Il gestore aeroportuale deve prestare gratuitamente ai passeggeri a mobilità ridotta le forme di assistenza che consentono di:
- comunicare il loro arrivo all’aeroporto e la richiesta di assistenza ai punti designati all’interno e all’esterno dei terminal
- spostarsi da un punto designato al banco dell’accettazione
- adempiere alle formalità di registrazione del passeggero e dei bagagli
- procedere dal banco dell’accettazione all’aeromobile, espletando i controlli per l’emigrazione, doganali e di sicurezza
- imbarcarsi sull’aeromobile, mediante elevatori, sedie a rotelle o altra assistenza specifica necessaria
- procedere dal portellone dell’aeromobile al posto a sedere
- riporre e recuperare il bagaglio a bordo
- procedere dal posto a sedere al portellone dell’aeromobile
- sbarcare dall’aeromobile, mediante elevatori, sedie a rotelle o altra assistenza specifica necessaria
- procedere dall’aeromobile alla sala ritiro bagagli e ritirare i bagagli, completando i controlli per l’immigrazione e doganali
- procedere dalla sala ritiro bagagli a un punto designato
- prendere i voli in coincidenza, se in transito, con assistenza a bordo e a terra, all’interno dei terminal e tra di essi, a seconda delle esigenze specifiche
- potersi recare ai servizi igienici in caso di necessità
- poter essere assistito in aeroporto, su richiesta, dal proprio accompagnatore per le operazioni di imbarco e sbarco
- ricevere, previo avviso di 48 ore, assistenza a terra per tutte le attrezzature necessarie per la mobilità
- ricevere assistenza a terra per cani da assistenza riconosciuti, ove opportuno
- poter accedere alle informazioni sui voli
Inoltre Il gestore deve fissare e rendere pubbliche le norme di qualità per l’assistenza, ad eccezione degli aeroporti commerciali con transito annuo di passeggeri inferiore a centocinquantamila.
Ultimo aggiornamento: 16/05/2024