Il Regolamento (UE) n. 1178/2011, Part-FCL, FCL.810 “Night Rating”, prevede che, ai fini del conseguimento dell’abilitazione al volo notturno, il candidato completi un corso di addestramento comprendente almeno 5 ore di volo notturno.

Trattandosi di una disposizione contenuta in un Regolamento europeo, essa è direttamente applicabile e non può essere derogata o interpretata in modo da ridurre il requisito minimo previsto.

L’AMC1 FCL.810(a) “Night Rating”, che in quanto AMC ha un rango normativo inferiore rispetto al Regolamento, prevede al punto (d)(3) che alcuni esercizi possano essere svolti di giorno. Dall’analisi del syllabus emerge che tali esercizi riguardano principalmente le manovre di volo strumentale di base (“Basic Instrument Flying”), propedeutiche all’attività di volo notturno.

La possibilità di svolgere tali esercizi in condizioni diurne deve quindi essere interpretata come un addestramento supplementare, finalizzato ad acquisire le competenze necessarie prima dell’effettuazione dell’attività notturna. Essa non può essere intesa come una riduzione del requisito previsto dalla FCL.810 relativo alle 5 ore di volo notturno.

Sotto il profilo tecnico-operativo, infatti, l’addestramento al “Basic Instrument Flying” rappresenta una preparazione indispensabile per affrontare in sicurezza il successivo addestramento notturno, integrando le competenze già acquisite durante il corso PPL, come previsto dall’AMC1 FCL.210(A) (Exercise 19).

Si osserva inoltre che, nel caso degli elicotteri, il corso di volo strumentale di base è espressamente previsto quale prerequisito per il conseguimento della Night Rating, a conferma della funzione propedeutica di tale addestramento.

Conclusione

L’AMC1 FCL.810(a) consente esclusivamente che alcune attività preparatorie possano essere svolte in condizioni diurne, ma non modifica né sostituisce il requisito stabilito dalla FCL.810. Pertanto, ai fini del conseguimento della Night Rating, devono essere effettuate almeno 5 ore di volo in condizioni notturne, come espressamente previsto dal Regolamento (UE) n. 1178/2011.