Premessa

Il 26 Luglio 2011 è entrato in vigore l’accordo tra Il Canada e l’Unione europea (UE) sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell’aviazione civile (Aviation Safety).

L’accordo sulla sicurezza dell’aviazione civile tra l’Unione Europea e il Canada contribuisce direttamente all’ulteriore sviluppo degli scambi tra l’UE e il Canada.

Gli obiettivi dell’accordo UE / Canada in materia di sicurezza dell’aviazione civile sono:

  • stabilire, in linea con la legislazione in vigore all’interno di ogni Parte, i principi e le modalità al fine di consentire la reciproca accettazione delle approvazioni rilasciate dalle autorità competenti di ciascuna delle parte nei settori contemplati dall’accordo;
  • consentire alle parti di adeguarsi alla tendenza in atto verso forme multinazionali di progettazione, la fabbricazione, la manutenzione, e l’interscambio di prodotti dell’aeronautica civile, coinvolgendo gli interessi comuni delle parti in materia di sicurezza dell’aviazione civile e della qualità ambientale;
  • promuovere la cooperazione diretta a sostenere gli obiettivi di sicurezza e di qualità ambientale;
  • promuovere e facilitare il continuo scambio di prodotti dell’aeronautica civile e servizi.

L’accordo potenzia la fiducia reciproca costruita negli anni tra Canada e l’UE nei settori:

  • dell’omologazione e della produzione dei prodotti, delle parti e degli equipaggiamenti,
  • delle prove di certificazione ambientale,
  • delle approvazioni e della sorveglianza delle ditte di manutenzione.

Struttura dell’accordo

La struttura dell’accordo rispecchia quelli tradizionali in materia di sicurezza aerea, i cosiddetti BASA, stipulati in passato tra il Canada e alcuni Stati membri dell’Unione europea, l’Italia e la Francia.

I BASA si fondano sulla reciproca fiducia nei rispettivi sistemi di regolamentazione.

Tuttavia, il nuovo accordo si differenzia dai precedenti per quanto riguarda:

  • la sua struttura a tre livelli, i primi due vincolanti per le Parti (Accordo vero e proprio, Allegato A “Procedure for the Certification of Civil Aeronautical Products”  e Allegato B Procedure for Maintenance), il terzo non vincolante per le Parti (Technical Implementation procedure-TIP e Maintenance Annex Guide – MAG)
  • la creazione di una commissione e sottocommissioni di settore, che attraverso incontri periodici devono garantire lo sviluppo, l’efficace funzionamento  e la corretta applicazione dell’accordo, dei suoi Annessi e delle relative procedure di implementazione,
  • include un metodo innovativo sul rilascio dell’approvazione alle imprese di manutenzione con abilitazioni che consentono l’esecuzione e la conseguente delibera di funzioni manutentive sugli
    aeromobili.

In precedenza i suddetti argomenti erano oggetto di accordi separati, a livello delle singole autorità aeronautiche nazionali dell’aviazione civile, come le IPA e le MIP, mentre adesso sono inclusi negli allegati all’accordo bilaterale:

  • allegato A: Procedura di Certificazione di Prodotti per l’aeronautica Civile
  • allegato B: Procedura relativa alla Manutenzione

Inoltre, l’EASA e la Transport Canada Civil Aviation (TCCA), a livello di agenti tecnici dell’accordo, hanno predisposto il cosiddetto testo di terzo livello per quanto riguarda le Procedure tecniche di attuazione per l’aeronavigabilità e la certificazione ambientale (TIP) e il materiale di guida per la manutenzione (MAG) che definiscono come le Parti (UE e Canada) rendono operativi gli obiettivi di cui all’accordo e ai suoi allegati.

L’accordo tra UE e Canada stabilisce delle commissioni e sottocommissioni, al fine di garantire una corretta ed uniforme attuazione dell’accordo tra le due Parti.

Il Joint Committee (JC) è responsabile dell’efficace funzionamento ed attuazione dell’accordo, della gestione del contenzioso in particolare delle questioni non risolte a livello di sottocommissione di settore, di proporre raccomandazioni per la modifica dell’accordo e per l’adozione di nuovi allegati.

Il JC composto da rappresentanti delle parti dell’accordo. Inoltre, a livello tecnico (TCCA-EASA) sono state definite due sottocommissioni, finalizzate ad assicurare l’efficace funzionamento ed attuazione del Annesso B dell’Accordo nonché allo sviluppo e all’approvazione degli emendamenti alle TIP e alle MAG, denominate rispettivamente Joint Sectorial Committee on Certification (JSCC) e Joint Sectorial Committee on Maintenance (JSCM).

Finalità e ambito dell’accordo

L’obiettivo principale è poter accettare automaticamente determinate certificazioni emesse nell’ambito di uno dei due sistemi (TCCA – EASA). Pertanto un’approvazione rilasciata da una delle due Parti, costituisce un’approvazione valida anche per l’altra Parte, e consente la reciproca accettazione delle verifiche di rispondenza durante i processi di certificazione.

Inoltre, l’accordo intende garantire un elevato livello di cooperazione tra le Parti nella definizione dei regolamenti e promuovere un uniforme ed elevato livello di sicurezza nel trasporto aereo. Ciò facilita gli scambi di beni e servizi che rientrano nel suo campo di applicazione e limita, quanto più possibile, la duplicazione delle valutazioni, dei test e dei controlli.

In data 12 giugno 2024, è stato ratificato un aggiornamento all’Accordo BASA (in particolare all’Allegato B, rif. paragrafo 5.3, e relativa appendice B1) il quale sancisce l’accettazione reciproca delle imprese di manutenzione approvate in accordo all’Allegato II (Parte 145) del Regolamento (UE) 1321/2014 (di seguito AMO-145) e alla normativa Canadese CAR 573 (di seguito AMO-573), abilitate e approvate sui componenti da ciascuna delle controparti, all’interno o all’esterno dei territori delle parti contraenti, per consentire l’accettazione reciproca della certificazione della manutenzione per i componenti. Questo emendamento rappresenta l’ultimo step della cosiddetta roadmap for the simplification dell’Allegato B.

Di conseguenza l’EASA Form 1 e il Modulo TCCA Form One, emessi rispettivamente all’interno o all’esterno dei Territori UE o dei Territori Canadesi, sono accettati reciprocamente e non è più richiesto che essi siano emessi nella forma comunemente nota come “Dual Release”.

A supporto di tale emendamento all’accordo BASA, EASA e TCCA hanno sottoscritto, in data 11 luglio 2024 (e pubblicato in data 17 luglio 2024 da EASA sul proprio sito istituzionale internet), la Revisione 3 al Maintenance Annex Guidance (MAG). Tale documento, al capitolo 6 della Sezione A, Parte I General richiede che, entro il 16 settembre 2024 (periodo di 60gg dalla data di pubblicazione della rev. 3 del MAG sopra richiamata), sia le Autorità competenti controparti che le imprese di manutenzione interessate, devono assicurare l’implementazione delle relative previsioni e contenuti (vedi nota su gestione transitorio ). Il termine ultimo del 16 settembre 2024, con accordo tra EASA e TCCA, come consentito al succitato capitolo 6, è stato esteso di ulteriori 60 giorni, portandolo quindi al 15 novembre 2024.