Designazione ACC3 per i vettori aerei, RA3 per gli agenti regolamentati di Paesi terzi e KC3 per i mittenti conosciuti di Paesi terzi.
(Regolamento ENAC sulle tariffe Ed. n. 3, Rev. n. 0, del 27 settembre 2024 art.60 punto 5)
Qualsiasi vettore aereo che trasporta merci o posta da un aeroporto di un paese terzo non elencato alle appendici 6-Fi o 6-Fii per il transito diretto e indiretto o lo scarico in uno degli aeroporti di cui al Regolamento (CE) n. 300/2008 deve essere designato come «vettore aereo per merci o per posta operante nell’Unione da un aeroporto di un paese terzo» (ACC3).
I soggetti di paesi terzi che facciano parte, o intendano fare parte, della catena logistica di un vettore aereo avente lo status di ACC3, possono essere designati «agente regolamentato di paese terzo» (RA3) o «mittente conosciuto di paese terzo» (KC3).
Ai sensi del nuovo Regolamento ENAC per le tariffe (ed. n°3, rev. n°0, del 27 settembre 2024) per la designazione ACC3, RA3, KC3 è dovuto un diritto fisso pari ad € 110 per singola designazione (a cui devono essere aggiunte le spese per un totale di € 146,00) a decorrere dal giorno 26 giugno 2025.
Se ritenete di avere i requisiti per presentare una domanda di designazione in conformità con l’attuale normativa comunitaria, siete pregati di compilare l’apposita domanda:
Dopo aver compilato la relativa domanda e averla inviata via e-mail all’indirizzo acc3italy@enac.gov.it, riceverete un “Ok” o meno e le istruzioni per pagare la tassa.
Vi informiamo che solo dopo aver ricevuto la ricevuta di pagamento della tassa, saremo in grado di procedere con l’iter di designazione.
Ultimo aggiornamento: 26/06/2025