Premessa

Il 1° Maggio 2011 è entrato in vigore l’accordo tra gli Stati Uniti d’America (USA) e l’Unione europea (UE) sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell’aviazione civile (Aviation Safety).

L’accordo potenzia la fiducia reciproca costruita negli anni tra gli USA e l’UE nei settori:

  • dell’omologazione e della produzione dei prodotti, delle parti e degli equipaggiamenti,
  • delle prove di certificazione ambientale,
  • delle approvazioni e della sorveglianza delle ditte di manutenzione.

Struttura dell’accordo

La struttura dell’accordo rispecchia quelli tradizionali in materia di sicurezza aerea, i cosiddetti BASA, stipulati tra gli Stati Uniti d’America e alcuni Stati membri dell’Unione europea, tra i quali l’Italia.

I BASA si fondano sulla reciproca fiducia nei rispettivi sistemi di regolamentazione. Tuttavia, il nuovo accordo si differenzia dai precedenti per quanto riguarda:

  • il suo campo di applicazione,
  • la creazione di commissioni e sottocommissioni, che devono garantire lo sviluppo e la corretta  applicazione dell’accordo,
  • l’emissione dei certificati di riammissione in servizio.

In precedenza i suddetti argomenti erano oggetto di accordi separati, a livello delle singole autorità aeronautiche nazionali dell’aviazione civile, come le IPA e le  MIP, mentre adesso sono inclusi negli allegati all’accordo bilaterale:

  • allegato 1: Aeronavigabilità e Certificazione ambientale; e
  • allegato 2: Manutenzione

Inoltre, l’EASA e la FAA, a livello di agenti tecnici dell’accordo, hanno predisposto il cosiddetto testo di terzo livello per quanto riguarda le Procedure tecniche di attuazione per l’aeronavigabilità e la certificazione ambientale (TIP)  e il materiale di guida per la manutenzione (MAG) che definiscono come le Parti (UE e USA) rendono operativi gli obiettivi di cui all’accordo e ai suoi allegati.

L’accordo tra UE e USA stabilisce delle commissioni e sottocommissioni, al fine di garantire una corretta ed uniforme attuazione dell’accordo tra le due Parti.

Il BOB è responsabile dell’attuazione dell’accordo, della gestione del contenzioso, della modifica e dell’adozione di nuovi allegati.

L’UE è rappresentata nel BOB dalla Commissione europea, a sua volta assistita dall’EASA e dalle Autorità aeronautiche nazionali in qualità di rappresentanti degli Stati membri dell’UE. Inoltre, a livello tecnico (FAA-EASA) hanno definito due sottocommissioni, finalizzate allo sviluppo e all’approvazione degli emendamenti alle TIP e alle MAG, denominate rispettivamente COB e JMCB.

Finalità e ambito dell’accordo

L’obiettivo principale è poter accettare automaticamente determinate certificazioni emesse nell’ambito di uno dei due sistemi (FAA – EASA). Pertanto un’approvazione rilasciata da una delle due Parti, costituisce un’approvazione valida anche per l’altra Parte, e consente la reciproca accettazione delle verifiche di rispondenza durante i processi di certificazione.

Inoltre, l’accordo intende garantire un elevato livello di cooperazione tra le Parti nella definizione dei regolamenti e promuovere un uniforme ed elevato livello di sicurezza nel trasporto aereo. Ciò facilita gli scambi di beni e servizi che rientrano nel suo campo di applicazione e limita, quanto più possibile, la duplicazione delle valutazioni, dei test e dei controlli.

NOTA: In data 10 giugno 2024, EASA e FAA hanno sottoscritto, il change 9 al Maintenance Annex Guidance (MAG). Tale documento, entra in vigore a far data dall’8 ottobre 2024, ossia 120 giorni dopo la sottoscrizione dello stesso come indicato nella sezione D Entry Into Force and Termination.

Entro tale data le imprese interessate provvedono all’adeguamento del proprio supplement alle variazioni introdotte con il CHG 9 al MAG.

Per maggiori su tale change fare riferimento alla Sezione Maintenance Annex Guidance

EASA e FAA stanno già lavorando al CHANGE 10 al MAG per tener conto in particolare dell’implementazione dell’SMS.

 

NOTA: In data 12 giugno 2025, EASA e FAA hanno sottoscritto, il change 10 al Maintenance Annex Guidance (MAG). Tale documento, entra in vigore a far data dall’10 ottobre 2025, ossia 120 giorni dopo la sottoscrizione dello stesso come indicato nella sezione D Entry Into Force and Termination.

Entro tale data le imprese interessate provvedono all’adeguamento del proprio supplement alle variazioni introdotte con il CHG 10 al MAG.

Per maggiori dettagli su tale change fare riferimento alla Sezione Maintenance Annex Guidance