Processo di certificazione impresa secondo Parte CAO

In questa sezione vengono fornite le indicazioni principali relative alle possibili fasi/situazioni connesse al processo di certificazione di una impresa secondo l’allegato V quinquies (Parte CAO) al regolamento (UE) 1321/2014 come revisionato:

Aeromobili che rientrano nell'Allegato I al Regolamento (UE) n. 2018/1139

Per la manutenzione degli aeromobili di tipo omologato ENAC di cui all’Allegato I (ex aeromobili Annesso II) al Regolamento (UE) 2018/1139 che rimangono soggetti alla regolamentazione Nazionale sviluppata da ENAC, risultano applicabili i requisiti sulla esecuzione e delibera della manutenzione emessi dall'UE secondo i termini e le condizioni incluse a questo riguardo nella pertinente regolamentazione tecnica emessa da ENAC (es. Regolamento Tecnico dell'ENAC e regolamenti ad hoc) e alla pagina Art. 2.3.(a) Reg. (UE)n. 2018/1139. (*)


(*)  A seguito dei chiarimenti interpretativi emessi in sede EASA e conformemente a quanto attualmente disposto al riguardo nel Regolamento Tecnico, ENAC ha deciso, per le imprese titolari di approvazione in accordo alla Sezione A dell'Allegato II (Parte-145) al medesimo Regolamento, o come applicabile alla sezione A dell’Allegato V quater (Parte CAMO) o dell’Allegato V quinquies (Parte CAO) al Regolamento (UE) n. 1321/2014, di esplicitare le pertinenti abilitazioni relative agli aeromobili di cui Allegato I al Regolamento (UE) 2018/1139 (ex Annesso II), di valenza nazionale, in un documento separato utilizzando i modelli ENAC CAMO-SA-NATIONAL, ENAC CAO-SA-NATIONAL e ENAC 145-SA-NATIONAL, associati alla corrispondente approvazione emessa in accordo alla normativa UE. Le imprese interessate devono predisporre le pertinenti procedure che riguardano le modalità di gestione delle peculiarità relative agli aeromobili
Allegato I nell'applicazione della normativa Europea, in un supplemento alla manualistica relativa alle approvazioni EASA (MOE, CAME, CAE), da organizzare in modo similare a quello richiesto nella NI-2021-035 per gli aeromobili 2.3.(a) non interessati da provvedimento di Opt-in secondo articolo 2(6) del Reg. (UE) n. 2018/1139, ottenendone l'approvazione ENAC.
 

Come richiamato nel Regolamento Tecnico ENAC Quarto/40 in analogia a quanto previsto dall’Articolo 3 paragrafo 4 del Regolamento (UE) 1321/2014, per gli aeromobili Allegato I che operano invece in virtù di un Permesso di Volo, le modalità di assicurazione della navigabilità continua, ivi inclusa l’esecuzione della delibera della manutenzione, deve essere riportata nelle condizioni di volo/limitazioni associate al permesso di volo stesso.

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