatore deve assicurare, ai sensi della Convenzione di Chicago, il recepimento nel proprio ordinamento degli standard e delle pratiche raccomandate indicate nei vari Annessi ICAO.

Fermo restando quanto sopra, la Convenzione di Chicago prevede inoltre che ogni Stato abbia comunque la facoltà di effettuare delle proprie verifiche sugli operatori esteri operanti presso i propri scali.

In tal senso, nell’Unione Europea, è stato istituito il Programma SAFA (Safety Assessment of Foreign Aircraft) che consiste nell’effettuazione, da parte di ciascuno Stato membro, di ispezioni di rampa, a campione o secondo un programma prestabilito, presso gli aeroporti di transito degli aeromobili di operatori esteri.

Il Programma SAFA ha avuto inizio con la partecipazione degli Stati membri su base volontaria. Nel corso degli ultimi anni però, a seguito della Direttiva CE 2004/36 (ribattezzata Direttiva SAFA e recepita con il Decreto Legislativo 192/2007) e della creazione della cosiddetta Lista Nera Comunitaria (Regolamento CE 2111/2005 e regolamenti ad esso collegati), il Programma SAFA ha assunto un’importanza sempre maggiore fino a diventare determinante nella valutazione della sicurezza degli operatori che ricadono sotto la sorveglianza di autorità dei Paesi terzi.

Il programma SAFA è mirato alla verifica delle documentazioni dell’aeromobile, dell’operatore e degli equipaggi e alla verifica delle condizioni dell’aeromobile, quali rilevabili da un’ispezione esterna nel periodo di transito presso lo scalo interessato.

Tale attività viene espletata prendendo a riferimento gli Standard stabiliti dall’ICAO nei suoi Allegati Tecnici e ha lo scopo di riscontrare eventuali carenze degli operatori stranieri rispetto a tali standard. Queste carenze danno luogo a dei rilievi, classificati in tre categorie, in funzione dell’impatto potenziale sulla sicurezza del volo e vengono riportati in un rapporto ispettivo compilato al termine dell’ispezione.

Nei casi di rilievi maggiori, l’Autorità aeronautica locale può chiedere la rettifica degli inconvenienti riscontrati prima della partenza dell’aeromobile; è previsto, inoltre, quando tali non conformità abbiano le caratteristiche della ripetitività, di segnalare il vettore per l’avvio della procedura ai fini dell’eventuale inclusione nella Lista Nera comunitaria.

Tutti i dati delle ispezioni affluiscono in un unico data base europeo consultabile da ciascuno Stato membro. La centralizzazione della gestione dei dati permette di effettuare analisi sia da parte dei vari Stati membri che da parte delle strutture europee centralizzate (Commissione Europea, EASA, etc.)

È comunque da considerare che le ispezioni di rampa sono mirate a verificare le condizioni apparenti di sicurezza degli aeromobili ed il possesso da parte degli operatori e dei relativi equipaggi delle certificazioni, delle licenze e delle abilitazioni richieste per poter effettuare i servizi di trasporto aereo.

L’ispezione di rampa, infatti, si svolge nel breve tempo di transito dell’aeromobile sullo scalo, senza possibilità di verificare le condizioni delle strutture interne e degli impianti, il loro funzionamento e la rispondenza delle attività manutentive ai programmi stabiliti dai costruttori e dall’Autorità di sorveglianza estera. Allo stesso modo non è possibile verificare se lo standard di addestramento e qualificazione degli equipaggi è quello previsto dalle norme internazionali.

In ambito nazionale, il programma ispettivo viene gestito da un coordinatore nazionale con una programmazione delle ispezioni, secondo priorità stabilite sulla base di diversi parametri (risultati di precedenti ispezioni sul nostro territorio, analisi delle ispezioni condotte a livello europeo, indicazioni di priorità fornite dall’ EASA che si basano sui dati ricevuti dalle varie Autorità nazionali). Tali dati sono verificabili dall’Enac in tempo reale tramite la banca dati EASA disponibile in modo protetto su internet.

L’Enac inoltre partecipa al Comitato di Sicurezza Aerea della Commissione Europea che si occupa anche della gestione del Programma SAFA.

 

Altre attività di controllo sugli operatori esteri

Oltre alle ispezioni di rampa, l’attività di controllo dell’Enac sugli operatori esteri si sviluppa mediante ispezioni documentali a bordo degli aeromobili effettuate presso gli aeroporti di transito secondo programmi stabiliti in accordo a normative interne

Questi controlli sono mirati alla verifica del possesso delle certificazioni ed abilitazioni dell’aeromobile, dell’operatore e del suo equipaggio.

Sulla base di un programma di campionatura stabilito dalla Direzione Generale e personalizzato dalle Direzioni Aeroportuali, vengono verificati i documenti dell’aeromobile (certificati di navigabilità di immatricolazione, acustico, di assicurazione), la compilazione del piano di carico e centraggio dell’aeromobile, il certificato di operatore aereo con le varie idoneità, le licenze dei piloti e le relative abilitazioni.

 

La security aeroportuale

I fatti dell’11 settembre 2001 hanno dimostrato che gli attentati aerei possono minacciare qualsiasi nazione e non solo le aree geografiche coinvolte in situazioni di evidente criticità. Si è reso così necessario aprire un capitolo nuovo, garantendo misure di prevenzione e controllo severissime, strutturate su standard internazionali e abbinate a un’attività di continuo monitoraggio sull’intera organizzazione del trasporto aereo: e cioè su infrastrutture, gestori, compagnie, scuole di volo, oltre che su passeggeri, bagagli, merci, aeromobili.

Le amministrazioni dello Stato competenti in materia di security dell’aviazione civile sono principalmente la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Interno, il Ministero dei Trasporti. All’Enac in particolare spetta il compito di definire e coordinare le misure di sicurezza del trasporto aereo, stilando il Programma Nazionale di Sicurezza, verificandone costantemente lo stato di applicazione e predisponendo quando necessario gli opportuni aggiornamenti; inoltre di sua competenza gli adempimenti attuativi relativi all’affidamento in concessione dei servizi di security e alla vigilanza sulla loro regolarità ed efficienza, da svolgere in stretta correlazione con le autorità di Pubblica Sicurezza. Per definire le misure di security e stilare il Programma Nazionale di Sicurezza l’Enac opera attraverso il Cisa, il Comitato Interministeriale per la Sicurezza dei Trasporti Aerei e degli Aeroporti del quale ha la presidenza e la segreteria tecnica; per il coordinamento delle attività a livello locale si avvale invece delle proprie Direzioni Aeroportuali e dei Csa (Comitati di Sicurezza Aeroportuale).

Un altro aspetto importante in materia di security è il coordinamento con altre organizzazioni e amministrazioni, a livello sia nazionale che internazionale; in particolare, oltre a relazionarsi quotidianamente con i vari soggetti coinvolti nell’attuazione del Programma Nazionale di Sicurezza l’Enac gestisce i rapporti con autorità governative estere e partecipa a gruppi di lavoro in sede comunitara, Icao ed Ecac.

Le modalità dei controlli di Security

Per effettuare i controlli di security si utilizzano apparati metal detector, apparecchiature per l’ispezione radioscopica del bagaglio a mano, apparati per la rilevazione di esplosivi. L’attività di controllo può essere svolta dal personale aeroportuale autorizzato ai sensi del DM.85/99, professionalmente addestrato in conformità alle disposizioni dell’Enac, utilizzando apparati omologati di controllo della sicurezza. Anche le compagnie aeree nazionali ed estere che operano negli aeroporti italiani devono dotarsi di un proprio Programma di Sicurezza conforme a quello nazionale. Dalla fine del 2002 (da quando cioè il PNS è stato varato, in base alle linee guida dell’ICAO recepite dal Documento 30 dell’ECAC e dal Regolamento europeo 2320/2002) l’Enac ha svolto una notevole attività in funzione della security, monitorando tutte le società e le compagnie aeree nazionali ed estere che compongono il panorama dell’aviazione civile italiana. Il lavoro compiuto appare ancora più significativo, se si considera che al contempo è stato necessario adeguare il PNS a nuovi regolamenti emanati dell’Unione Europea.