Come riportato all’articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1321/2014 come revisionato, per «manutenzione» si intende una combinazione delle seguenti operazioni o una sola di esse: revisione, riparazione, ispezione, sostituzione, modifica o correzione dei difetti di un aeromobile o di un suo componente, ad eccezione dell’ispezione pre-volo. Qualsiasi persona o impresa incaricata della manutenzione sarà responsabile degli interventi eseguiti.
La tabella “MANUTENZIONE” illustra le previsioni della Parte M e della Parte ML in merito al soggetto che può effettuare e deliberare la manutenzione sull’aeromobile e sui suoi componenti che ricadono nell’applicabilità del regolamento (UE) 2018/1139, in relazione alla classificazione dell’aeromobile stesso e alla tipologia di impiego.
Aeromobili che rientrano nell’Allegato I al Regolamento (UE) n. 2018/1139
Per la manutenzione degli aeromobili di tipo omologato ENAC di cui all’ Allegato I al Regolamento (UE) n. 2018/1139 che rimangono soggetti alla regolamentazione Nazionale sviluppata da ENAC, risultano applicabili i requisiti sulla esecuzione e delibera della manutenzione emessi dall’UE secondo i termini e le condizioni incluse a questo riguardo nella pertinente regolamentazione tecnica emessa da ENAC (es. Regolamento Tecnico dell’Enac e regolamenti ad hoc) e alla pagina Art. 2.3.(a) Reg. (UE) n. 2018/1139 [link alla pagina aggiornata Art. 2.3.(a) Reg. (UE) n. 2018/1139]. (*)
(*) A seguito dei chiarimenti interpretativi emessi in sede EASA e conformemente a quanto attualmente disposto al riguardo nel Regolamento Tecnico, ENAC ha deciso, per le imprese titolari di approvazione in accordo alla Sezione A, dell’Allegato II (Parte-145), dell’Allegato V quater (Parte CAMO) e/o dell’Allegato V quinquies (Parte CAO, al Regolamento (UE) 1321/2014, di esplicitare le pertinenti abilitazioni relative agli aeromobili Allegato I (ex aeromobili Annesso II), di valenza nazionale, in un documento separato utilizzando i modelli ENAC CAO- SA-NATIONAL, ENAC CAMO-SA-NATIONAL e ENAC 145-SA-NATIONAL, associati alla corrispondente approvazione emessa in accordo alla normativa UE. Al contempo pertanto tali abilitazioni sono state progressivamente rimosse dalla Specifica delle Abilitazioni associata rispettivamente ai Certificati EASA Form 14 e EASA Form 3, nella quale si era originariamente deciso in precedenza di elencarle in apposita sezione separata per essere riportate nei succitati modelli ENAC.
Le imprese interessate devono predisporre le pertinenti procedure che riguardano le modalità di gestione delle peculiarità relative agli aeromobili Allegato I nell’applicazione della normativa Europea, in un supplemento alla manualistica relativa alle approvazioni EASA (MOE, CAME, CAE), da organizzare in modo similare a quello richiesto nella NI-2021-035 per gli aeromobili 2.3.(a) non interessati da provvedimento di Opt-in secondo articolo 2(6) del Reg. (UE) n. 2018/1139, ottenendone l’approvazione ENAC.
Come richiamato nel Regolamento Tecnico ENAC Quarto/40 in analogia a quanto previsto dall’Articolo 3 paragrafo 4 del Regolamento (UE) 1321/2014, per gli aeromobili Allegato I che operano invece in virtù di un Permesso di Volo, le modalità di assicurazione della navigabilità continua, ivi inclusa l’esecuzione della delibera della manutenzione, deve essere riportata nelle condizioni di volo/limitazioni associate al permesso di volo stesso.
Ultimo aggiornamento: 02/12/2022