Ai sensi del Regolamento (CE) N. 1008/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione) per “servizio aereo di linea” si intende una serie di voli che presenta tutte le seguenti caratteristiche:
- su ogni volo sono messi a disposizione del pubblico posti e/o capacità di trasporto di merci e/o posta per acquisti individuali (direttamente dal vettore aereo o tramite i suoi agenti autorizzati);
- voli sono effettuati in modo da assicurare il collegamento tra i medesimi due o più aeroporti in base ad un orario pubblicato, oppure con regolarità o frequenza tali da costituire una serie sistematica evidente.
Normativa di riferimento
- Convenzione di Chicago (art.6) approvata e resa esecutiva con d.lgs 6 marzo 1948 n.616 e ratificato con L.17 aprile 1956 n.561;
- Regolamento (CE) N. 1008/2008
- Decreto Legislativo 9 maggio 2005, n. 96 (Revisione del Codice della Navigazione, a norma dell’art 2 della L. 9 novembre 2004, n. 265) – artt.781-784-785-786-788 Codice della Navigazione;
- Circolare Enac APT-20 (Modifiche delle funzioni e del ruolo delle Direzioni Aeroportuali)
- Circolare Enac EAL 15
- Informativa ai vettori extra-Ue operanti servizi di linea in Italia – Snellimento procedure relative alle autorizzazioni dei diritti di traffico rilasciate in favore di vettori extracomunitari operanti servizi di linea in Italia
Ultimo aggiornamento: 09/04/2024