Si rende disponibile l’Accordo bilaterale (BASA) UE-Canada:
NOTA
In data 12 giugno 2024, è stato ratificato dalla Commissione Europea (UE) e dal CANADA, un aggiornamento all’Accordo BASA (in particolare all’Allegato B, rif. paragrafo 5.3, e relativa appendice B1) il quale sancisce l’accettazione reciproca delle imprese di manutenzione approvate in accordo all’Allegato II (Parte 145) del Regolamento (UE) 1321/2014 (di seguito AMO-145) e alla normativa Canadese CAR 573 (diseguito AMO-573), abilitate e approvate sui componenti da ciascuna delle controparti, all’interno o all’esterno dei territori delle parti contraenti, per consentire l’accettazione reciproca della certificazione della manutenzione per i componenti. Questo emendamento rappresenta l’ultimo step della cosiddetta
roadmap for the simplification dell’Allegato B.
Di conseguenza l’EASA Form 1 e il Modulo TCCA Form One, emessi dalle succitate AMO, rispettivamente all’interno o all’esterno dei Territori UE o dei Territori Canadesi, sono accettati reciprocamente e non è più richiesto che essi siano emessi nella forma comunemente nota come “Dual Release”.
A supporto di tale emendamento all’accordo BASA, EASA e TCCA hanno sottoscritto, in data 11 luglio 2024 (e pubblicato in data 17 luglio 2024 da EASA sul proprio sito istituzionale internet), la Revisione 3 al Maintenance Annex Guidance (MAG) . Tale nuova revisione del MAG include anche altre variazioni di ordine minore.
Quindi, il BASA EU- CANADA e il relativo MAG rev. 3 è ora applicabile solo alle imprese approvate dall’autorità competente (ENAC per l’Italia) con rating Aeromobili (AX) per quali continua ad essere richiesto il possesso di un’approval TCCA emessa in accordo alle previsioni del BASA/ MAG . Un’impresa AMO 145 approvata solo per componenti (definizione di componente: qualsiasi motore e elica di aeromobile, parte o pertinenza)) non deve richiedere l’approvazione TCCA nell’ambito del BASA EU-CANADA, in quanto per esse, come riportato sopra vale , in virtù dell’accordo BASA EU-CANADA e associato MAG rev. 3, il principio della reciproca accettazione di queste approvazioni e degli EASA Form 1 o dei TCCA
Form One, come applicabile, da esse emessi.
Ultimo aggiornamento: 02/03/2015