Con riferimento al Regolamento Charter (articolo 8), si chiarisce che, ai fini del rilascio delle autorizzazioni da parte della Direzione Sviluppo Trasporto Aereo, la merce classificata “trasportabile” ai sensi dell’Annesso 18 ICAO può essere trasportata alle condizioni previste dal documento ICAO 9284 , sia sui voli charter sia sui voli di linea.
Pertanto, il vettore richiedente il diritto di traffico per un volo noleggiato per il trasporto di materiale classificato deve presentare, al momento della richiesta, oltre al dichiarazione dello spedizioniere, copia del certificato di operatore aereo ai fini della verifica che la compagnia sia abilitata ad effettuare tale tipo di trasporto; l’ENAC autorizzerà esclusivamente il diritto di traffico sulla tratta interessata, specificando nella stessa autorizzazione che si prende atto del tipo di trasporto che dovrà essere effettuato conformemente alle prescrizioni del documento ICAO 9284 ultima edizione.
Voli o serie di voli per i quali già sono stati autorizzati i diritti di traffico possono essere operati con a bordo materiale classificato trasportabile, sulla base di semplice notifica da inviare alle caselle di posta elettronica dedicate scheduled.permits@enac.gov.it per i voli di linea e charter.permits@enac.gov.it ai voli charter completa di A.O.C. e dichiarazione dello spedizioniere.
In tale ultimo caso, l’ENAC provvederà alla verifica dell’abilitazione riferita nel COA del vettore, ma nessuna specifica autorizzazione verrà rilasciata dalla Direzione.
Analogamente a quanto sopra, anche per le richieste di sorvolo con materiale classificato trasportabile il vettore provvederà all’invio del certificato di operatore aereo in aggiunta alla dichiarazione dello spedizioniere. La Direzione Sviluppo Trasporto Aereo verificherà l’abilitazione al trasporto di merci pericolose. Eventuale autorizzazione sarà rilasciata, per il solo sorvolo, ai vettori appartenenti a Paesi non firmatari dell’Accordo sul transito o con i quali non è vigente un accordo bilaterale, con la specifica che il trasporto di materiale classificato dovrà avvenire in conformità a documento ICAO 9284 Ultima edizione.
Per i vettori di Paesi che hanno aderito all’Accordo sul transito, oppure di Paesi con i quali è in vigore un accordo bilaterale, i quali sono tenuti a notificare il sorvolo, specifica autorizzazione al trasporto di materiale consentito non sarà rilasciata. La richiesta deve essere riscontrata con presa d’atto del sorvolo, chiarendo al vettore che il trasporto deve avvenire conformemente al documento ICAO summenzionato.
Per quanto riguarda, invece, le merci “vietate” si conferma che oltre al diritto di traffico deve essere autorizzato anche il trasporto specifico della merce. L’autorizzazione deve essere successiva al rilascio del parere favorevole della Direzione Operazioni Roma.
Il vettore che intende trasportare materiale vietato deve presentare la seguente documentazione:
COA
- Dichiarazione dello spedizioniere
- Autorizzazione dell’Autorità Aeronautica del Paese di provenienza delle merci
- Autorizzazione dell’Autorità Aeronautica del Paese di destinazione delle merci
Nel caso in cui la merce vietata origini dall’Italia l’autorizzazione sarà emessa a condizione che l’Autorità del paese di destinazione delle merci autorizzi il trasporto. Tale evidenza dovrà essere fornita prima della data del volo. Nel caso in cui tale evidenza non venga fornita l’autorizzazione dovrà essere revocata.
Ultimo aggiornamento: 15/06/2011