L’art. 33 – Requisiti Essenziali – della Sezione IV “Aeroporti” – del Regolamento (UE) n. 2018/1139 (NBR) stabilisce che:

Gli aeroporti, gli equipaggiamenti aeroportuali afferenti alla sicurezza, la gestione degli aeroporti e la fornitura di servizi di assistenza a terra e di AMS negli aeroporti di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera e), devono soddisfare i requisiti essenziali (ER) di cui all’allegato VII e, se del caso, all’allegato VIII.

Ai sensi dell’art. 34 “Certificazione dell’aeroporto” del richiamato Regolamento:

1. Gli aeroporti devono essere dotati di un certificato. Tale certificato riguarda l’aeroporto e gli equipaggiamenti aeroportuali afferenti alla sicurezza, a meno che questi ultimi siano coperti dalla dichiarazione o dal certificato di cui all’articolo 35, paragrafo 1, lettere a) e b), rispettivamente.
2. Tale certificato di cui al paragrafo 1 del presente articolo è rilasciato su richiesta, qualora il richiedente abbia dimostrato che l’aeroporto:
a) è conforme agli atti di esecuzione di cui all’articolo 36, e alla base di certificazione (CB) degli aeroporti di cui al paragrafo 5 del presente articolo; e
b) non presenta particolarità o caratteristiche che compromettono la sicurezza dell’esercizio.

[omissis]

5. La base di certificazione (CB) di un aeroporto è costituita dagli elementi seguenti:

a) le specifiche di certificazione applicabili al tipo di aeroporto (CS);
b) le disposizioni delle specifiche di certificazione applicabili in relazione alle quali è stato accettato un livello di sicurezza equivalente (ELoS);
c) le particolari specifiche tecniche dettagliate necessarie quando le caratteristiche di progettazione dell’aeroporto o l’esperienza nell’esercizio rendono una delle specifiche di certificazione di cui alla lettera a) del presente paragrafo inadeguata o inappropriata ad assicurare la conformità ai requisiti essenziali di cui all’articolo 33 (SC).

Certificato di Aeroporto