Indice
Prerequisiti
Per ottenere il rilascio della Licenza di Manutenzione Aeronautica (LMA) a Parte 66 occorre superare i relativi esami basici direttamente presso l’ENAC oppure presso organizzazioni di addestramento approvate che possono effettuare anche i relativi corsi. Tali corsi ed esami possono essere effettuati esclusivamente da organizzazioni di addestramento approvate in accordo all’appendice IV (definita “Parte 147”) del Regolamento (UE) n. 1321/2014 del 26 Novembre 2014 (pubblicato il 17 dicembre 2014), come revisionato; in Italia tali organizzazioni vengono approvate dall’Enac.
Possono essere altresì accettati esami effettuati presso altre “Competent Authorities” di paesi membri EASA, se ritenuti accettabili dall’ENAC (vedi Esami presso Autorità Competenti di altri Stati Membri EASA)
L’approvazione rilasciata in accordo alla Parte 147 conferisce alle organizzazioni di addestramento il privilegio di effettuare corsi ed esami basici che sono validi a tutti gli effetti per il rilascio e/o l’estensione della LMA a Parte 66 e che, quindi, hanno la stessa valenza di quelli effettuati direttamente dall’ENAC per le Licenze LMA Parte 66 da esso rilasciate o da rilasciare. Al completamento della frequenza e/o al superamento con successo del(i) corso(i) di formazione basico(i) e/o dell’esame (degli esami), l’impresa rilascia per lo studente il Certificate of Recognition (CofR) secondo:
- il modello EASA Form 148a issue 1 (o successive versioni pubblicate nella regolamentazione UE) introdotto con il Regolamento (UE) 2023/989, per tutti i corsi avviati o gli esami erogati o somministrati successivamente a tale data 12 giugno 2024;
- il modello EASA Form 148 issue 3, previsto antecedentemente alla data di applicabilità del Regolamento (UE) 2023/989, per tutti i corsi avviati antecedentemente al 12 giugno 2024, e completati (inclusi gli esami) antecedentemente al 12 giugno 2026, secondo le modalità e i contenuti
previsti per essi dalla applicabile normativa pre-Regolamento (UE) 2023/989 (rif. punti (4) e (5) dell’art.6 della cover regulation del Regolamento (UE) 2023/989, e relativa GM1) .
Le organizzazioni di addestramento possono chiedere un’approvazione Parte 147 anche per i corsi sul tipo di aeromobile effettuati in conformità all’appendice III alla Parte 66, utili per ottenere l’inserimento di una abilitazione per tipo nella LMA. Tali corsi consentono, di norma (eccetto i casi di inserimento della prima abilitazione di tipo di aeromobile in una determinata categoria/subcategoria per cui è richiesto il completamento del corrispondente On the Job Training (OJT), descritto dall’Appendice III alla parte 66, ai sensi del 66.A.45(c)), di ottenere la trascrizione delle corrispondenti abilitazioni sulla LMA per il relativo tipo di aeromobile senza l’effettuazione di ulteriori esami teorici da parte dell’Autorità.
Al completamento dell’esame degli elementi teorici (formazione inclusa) o della valutazione degli elementi pratici (formazione inclusa) o di entrambi gli elementi del corso di formazione per l’abilitazione per tipo [appendice III, punto 1, lettere a) e b), dell’allegato III (parte 66)], l’impresa rilascia per lo studente il Certificate of Recognition (CofR) secondo:
- il modello EASA Form 149a issue 1 (o successive versioni pubblicate nella regolamentazione UE) introdotto con il Regolamento (UE) 2023/989, per tutti i corsi avviati o gli esami /assessment erogati o somministrati o sostenuti successivamente al 12 giugno 2024 (può essere utilizzato anche per attestare il superamento dei Type Evaluation completato in modo soddisfacente successivamente alla succitata data);
- il modello EASA Form 149 issue 4, previsto antecedentemente alla data di applicabilità del Regolamento (UE) 2023/989, per tutti i corsi avviati antecedentemente al 12 giugno 2024, e completati (inclusi gli esami) antecedentemente al 12 giugno 2024. Per tale tipologia di corsi e valutazioni non sono previsti transitori simili a quelli contemplati per i corsi e gli esami sulla conoscenza basica (rif. punti (4) e (5) dell’art.6 della cover regulation del Regolamento (UE) 2023/989, e relativa GM1); quindi se un corso /esame è completato favorevolmente prima del 12 giugno 2024 ma il CofR è emesso, per qualsiasi ragione, dopo tale data, l’impresa AMTO deve comunque utilizzare il modello EASA Form 149a issue 1.
L’approvazione non costituisce delega di alcuna funzione propria dell’Autorità. L’utilizzo delle prerogative che derivano all’Impresa dalla certificazione, è oggetto di sorveglianza da parte dell’ENAC in accordo alla Sezione B della Parte 147.
L’impresa è responsabile che qualsiasi corso di addestramento o esame siano da essa erogati e/o condotti nel rispetto di quanto previsto dalla Parte 147 e dei regolamenti vigenti e/o degli standard da essi direttamente o indirettamente richiamati. In particolare l’esame deve essere condotto dall’impresa approvata secondo Parte 147 (AMTO), come descritto nel Manuale (MTOE) in un “ambiente controllato” secondo il significato descritto nel paragrafo 147.A.135(d) [ossia dove la AMTO è in grado di stabilire e verificare 1) identità dello studente, 2) l’appropriata svolgimento del processo di esame, 3) l’integrità/correttezza dell’esame e 4) la sicurezza del materiale d’esame]. Quanto sopra salvo quanto previsto nel paragrafo 147.A.100(j) per il distance learning limitatamente all’aspetto di erogazione della formazione e non per il corrispondente esame o valutazione.
Le imprese non ubicate sul territorio Italiano che intendono ottenere una approvazione secondo l’Annesso IV (Parte 147) al Regolamento (UE) 1321/2014 del 26 novembre 2014, come revisionato, debbono inviare la domanda di certificazione direttamente ad EASA.
Per la comprensione delle previsioni della Parte 147, può risulta utile la consultazione della sezione FAQ Parte 147 predisposta da EASA sul proprio sito.
A quanto ammontano i diritti e le spese per l’ottenimento dell’approvazione?
I diritti e le spese per l’ottenimento dell’approvazione delle imprese di manutenzione sono descritti nel Regolamento per le Tariffe dell’ENAC.
Quale è la validità dell’approvazione?
L’approvazione secondo Parte 147 (formalizzata con l’emissione del Certificato di Approvazione, EASA Form 11, con numerazione nella forma IT.147.[XXXX – numero progressivo complessivo] e abitazioni (rating) predisposti secondo le indicazioni della Appendice II – Maintenance Training Organisation Approval referred to in Annex IV (Part-147) – EASA Form 11 e del Capitolo B della Sezione B della Parte 147 rimane valida fintantoché non è restituita, sospesa o revocata; una volta ottenuta tale certificazione, è richiesta l’emissione di un rapporto di raccomandazione per il mantenimento della validità ogni 24 mesi dalla data del rilascio. Tale rapporto è emesso dall’ispettore professionista incaricato dalla Direzione/Ufficio Territoriale dell’Enac competente per territorio una volta che abbia completato in modo soddisfacente il programma di sorveglianza stabilito nel biennio per l’impresa.
Quali sono le regolamentazioni e le documentazioni che si debbono conoscere?
- Regolamento (UE) 1321/2014 del 26 novembre 2014, come revisionato (vedi pagina Normativa) e relative AMC/GM
- La normativa tecnica ENAC applicabile (regolamenti, circolari, linee guida, disposizioni, PA, ecc.)
- Le regolamentazioni applicabili disponibili sul sito EASA (ad es. per le AD, AMC/GM, Decisions, ecc.);
AVVERTENZA: L’impresa è tenuta ad assicurare il soddisfacimento di ogni disposizione di legge (per esempio normative antincendio dei locali, sicurezza sul lavoro, norme doganali, ecc.) prevista per lo svolgimento dell’attività oggetto della certificazione rilasciata dall’ENAC in Italia o all’estero. In tal senso è richiesta, in occasione del rilascio delle certificazioni e successivamente per le modifiche o estensioni, la presentazione all’ENAC di un’appropriata dichiarazione di notorietà a firma del dirigente responsabile dell’impresa (Accountable Manager).
Tale dichiarazione ha validità generale e comprende anche il rispetto delle leggi riguardanti il rapporto di lavoro tra l’imprenditore e i prestatori di lavoro subordinato. Essa viene acquisita agli atti dall’ENAC che, fermo restando la natura prettamente tecnica dei suoi accertamenti, si riserva la facoltà di prendere visione dei documenti attestanti il rispetto delle leggi e dei regolamenti interessati.
Quali sono i privilegi connessi all’approvazione?
Le imprese italiane che svolgono attività di formazione sulla manutenzione e relativi esami in possesso di certificazione secondo Parte 147 rilasciata da Enac possono esercitare i privilegi di cui al paragrafo 147.A.145 come consentito e descritto delle procedure del loro Manuale aziendale approvato (Maintenance Training Organisation Exposition-MTOE).
Tali privilegi, ossia l’erogazione della formazione e la conduzione gli esami teorici e le valutazioni pratiche, possono essere esercitati nel rispetto di quanto indicato nel paragrafo 147.A.145(a):
- nelle sedi specificate nel Certificato di Approvazione e nel correlato Programma di Approvazione (Approval Certificate e Approval Schedule) EASA Form 11 o in qualunque sede indicata nel (MTOE), nel rispetto delle abilitazioni descritte nel Certificato e dei termini, delle condizioni e delle limitazioni, approvati da ENAC e riportati nella sezione “elenco dei lavori autorizzati all’impresa” del MTOE per identificare la portata delle suddette abilitazioni (rif. 147.A.145(b));
- in sedi diverse da quelle specificate al precedente punto, soltanto nel rispetto di una procedura di controllo definita nel manuale della stessa impresa che eroga servizi di formazione. In questo caso, le sedi non devono essere obbligatoriamente elencate nel manuale di tale organizzazione (rif. 147.A.145(c)).
NOTA 1: Un’impresa non può essere autorizzata a (rif.147.A.300), può essere approvata a condurre anche valutazioni per tipo (rif. 147.A.305), nei casi in cui la formazione sul tipo (type examination) non è richiesta, nel rispetto delle condizioni definiti nell’apposita
procedura approvata dall’autorità competente nel MTOE dell’impresa (rif. 147.A.145(f)).condurre prove d’esame se non è espressamente autorizzata a condurre la relativa attività di formazione (rif. 147.A.145(e)). In deroga a questo, un’impresa approvata a svolgere attività di formazione relativa alle conoscenze di base o di formazione per tipo, dell’autorizzazione a condurre anche esami per tipo,
NOTA 2: L’approvazione secondo Parte147 può essere concessa solo ad un’organizzazione che prevede di condurre una formazione su tutti i moduli relativi a una categoria (sottocategoria) di una licenza di manutenzione per aeromobili (LMA), in modo da poter ottenere una completa comprensione delle esigenze di formazione, delle interfacce e degli esami relativi a tale (Sub) categoria di LMA. Tuttavia, alcuni moduli possono essere dati in subfornitura come indicato al punto 147.A.145 (d). Questo non significa però che l’organizzazione approvata in accordo alla Parte 147 non sia autorizzata a condurre corsi su un solo modulo. In particolare, nel caso di limitazioni derivanti dal processo di conversione, le limitazioni possono essere rimosse attraverso la partecipazione all’addestramento e al superamento dell’esame su uno o più moduli richiesti o di una o più parti di uno o più moduli.
Il certificato di approvazione secondo Parte 147 (EASA Form 11) è trasferibile?
Il Certificato non è trasferibile ad altra organizzazione.
AVVERTENZA: L’impresa è tenuta ad assicurare il soddisfacimento di ogni disposizione di legge (per esempio normative antincendio dei locali, sicurezza sul lavoro, norme doganali, ecc.) prevista per lo svolgimento dell’attività oggetto della certificazione rilasciata dall’ENAC in Italia o all’estero. In tal senso è richiesta, in occasione del rilascio delle certificazioni e successivamente per le modifiche o estensioni, la presentazione all’ENAC di un’appropriata dichiarazione di notorietà a firma del dirigente responsabile dell’impresa (Accountable Manager).
Tale dichiarazione ha validità generale e comprende anche il rispetto delle leggi riguardanti il rapporto di lavoro tra l’imprenditore e i prestatori di lavoro subordinato. Essa viene acquisita agli atti dall’ENAC che, fermo restando la natura prettamente tecnica dei suoi accertamenti, si riserva la facoltà di prendere visione dei documenti attestanti il rispetto delle leggi e dei regolamenti interessati.
Quali sono i privilegi connessi all’approvazione?
Le imprese italiane che svolgono attività di formazione sulla manutenzione e relativi esami in possesso di certificazione secondo Parte 147 rilasciata da Enac possono esercitare i privilegi di cui al paragrafo 147.A.145 come consentito e descritto delle procedure del loro Manuale aziendale approvato (Maintenance Training Organisation Exposition-MTOE).
Tali privilegi, ossia l’erogazione della formazione e la conduzione gli esami teorici e le valutazioni pratiche, possono essere esercitati:
- nelle sedi specificate nel Certificato di Approvazione e nel correlato Programma di Approvazione (Approval Certificate e Approval Schedule) EASA Form 11 e/o in qualunque sede indicata nel manuale dell’impresa di addestramento approvata secondo Parte 147 (MTOE), nel rispetto delle abilitazioni descritte nel Certificato e dei termini, delle condizioni e delle limitazioni, approvati da ENAC e riportati nella sezione “elenco dei lavori autorizzati all’impresa” del MTOE per identificare la portata delle suddette abilitazioni;
- in sedi diverse da quelle specificate al precedente punto, soltanto nel rispetto di una procedura di controllo definita nel manuale della stessa impresa che eroga servizi di formazione. In questo caso, le sedi non devono essere obbligatoriamente elencate nel manuale di tale organizzazione.
NOTA 1: Un’impresa non può essere autorizzata a condurre prove d’esame se non è espressamente autorizzata a condurre la relativa attività di formazione, con l’eccezione, per un’impresa approvata a svolgere attività di formazione relativa alle conoscenze di base o di formazione per tipo, dell’autorizzazione a condurre anche esami per tipo, nei casi in cui la formazione sul tipo (type examination) non è richiesta, nel rispetto delle condizioni definiti nell’apposita procedura approvata dall’autorità competente nel MTOE dell’impresa.
NOTA 2: L’approvazione secondo Parte147 può essere concessa solo ad un’organizzazione che prevede di condurre una formazione su tutti i moduli relativi a una categoria (sottocategoria) di una licenza di manutenzione per aeromobili (LMA), in modo da poter ottenere una completa comprensione delle esigenze di formazione, delle interfacce e degli esami relativi a tale (Sub) categoria di LMA. Tuttavia, alcuni moduli possono essere dati in subfornitura come indicato al punto 147.A.145 (d). Questo non significa però che l’organizzazione approvata in accordo alla Parte 147 non sia autorizzata a condurre corsi su un solo modulo. In particolare, nel caso di limitazioni derivanti dal processo di conversione, le limitazioni possono essere rimosse attraverso la partecipazione all’addestramento e al superamento dell’esame su uno o più moduli richiesti o di una o più parti di uno o più moduli.
Il certificato di approvazione secondo Parte 147 (EASA Form 11) è trasferibile?
Il Certificato non è trasferibile ad altra organizzazione.
Ultimo aggiornamento: 30/12/2020