Si rendono disponibili le Linee Guida 2017/003-APT Ed. 2 del 10 maggio 2019 – Processo per la certificazione o conversione del certificato dell’aeroporto ai sensi del Regolamento (UE) n.139/2014.

Linee Guida Numero: 2017/003 – APT Ed. n. 2 del 10 ottobre 2019
Processo per conversione del certificato dell’aeroporto ai sensi del Regolamento (UE) n. 139/2014

Nelle Linee Guida numero 2017/003-APT sono stati sviluppati, ai fini di standardizzazione sul territorio nazionale, aspetti attinenti sia alla certificazione dell’aeroporto sia alla conversione dei certificati rilasciati dall’ENAC sulla base della normativa nazionale, onde fornire ai Gestori e alle competenti Direzioni Operazioni un quadro organico di criteri per l’applicazione dei requisiti di cui al Regolamento basico n. 2018/1139 e corrispondenti norme attuative.

Si evidenzia che il Regolamento (CE) n. 216/2008 (BR – Regolamento basico) è stato abrogato e sostituito, con effetto a decorrere dall’11 settembre 2018, dal nuovo Regolamento (UE) n. 2018/1139 (NBR) del Parlamento Europeo e del Consiglio pubblicato in data 4 luglio 2018. In particolare, ferme restando le disposizioni transitorie di cui all’art. 140, gli ER sono stati ridefiniti nell’Annex VII (Essential Requirements for Aerodromes) e, per quanto applicabile, nell’Annex VIII (Essential Requirements for ATM/ANS and Air Traffic controllers).

Certificazione dell’aeroporto

L’art. 33 “Requisiti essenziali” della Sezione IV “Aeroporti” del Regolamento Basico n. 2018/1139 stabilisce che gli aeroporti, gli equipaggiamenti aeroportuali afferenti alla sicurezza, la gestione degli aeroporti e la fornitura di servizi di assistenza a terra e di AMS negli aeroporti che rientrano nel campo di applicabilità dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera e), devono soddisfare i requisiti essenziali (ER) di cui all’allegato VII e, se del caso, all’allegato VIII.

La conformità ai richiamati requisiti e alle correlate norme attuative è attestata da parte dell’ENAC, Autorità competente per la certificazione e la sorveglianza degli aeroporti e dei gestori, con il rilascio di un certificato di aeroporto.

Ciò premesso, qualora per uno specifico aeroporto trovi applicazione l’art. 2 “Ambito di applicazione”, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento (UE) n. 2018/1139 (airports under EASA scope), ai fini del rilascio del Certificato di aeroporto, la Società di gestione aeroportuale interessata deve richiedere ad ENAC l’avvio del processo certificativo tramite specifica istanza indirizzata alla Direzione Operazioni competente per territorio; nel caso di scali a gestione diretta la stessa Autorità avvia il processo certificativo.

Conversione del certificato di aeroporto

Come noto, l’art. 6 “Conversione dei certificati” del Regolamento (UE) n. 139/2014 prevede che i Certificati, rilasciati dall’Autorità Competente prima del 31 dicembre 2014 sulla base di normative nazionali, restino validi fino a quando non si proceda alla cosiddetta “Conversion” del Certificato e comunque entro il 31 dicembre 2017.

In particolare ENAC deve procedere alla Conversione di ciascun certificato già emesso, prendendo a riferimento, ai fini della dimostrazione di rispondenza, specifiche e requisiti della normativa comunitaria, applicabili all’aeroporto ed alla relativa Società di gestione, che risultino differenti da quelli nazionali in base ai quali è stato emesso il certificato in essere.