In caso di negato imbarco la compagnia aerea deve verificare in un primo momento se vi siano, tra i passeggeri, dei volontari disposti a cedere il proprio posto in cambio di benefici da concordare.
Se non ci sono volontari, come stabilito dall’art. 4 del Reg. (CE) n. 261/04, il passeggero cui viene negato l’imbarco ha diritto a:
- compensazione pecuniaria
L’ammontare della compensazione pecuniaria dovuta ai passeggeri dipende dalla tratta aerea (intracomunitaria o extracomunitaria) e dalla distanza in Km percorsa, come definito dalla seguente tabella:
per le tratte aeree intracomunitarie
Distanze in Km | Ammontare della compensazione |
---|---|
Inferiori o pari a 1500 Km | euro 250 |
Superiori a 1500 Km | euro 400 |
per le tratte aeree extracomunitarie
Distanze in Km | Ammontare della compensazione |
---|---|
Inferiori o pari a 1500 Km | euro 250 |
Comprese tra 1500 e 3500 Km | euro 400 |
Superiori a 3500 Km | euro 600 |
- alla scelta tra:
- rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata
- imbarco su un volo alternativo quanto prima possibile in relazione all’operativo della compagnia aerea
- imbarco su un volo alternativo in una data successiva più conveniente per il passeggero
- assistenza
- pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa
- sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti per il riavvio quanto prima possibile in relazione all’operativo della compagnia aerea
- trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa
- due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica
Ultimo aggiornamento: 16/05/2024