Nel caso in cui la compagnia aerea non risponda dopo 6 settimane, oppure risponda fornendo motivazioni non esaustive rispetto a quanto indicato nei reclami inviati, si potrà presentare reclamo:

  • alle Sedi Enac dell’aeroporto nazionale dove si è verificato il disservizio, oppure dove il volo è atterrato per i disservizi occorsi in Paesi terzi.
  • ai competenti Organismi responsabili nel caso di disservizi occorsi invece in partenza da un Paese dell’Unione europea, dalla Norvegia, dalla Islanda e dalla Svizzera o per i voli in arrivo da Paesi terzi verso l’Unione europea (compresi Norvegia, Islanda e Svizzera).

In tale contesto, il reclamo del passeggero attiva le verifiche dell’Ente volte all’accertamento, ai fini sanzionatori, di possibili violazioni commesse negli aeroporti nazionali e contribuisce al monitoraggio della qualità dei servizi offerti all’utenza. Le risultanze degli accertamenti effettuati vengono comunicate al passeggero.