Si rende disponibile la Maintenance Annex Guidance:
NOTA:
Il Maintenance Annex Guidance rev. 3 (associato all’accordo BASA EU-CANADA recentemente aggiornato) del 11 Luglio 2024, firmato in pari data, è stato pubblicato in data 17 Luglio 2024, su entrambi i siti istituzionali di EASA e Transport Canada (TCCA).
La rev. 3 del MAG è stato emesso a supporto di quanto sancito nell’aggiornamento al BASA (change 1 all’Allegato B al BASA), ratificato dall’Unione Europea e dal Canada in data 12 giugno 2024, che consente l’accettazione reciproca delle imprese di manutenzione approvate in accordo all’Allegato II (Parte 145) del Regolamento (UE) 1321/2014 (di seguito AMO-145) e alla normativa Canadese CAR 573 (di seguito AMO-573), abilitate e approvate sui componenti da ciascuna delle controparti, e di conseguenza l’accettazione reciproca degli EASA Form 1 e del Modulo TCCA Form One, emessi dalle succitate AMO, rispettivamente all’interno o all’esterno dei Territori UE o dei Territori Canadesi. Non è quindi più richiesto che essi siano emessi nella forma comunemente nota come “Dual Release”. In tale revisione vengono rimossi tutti i requisiti procedurali che richiedevano e disciplinavano il rilascio dell’approvazione delle imprese di manutenzione che effettuano manutenzione sui componenti (cancellate le sottosezioni B2 e C2). Restano invece inalterati i requisiti e le procedure (modificati in accordo al contenuto della revisione 3 al MAG) che richiedono alle imprese di manutenzione con abilitazioni per aeromobili il possesso di un’approvazione (TCCA o EASA) e l’approvazione del relativo supplemento TCCA o EASA, rispettivamente al MOE e al Maintenance Policy Manual (MPM).
Quindi, il MAG rev. 3 è ora applicabile solo alle imprese con rating Aeromobili (AX); un’impresa AMO 145 approvata solo per componenti (componente: qualsiasi motore e elica di aeromobile, parte o pertinenza)) non deve richiedere l’approvazione TCCA nell’ambito del BASA EU-CANADA, in quanto per esse, come riportato sopra vale il principio della reciproca accettazione di queste approvazioni e degli EASA Form 1 o dei TCCA Form One, come applicabile, da esse emessi. In aggiunta a quanto sopra e alle variazioni editoriali di tipo minore, la revisione 3 del MAG introduce le seguenti ulteriori principali variazioni, per tener conto degli aggiornamenti introdotti nell’allegato B:
- Aggiornamento delle definizioni
- Aggiornamento dei requisiti di eleggibilità dei componenti (rif. nuova AC-571-024 ad oggi alla issue 6 datata 13 giugno 2024 (il link è alla pagina del sito TCCA) e aggiornamento del 10 settembre 2024 alla tabella associata alla FAQ EASA n. 66700 );
- Aggiornamenti nelle procedure per le Line station;
- Aggiunta dei requisiti sul Safety Management System;
- intervento globale all’interno del MAG per sostituire il riferimento a National Aviation Authority (NAA) o a Technical Agent (per EASA e TCCA) con quello a Competent Authority (CA);
- nuova email per i contatti con TCCA.
Ai sensi del capitolo 6 “Revisions” della Parte “General” della sez. A, la data ultima per l’implementazione del MAG Rev. 3, sia per le autorità che per le imprese interessat2, è il 16° Setttembre 2024 (60 gg dalla data di pubblicazione). Successivamente, EASA e TCCA in accordo a quanto riportato al succitato capitolo ha concordato di estendere, di ulteriori 60 gg, la data ultima per l’attuazione delle nuove previsioni introdotte con la revisione 3 al MAG, che ora risulta essere il 15 Novembre 2024;
TRANSITORIO – Implementazione MAG rev. 3
Le attuali AMO già approvate ENAC in accordo alla revisione 2 del MAG devono, non oltre il 14 novembre 2024:
1) se approvate per componenti che utilizzano l’approval TCCA solo per l’effettuazione e la delibera della manutenzione sui componenti, non sussistendo più la base legale su cui si poggiava l’approvazione TCCA da esse posseduta:
- emendare il proprio MOE rimuovendo il Supplemento TCCA approvato e qualsiasi riferimento, adempimento o requisito presente nel MOE stesso e/o nelle procedure /documentazioni/form associati riconducibile agli obblighi ad essi derivanti per il possesso dell’approvazione TCCA da essa detenuta in accordo alla versione del BASA EU-CANADA antecedente a quello ratificato il 12 giugno u.s. e del MAG rev. 2 ad esso collegato, inviandolo per approvazione alla loro struttura ENAC competente per la sorveglianza;
- restituire alla loro struttura ENAC competente per la sorveglianza, la (ultima) lettera di approvazione del TCCA supplement da essi ricevuta, in modo che ENAC possa debitamente
informare TCCA ed EASA dell’avvenuta restituzione.
2) se approvate con rating A che utilizzano l’approval TCCA per l’effettuazione e la delibera della manutenzione sugli aeromobili:
- emendare il proprio Supplemento TCCA al MOE per introdurre le modifiche previste dalla revisione 3 del MAG (rif. Appendice 1 al MAG sez. C presente nella rev. 3), tenendo conto, come e se applicabile, della sancita reciproca accettazione delle approvazioni delle AMO rilasciate dalle competent authorities EU e Canadese, che operano e rilasciano la manutenzione sui componenti. NOTA: Relativamente alla sezione relativa al SMS, è accettabile che si faccia riferimento al SMS descritto nel MOE approvato. Per le imprese che non avessero ancora completato l’implementazione dell’SMS in accordo al Reg. (UE) 2021/1963, si può fare riferimento per l’SMS al processo di implementazione in corso con ENAC in accordo alle procedure da esso emesse in accordo alla Guida pubblicata da EASA per gestire tale transitorio fino alla due date del 2 dicembre 2024 , data entro la quale l’impresa deve essere completamente conforme al Reg. (UE) 2021/1963
- inviare, per approvazione, il Supplemento TCCA così emendato alla loro struttura ENAC competente per la sorveglianza. La nuova lettera di approvazione segue il template fornito per essa nell’appendice 6 alla sezione A del MAG
NOTA 1: fino all’implementazione e completamento degli step di cui sopra, da completarsi il prima possibile e comunque non oltre il 14 novembre 2024, l’impresa continuerà ad operare in accordo alle procedure alle procedure approvate. In ogni caso queste procedure non possono più essere usate (e quindi un EASA Form1 emesso in accordo ad esse) a partire dal 15 Novembre 2024.
NOTA 2: non è consentito in nessun modo far rientrare aggiornamento al TCCA Supplement nell’ambito dell’approvazione indiretta o tra le variazioni che non richiedono prior approval da parte di ENAC. Qualsiasi emendamento deve essere approvato direttamente da ENAC. Il processo di approvazione indiretta o la procedura per i change che non richiedono prior approval non è riconosciuta da TCCA ai fini dell’approvazione del TCCA supplement.
NOTA 3: Le procedure nel TCCA supplement devono descrivere le reali modalità con cui l’impresa assicura la rispondenza agli specifici regulatory requirements e ai contenuti del BASA/MAG, in modo tale che possa essere compiutamente utilizzato da qualsiasi persona che è chiamata a rispettarle. Qualsiasi procedura nel TCCA supplement approvato deve essere in grado di dimostrare all’ispettore incaricato in modo chiaro e inequivocabile:
- chi è immediatamente responsabile della procedura e della sua attuazione nei processi aziendali? = (ruolo della pertinente persona);
- per cosa questa persona è responsabile? = azione / descrizione del processo
- quando deve aver luogo l’azione o seguito il processo descritti? = fase del processo manutentivo (after & before)
- dove è reperibile la descrizione del processo (dettaglio)? = qualsiasi documento di riferimento da utilizzare
- come viene documentato l’”esito” del processo? = Documento interno o regolamentare da produrre per attestarlo
Precedenti versioni non più in vigore
Ultimo aggiornamento: 26/04/2019