Prestazioni minime garantite

Prestazioni garantite in caso di sciopero nel settore del trasporto aereo (Fonte Commissione di Garanzia)


Durata massima dello sciopero

La durata massima della prima azione di sciopero è di 4 ore; le azioni di sciopero successive relative alla stessa vertenza hanno la durata massima di una giornata solare (dalle ore 0 alle 24).

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Franchigie

I periodi di franchigia, nei quali non potranno essere effettuati scioperi sono i seguenti:

  • dal 18 dicembre al 7 gennaio;
  • dal 24 aprile al 2 maggio;
  • dal 27 giugno al 4 luglio;
  • dal 27 luglio al 5 settembre;
  • dal 30 ottobre al 5 novembre;
  • dal giovedì precedente al giovedì successivo alla Pasqua;
  • dal terzo giorno precedente al terzo giorno che segue le consultazioni elettorali nazionali, europee e regionali, le consultazioni referendarie nazionali;
  • dal giorno precedente al giorno successivo alle elezioni politiche suppletive o alle elezioni regionali ed amministrative parziali per le sole aree interessate.

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Collocazione oraria delle astensioni dal lavoro

Ad eccezione dei Servizi di sicurezza aeroportuale, dei Servizi aeroportuali accessori e dei Servizi professionali di supporto tecnico-legale e amministrativo alla navigazione aerea, in tutti gli altri servizi compresi nel campo di applicazione della presente proposta (trasporto aereo di passeggeri, assistenza al volo e servizi strumentali; servizi aeroportuali) è garantita piena e regolare funzionalità in due fasce orarie (antimeridiana e pomeridiana) di tre ore ciascuna, coincidenti con le fasce orarie in cui è garantita la partenza regolare dei voli, o comunque funzionali a garantire la regolarità di tutti i voli in partenza e in arrivo nelle fasce orarie: 7-10 e 18-21.

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Modalità degli scioperi

Sono esclusi scioperi articolati per singola categoria, qualifica o profilo professionale o articolazione organizzativa dell'unità produttiva (cosiddetti "scioperi a scacchiera"). Per vertenze che interessano più categorie, livelli, qualifiche o profili professionali, sono esclusi scioperi articolati per più unità produttivi.

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Prestazioni indispensabili nel servizio trasporto passeggeri

  1. In caso di sciopero dei piloti, degli assistenti di volo, dei tecnici di volo, del personale addetto alla manutenzione degli aeromobili, del personale di terra dipendente da vettori aerei, i soggetti che promuovono lo sciopero, i lavoratori che esercitano il diritto di sciopero, il vettore, garantiscono la regolare effettuazione di tutti i voli (inclusi i voli charter) schedulati negli orari pubblicati in partenza nelle fasce orarie 7-10 e 18-21, nonché dei voli internazionali in arrivo entro mezz'ora dalla scadenza delle predette fasce.
  2. Nelle ore al di fuori delle fasce orarie 7-10/18-21, i soggetti che promuovono lo sciopero, i lavoratori che esercitano il diritto di sciopero, il vettore garantiscono, oltre ai voli di cui all'art. 3 della presente Regolamentazione provvisoria (se programmati), l'effettuazione di:
    • un volo intercontinentale in partenza per continente (aree geografiche come definite dalla IATA), ove schedulato dal vettore;
    • un collegamento monogiornaliero (ove schedulato dal vettore) da e per le isole;
    • i voli charter di collegamento con le isole, regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero (ove schedulati dal vettore).
  3. Al fine di assicurare la regolarità dei voli garantiti, il vettore è tenuto ad effettuare i necessari voli di posizionamento (non commerciali), utilizzando a tal fine il personale non scioperante o di riserva.
  4. Nel caso in cui lo sciopero possa comportare la cancellazione di voli charter autorizzati e notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero, tenuto conto del grave e talora irreparabile pregiudizio del diritto degli utenti prodotto dalla cancellazione del volo, i soggetti sindacali proclamanti sono tenuti a dare un preavviso minimo di 15 giorni. Al fine di tutelare il diritto degli utenti di riprogrammare la partenza, i vettori aerei interessati sono tenuti ad informare immediatamente i tour operators sulle modalità dello sciopero e sulle eventuali misure alternative disponibili.

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Prestazioni indispensabili nel servizio di assistenza al volo

  1. I soggetti sindacali che promuovono lo sciopero, i lavoratori che esercitano il diritto di sciopero, l'impresa che eroga il servizio garantiscono l'assistenza a:
    • tutti i voli la cui partenza è schedulata negli orari pubblicati nelle fasce orarie 7-10 e 18-21 nonché dei voli internazionali in arrivo entro mezz'ora dalla scadenza delle predette fasce;
    • voli di posizionamento;
    • i sorvoli del territorio nazionale e gli attraversamenti dello spazio aereo di responsabilità italiana (in base a convenzioni internazionali e ad accordi internazionali plurilaterali o bilaterali);
    • i voli di stato, di emergenza, di soccorso e umanitari;
    • tutti i voli intercontinentali in arrivo;
    • i voli intercontinentali in partenza nella misura del 50% dei voli schedulati negli orari pubblicati da ciascun vettore;
    • un collegamento monogiornaliero A/R per le isole per vettore.
  2. In via eccezionale, e non più di una volta l'anno, nel caso di sciopero che, mediante preventiva consultazione referendaria, abbia ottenuto il consenso di una percentuale non inferiore alla metà più uno dei lavoratori addetti all'assistenza al volo, può essere sospesa l'assistenza ai sorvoli (con esclusione dei sorvoli connessi a voli garantiti).

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Prestazioni indispensabili nei servizi strumentali alla navigazione aerea

  1. Nei servizi di conduzione dei sistemi di assistenza al volo, meteorologia aeroportuale, informazioni aeronautiche, le prestazioni indispensabili a garantire la sicurezza dei voli devono essere in ogni caso assicurate mediante la predisposizione di appositi presidi h 24, o per il minor tempo corrispondente alla normale durata delle prestazioni erogate, a tal fine costituiti dal numero minimo necessario di addetti comandati in servizio, ovvero, e sempre che le prestazioni da erogare lo consentano, in reperibilità.
  2. La Commissione si riserva di valutare gli accordi tra le parti diretti ad individuare modalità e procedure per la costituzione dei predetti presidi, nonché per la definizione dei tempi eventualmente corrispondenti alla normale durata delle prestazioni erogate.

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Prestazioni indispensabili nei servizi professionali di supporto tecnico legale e amministrativo alla navigazione aerea

Nei servizi professionali di supporto tecnico, legale e amministrativo alla navigazione aerea in caso di sciopero sarà mantenuta una funzionalità dei servizi nella misura del 50% di quella normalmente assicurata.

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Prestazioni indispensabili nei servizi aeroportuali: servizi relativi al flusso (arrivi e partenze) degli aeromobili; servizi relativi al flusso di passeggeri e bagagli

I soggetti sindacali che promuovono lo sciopero, i lavoratori che esercitano il diritto di sciopero, le imprese garantiscono la piena efficienza dei servizi necessari ad assicurare la regolarità dei voli nelle fasce orarie 7-10 e 18-21. Nelle ore al di fuori delle fasce orarie 7-10 e 18-21, debbono essere erogate prestazioni sufficienti a mantenere una funzionalità dei servizi non inferiore al 20% di quella normalmente assicurata.
Nelle ore al di fuori delle fasce orarie 7-10 /18-21, le direzioni aeroportuali sono tenute ad autorizzare il 20% dei voli schedulati negli orari pubblicati, individuati con le modalità determinate dalla Direzione centrale dell'Enac.

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Prestazioni indispensabili nei servizi di sicurezza aeroportuale: antincendio aeroportuale; servizi medici e veterinari; controllo degli accessi al varco

  1. Nei servizi antincendio aeroportuali e nei servizi medici e veterinari (ove normalmente erogati) le prestazioni indispensabili a garantire la sicurezza dei voli e dei passeggeri devono essere in ogni caso assicurate mediante la predisposizione di appositi presidi (h 24, o per il minor tempo corrispondente alla normale durata delle prestazioni erogate), a tal fine costituiti dal numero minimo necessario di addetti comandati in servizio, ovvero, e sempre che le prestazioni da erogare lo consentano, reperibili.
  2. Al fine di garantire un più adeguato contemperamento tra diritti degli utenti costituzionalmente tutelati e diritto di sciopero degli addetti al servizio antincendio aeroportuale, tenuti in ogni caso ad assicurare il soccorso tecnico urgente, la Commissione si riserva di valutare un accordo tra le parti che, senza arrecare sensibile pregiudizio al diritto alla mobilità degli utenti, assicuri una opportuna visibilità all'azione sindacale in occasione dei rinnovi contrattuali della categoria.
  3. Gli addetti al controllo degli accessi al varco garantiscono in caso di sciopero, una funzionalità del servizio nella misura del 50% di quella normalmente assicurata. Nel caso in cui l'aeroporto disponga di un solo varco, la funzionalità di esso deve essere in ogni caso garantita.

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Prestazioni indispensabili nei servizi aeroportuali accessori: pulizie aerostazione e toilette; bar e ristoranti

I soggetti sindacali che promuovono lo sciopero, i lavoratori che esercitano il diritto di sciopero, le imprese che erogano i servizi garantiscono prestazioni sufficienti a mantenere una funzionalità dei servizi nella misura del 30% di quella normalmente assicurata, elevata al 50% nei mesi da aprile a ottobre (punte stagionali di attività aeroportuale).

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