Accordi UE - Paesi terzi

La politica delle relazioni estere dell’Unione Europea (cd. “RELEX”) ha generato, dalla sentenza “open skies” del novembre 2002, un processo di interazione tra gli Stati membri e la Commissione Europea in materia di negoziazione con i Paesi terzi, fino ad allora prerogativa esclusiva dei singoli Paesi europei. Il TFUE ha riconosciuto all’art. 4, punto 1 lettera (g) la competenza concorrente tra Stati membri ed Unione, andando a riformare l’intero sistema dell’aviazione civile attraverso un allineamento delle norme di riferimento che consentisse un’armoniosa apertura dei mercati alla concorrenza leale.

La Commissione Europea, affiancata dagli esperti dei Paesi membri, può dunque negoziare accordi orizzontali e accordi globali (anche detti verticali), con la differenza che mentre i primi non implicano intrusioni nella sovranità degli Stati membri, limitandosi ad inserire nelle intese da questi già stipulate le sole clausole di designazione comunitaria, gli accordi globali necessitano di un mandato specifico che il Consiglio affida alla Commissione Europea, nel quale vengono delineate le direttive per lo svolgimento delle trattative e tutte le indicazioni ed i vincoli ritenuti di volta in volta più opportuni. Nonostante la crisi pandemica derivante dal COVID-19, il processo in parola ha registrato un notevole sviluppo.

La Direzione Trasporto Aereo e Licenze partecipa a tutte le attività negoziali e di regolazione in ambito europeo.

I Paesi extraeuropei con i quali negoziare vengono individuati in base ai tre criteri della politica di vicinato (geografico), dei partners strategici e degli Stati appartenenti a mercati emergenti. Le RELEX coprono anche i rapporti aeronautici UE/Svizzera e UE/Regno Unito.

Si sottolinea che quattro Paesi non appartenenti all’Unione Europea fruiscono dei medesimi diritti (e doveri) degli Stati membri: Svizzera, Norvegia, Islanda e Liechtenstein.

Il 4 gennaio 1960, con Convenzione modificata da quella di Vaduz del 21 giugno 2001, entrata in vigore il 1 giugno 2002, è stata infatti costituita l’EFTA (associazione di libero scambio ed integrazione economica).

In aggiunta alle citate Convenzioni Norvegia, Islanda e Liechtenstein hanno aderito all’Accordo EEA (European Economic Area) entrato in vigore il 1 gennaio 1994 al fine di consentire ai tre Paesi la partecipazione al mercato interno europeo. Gli stessi fanno poi parte anche dell’Accordo ECAA (European Common Aviation Area), firmato il 9 giugno 2006. I rapporti aeronautici tra l’Unione Europea e la Federazione Svizzera sono disciplinati da un accordo firmato a Lussemburgo il 21 giugno 1999.

Nella scheda che segue viene riportato l’elenco di tutti gli accordi europei orizzontali e globali finora stipulati, corredati – ove disponibili – dei riferimenti normativi. Tale elenco viene aggiornato e pubblicato periodicamente dall’ENAC. La sua consultazione è comunque da considerarsi indicativa, tenuto conto di possibili involontarie imprecisioni.

Per approfondimenti ed informazioni sui procedimenti in itinere, il referente è Maria Teresa Lioi, che può essere contattata per informazioni all’indirizzo e-mail m.lioi@enac.gov.it.

Direzione Trasporto Aereo e Licenze

Direttore Daniela Candido

Viale Castro Pretorio, 118

00185 Roma

Tel. +39 06 44596473

Anche per l’applicazione degli accordi conclusi è competente la Direzione Trasporto Aereo e Licenze.

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