L’Enac si fa garante del diritto alla mobilità anche tramite la difesa della continuità territoriale, ossia della possibilità per tutti i cittadini di spostarsi nel territorio nazionale e comunitario con pari opportunità, accedendo a un servizio che garantisca condizioni economiche e qualitative uniformi. Non sempre questo diritto è garantito e talvolta si rende necessario un intervento statale per creare un’offerta vantaggiosa per l’utenza.
Il Regolamento comunitario n. 2408/92 (abrogato e sostituito dal, Regolamento comunitario n. 1008/2008 del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione)) ha aperto definitivamente le rotte comunitarie a tutti i vettori europei titolari di licenza rilasciata da uno degli Stati membri dell’Unione Europea. Se da una parte la massima apertura del mercato assicura indubbi vantaggi, dall’altra mette a rischio le rotte poco remunerative, a discapito delle popolazioni e dei territori.
In passato il regime concessorio consentiva di assegnare alla compagnia di bandiera sia rotte redditizie sia rotte di prevalente rilevanza sociale e quindi scarsamente vantaggiose dal punto di vista economico. Il processo di liberalizzazione, sancito dal Regolamento n. 2408/92, ha fatto sì che le compagnie aeree scegliessero i collegamenti da operare secondo criteri di economicità commerciale, abbandonando quindi i collegamenti poco redditizi e privando i cittadini, possibili utenti di tali collegamenti, del diritto alla mobilità. Con l’articolo 16 del Regolamento CE n. 1008/2008 (già art. 4 del Regolamento CEE n. 2408/92) il legislatore comunitario, in deroga ai principi comunitari di divieto di aiuti di Stato, ha previsto, in capo ai singoli Stati ed al fine di garantire il servizio di trasporto nei territori geograficamente svantaggiati, la possibilità di emanare interventi finanziari nei confronti delle compagnie che accettino di entrare in un mercato, ritenuto ad alta rilevanza sociale, alle condizioni dagli Stati stessi individuate.
Nel caso altre forme di trasporto non riescano a garantire servizi ininterrotti con almeno due frequenze giornaliere, lo Stato identifica i servizi aerei di linea per i quali possono essere imposti oneri di servizio pubblico. Tali servizi devono in particolare servire aeroporti situati in regioni periferiche o in via di sviluppo oppure devono essere relativi a rotte a bassa densità di traffico verso qualsiasi aeroporto regionale se essenziale per lo sviluppo economico e sociale della regione.
Imporre oneri di servizio pubblico significa rendere obbligatorio lo svolgimento di un servizio aereo secondo criteri di continuità, regolarità, capacità e tariffazione cui i vettori non si atterrebbero se tenessero unicamente conto del proprio interesse commerciale.
Una volta fissate tali condizioni, il processo di assegnazione delle rotte si sviluppa attraverso due fasi. Nella prima fase uno o più vettori possono accettare di operare il/i servizio/i secondo le condizioni imposte. Qualora nessun vettore accetti gli oneri imposti, la seconda fase prevede una gara d’appalto per l’assegnazione della rotta in regime di esclusiva, per un periodo massimo di quattro anni (cinque qualora l’onere di servizio pubblico sia imposto su una rotta verso un aeroporto che serve una regione ultraperiferica) e con una compensazione finanziaria alla compagnia vincitrice della gara, quantificato in relazione al disavanzo presumibile della linea, così come dichiarato nell’offerta per la partecipazione alla gara europea che non può superare il totale dei costi sostenuti per l’esercizio del/i servizio/i onerato/i più un margine di profitto ragionevole.
Ultimo aggiornamento: 10/12/2008