Il quesito trova risposta nel combinato disposto dei requisiti ML.A.201 e ML.A.302(b).
È necessario che la persona responsabile della navigabilità dell’aeromobile ai sensi del paragrafo ML.A.201(a) determini se le operazioni di traino alianti effettuate con il proprio aeromobile (o con quello di cui ha titolo a disporre dello stesso in qualità di esercente) rientrino nelle tipologie di cui alle previsioni del punto ML.A.201(e) ovvero in quelle di cui al punto ML.A.201(f).
Se le suddette operazioni sono identificate come rientranti in quelle cui si applica il paragrafo ML.A.201(e) (può anche risultare utile a tal fine, il chiarimento su problematiche affini, già pubblicato nella FAQ resa disponibile alla pagina https://www.enac.gov.it/sicurezza-aerea/aeronavigabilita-continua/sicurezza-aerea/aeronavigabilita-continua/introduzione-0), insiste l’obbligo, sulla persona responsabile ai sensi del paragrafo ML.A.201(a), di essere certificato in accordo alla Parte CAMO o, come applicabile, alla Parte CAO o stabilire un contratto in accordo all’Appendice I della Parte ML con una tale organizzazione.
Da questo ne discende l’applicabilità del punto ML.A.302(b)(2), tenendo conto di quanto esplicitato nelle relative AMC / GM. Quindi per l’aeromobile in questione gestito dalla CAMO/CAO, la manutenzione di esso (rif. ML.A.201(a)(4)) deve essere effettuata in accordo al programma di manutenzione ad esso applicabile “gestito” (sviluppato, aggiornato e approvato) da quella CAMO/CAO in accordo al paragrafo ML.A.302.
Se invece le suddette operazioni sono identificate come rientranti in quelle cui si applica il paragrafo ML.A.201(f), il programma di manutenzione per l’aeromobile in accordo al quale deve essere assicurata la manutenzione dello stesso, deve essere quello indicato al paragrafo ML.A.302(b)(1) se il proprietario/esercente ha deciso di non sottoscrivere un contratto con una CAMO/CAO ai sensi dell’Appendice I alla Parte ML, oppure quello indicato al paragrafo ML.A.302(b)(2) qualora invece abbia comunque deciso di sottoscrivere il succitato contratto con una CAMO/CAO.
Infine, può essere valutato se le operazioni di cui sopra sono rientranti tra quelle cui possono essere applicate le previsioni del paragrafo ML.A.302(e), purché sia garantito il soddisfacimento, senza eccezioni, di tutte le condizioni in esso richiamate.
La GM1 ML.A.201 fornisce delle tabelle riassuntive delle possibili opzioni.
Ultimo aggiornamento: 22/01/2025