I voli non di linea (charter) disciplinati dagli dagli articoli 787-788 del codice della navigazione sono servizi aerei destinati al trasporto per scopi commerciali di passeggeri o merci operati sulla base di un contratto di noleggio tra un vettore aere ed uno o più noleggiatori. La caratteristica di questi voli definiti anche “a domanda” è la mancanza di una sistematicità di programmazione tipica dei servizi di linea.

I noleggiatori sono, in linea di massima, tour operators che vendono al pubblico oltre che il trasporto aereo anche servizi a terra, quali hotel, trasferimenti di superficie, escursioni, formando così un pacchetto di viaggio turistico omnicomprensivo.

I servizi di trasporto aereo non di linea comprendono anche i voli umanitari e di emergenza, i voli per uso proprio , i voli a prenotazione anticipata, i voli per manifestazioni speciali, i voli per studenti, i voli per trasporto merci (in questo caso il noleggio dell’aeromobile viene effettuato da uno spedizioniere o da un consolatore cargo).
Il Regolamento Comunitario 2408/92 liberalizzando l’attività aerea svolta dai vettori registrati nei Paesi aderenti alla Comunità Europea ha sostanzialmente equiparato il volo il volo di linea a quello non di linea per lo svolgimento di collegamenti in ambito intracomunitario.

Normativa di riferimento

  • Convenzione di Chicago (art.5) approvata e resa esecutiva con d.lgs 6 marzo 1948 n.616 e ratificato con L.17 aprile 1956 n.561;
  • Regolamento (CE) N. 1008/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008
  • D. Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Revisione del Codice della Navigazione, a norma dell’art 2 della L. 9 novembre 2004, n. 265) – artt.787-788 Codice della Navigazione;
  • Circolare ENAC APT-20 (Modifiche delle funzioni e del ruolo delle Direzioni Aeroportuali)
  • Regolamento Servizi aerei non di linea al di fuori dell’UE