Negato imbarco

Il negato imbarco si verifica quando il passeggero, pur in possesso di un biglietto aereo valido, si presenta all’imbarco entro il termine indicato, ma non viene comunque imbarcato.

La compagnia aerea può negare l’imbarco se vi sono ragionevoli motivi, quali ad esempio motivi di salute o di sicurezza o documenti di viaggio inadeguati.

La normativa comunitaria prevede specifiche forme di tutela per i passeggeri in caso di negato imbarco (Reg. 261/2004, art. 4).

A chi si applicano le tutele previste in caso di negato imbarco

Le tutele si applicano:

  • ai voli (di linea, charter, low cost) in partenza da un aeroporto comunitario
  • ai voli (di linea, charter, low cost) in partenza da un aeroporto situato in un Paese non comunitario, con destinazione un aeroporto comunitario, solo qualora la compagnia aerea sia comunitaria e salvo cha non siano già stati erogati i benefici previsti dalla normativa locale

Non si applicano:

  • ai voli in partenza da un Paese non comunitario con destinazione un Paese dell’UE operati da compagnie aeree non comunitarie.

In questo caso le tutele sono quelle assicurate dalla legislazione locale e dalle norme che regolano il contratto di trasporto

Ha diritto a tali forme di tutela il passeggero che:

  • possiede un biglietto aereo (compresi quelli emessi nell’ambito di un programma Frequent Flyer o di altri programmi commerciali delle compagnie aeree o degli operatori turistici)
  • ha una prenotazione confermata
  • si presenta al check-in nei modi e nei tempi indicati per iscritto dalla compagnia aerea, dall’operatore turistico o da un agente di viaggio autorizzato oppure, in assenza di indicazioni, non oltre quarantacinque minuti prima dell’ora di partenza pubblicata Le tutele sono previste anche nel caso in cui la compagnia aerea o l’operatore turistico trasferisca il passeggero dal volo prenotato ad un altro volo, indipendentemente dal motivo.

Non ne ha diritto il passeggero:

  • che viaggia gratuitamente o ad una tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico (ad esempio i dipendenti delle compagnie aeree, delle agenzie di viaggio o dei tour operator)
  • cui viene negato l’imbarco per motivi di salute, di sicurezza o in caso di documenti di viaggio non validi.

Diritti dei passeggeri in caso di negato imbarco

In caso di negato imbarco la compagnia aerea deve verificare in un primo momento se vi siano, tra i passeggeri, dei volontari disposti a cedere il proprio posto in cambio di benefici da concordare.
Se non ci sono volontari, come stabilito dall'art. 4 del Reg. (CE) n. 261/04, il passeggero cui viene negato l'imbarco ha diritto a:

  • compensazione pecuniaria

L'ammontare della compensazione pecuniaria dovuta ai passeggeri dipende dalla tratta aerea (intracomunitaria o extracomunitaria) e dalla distanza in Km percorsa, come definito dalla seguente tabella:

Tratte aeree intracomunitarie
Distanze in km Ammontare della compensazione
Inferiori o pari a 1500 km euro 250
Superiori a 1500 km euro 400

 

Tratte aeree extracomunitarie

Distanze in km Ammontare della compensazione
Inferiori o pari a 1500 km euro 250
Comprese tra 1500 e 3500 km  euro 400
Superiori a 3500 km euro 600
  • alla scelta tra le seguenti tre opzioni:

    rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata

    imbarco su un volo alternativo quanto prima possibile in relazione all'operativo della compagnia aerea

    imbarco su un volo alternativo in una data successiva più conveniente per il passeggero
     
  • assistenza

    pasti e bevande in relazione alla durata dell'attesa

    sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti per il riavvio quanto prima possibile in relazione all'operativo della compagnia aerea

    trasferimento dall'aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa

    due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica
     

 

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