Come riportato all’articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1321/2014 come revisionato, per «manutenzione» si intende una combinazione delle seguenti operazioni o una sola di esse: revisione, riparazione, ispezione, sostituzione, modifica o correzione dei difetti di un aeromobile o di un suo componente, ad eccezione dell’ispezione pre-volo. Qualsiasi persona o impresa incaricata della manutenzione sarà responsabile degli interventi eseguiti.

La tabella “MANUTENZIONE” illustra le previsioni della Parte M e della Parte ML in merito al soggetto che può effettuare e deliberare la manutenzione sull’aeromobile e sui suoi componenti che ricadono nell’applicabilità del regolamento (UE) 2018/1139, in relazione alla classificazione dell’aeromobile stesso e alla tipologia di impiego.

Aeromobili che rientrano nell’Allegato I al Regolamento (UE) n. 2018/1139

Per la manutenzione degli aeromobili di tipo omologato ENAC di cui all’ Allegato I al Regolamento (UE) n. 2018/1139 che rimangono soggetti alla regolamentazione Nazionale sviluppata da ENAC, risultano applicabili i requisiti sulla esecuzione e delibera della manutenzione emessi dall’UE secondo i termini e le condizioni incluse a questo riguardo nella pertinente regolamentazione tecnica emessa da ENAC (es. Regolamento Tecnico dell’Enac e regolamenti ad hoc) e alla pagina Art. 2.3.(a) Reg. (UE) n. 2018/1139 [link alla pagina aggiornata Art. 2.3.(a) Reg. (UE) n. 2018/1139]. (*)