La cancellazione del volo si verifica quando un volo, originariamente previsto dalla compagnia aerea e sul quale sia stato prenotato almeno un posto, non viene effettuato.
La normativa comunitaria prevede specifiche forme di tutela per i passeggeri in caso di cancellazione del volo (Reg. 261/2004, art. 5).
A chi si applicano le tutele previste in caso di cancellazione del volo
Le tutele si applicano:
- ai voli (di linea, charter, low cost) in partenza da un aeroporto comunitario
- ai voli (di linea, charter, low cost) in partenza da un aeroporto situato in un Paese non comunitario, con destinazione un aeroporto comunitario, solo qualora la compagnia aerea sia comunitaria e salvo cha non siano già stati erogati i benefici previsti dalla normativa locale
Non si applicano:
- ai voli in partenza da un Paese non comunitario con destinazione un Paese dell’UE operati da compagnie aeree non comunitarie.
In questo caso le tutele sono quelle assicurate dalla legislazione locale e dalle norme
che regolano il contratto di trasporto
Ha diritto a tali forme di tutela il passeggero che:
- possiede un biglietto aereo (compresi quelli emessi nell’ambito di un programma Frequent Flyer o di altri programmi commerciali delle compagnie aeree o degli operatori turistici)
- ha una prenotazione confermata
- si presenta al check-in nei modi e nei tempi indicati per iscritto dalla compagnia aerea, dall’operatore turistico o da un agente di viaggio autorizzato oppure, in assenza di indicazioni, non oltre quarantacinque minuti prima dell’ora di partenza pubblicata Le tutele sono previste anche nel caso in cui la compagnia aerea o l’operatore turistico trasferisca il passeggero dal volo prenotato ad un altro volo, indipendentemente dal motivo.
Non ne ha diritto il passeggero:
- che viaggia gratuitamente o ad una tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico (ad esempio i dipendenti delle compagnie aeree, delle agenzie di viaggio o dei tour operator)
- cui viene negato l’imbarco per motivi di salute, di sicurezza o in caso di documenti di viaggio non validi
Diritti dei passeggeri in caso di cancellazione del volo
Come previsto dal Reg. (CE) n. 261/04 in caso di cancellazione del volo il passeggero
ha diritto:
- scelta tra le seguenti tre opzioni:
- rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata
- imbarco su un volo alternativo quanto prima possibile in relazione all’operativo della compagnia aerea
- imbarco su un volo alternativo in una data successiva più conveniente per il passeggero
- assistenza
- pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa
- sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti per il riavvio quanto prima possibile in relazione all’operativo della compagnia aerea
- trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa
- due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica
- in alcuni casi anche alla compensazione pecuniaria
l’ammontare della compensazione pecuniaria dovuta ai passeggeri dipende dalla tratta aerea (intracomunitaria o extracomunitaria) e dalla distanza in Km percorsa, come definito dalla seguente tabella:
DISTANZE IN KM | AMMONTARE DELLA COMPENSAZIONE |
---|---|
Inferiori o pari a 1500 km | euro 250 |
Superiori a 1500 km | euro 400 |
DISTANZE IN KM | AMMONTARE DELLA COMPENSAZIONE |
---|---|
Inferiori o pari a 1500 km | euro 250 |
Comprese tra 1500 e 3500 km | euro 400 |
Superiori a 3500 km | euro 600 |
La compensazione pecuniaria non è dovuta nel caso in cui:
- la compagnia aerea possa provare che la cancellazione del volo sia stata causata da circostanze eccezionali: ad esempio avverse condizioni meteorologiche, scioperi, improvvise ed imprevedibili carenze del volo dal punto di vista della sicurezza (come previsto dai punti 14 e 15 in premessa al Reg. (CE) n. 261/04)
- il passeggero sia stato informato della cancellazione:
- con almeno due settimane di preavviso
- nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima della data di partenza e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di due ore prima rispetto all’orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo quattro ore dopo l’orario originariamente previsto
- o meno di sette giorni prima e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di un’ora prima dell’orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo due ore dopo l’orario originariamente previsto
Ultimo aggiornamento: 30/11/2023