Come riportato nell’Appendice III alla Parte 66 “Standard per la formazione e gli esami sul tipo di aeromobile. Addestramento on the job”, l’addestramento di tipo è composto da una parte teorica ed una pratica.

Un nuovo requisito, introdotto dal Regolamento (UE) n. 1149/2011, ha richiesto che le durate effettive dell’elemento teorico dei corsi di formazione sul tipo di aeromobile siano giustificate attraverso l’esecuzione di un analisi dei bisogni formativi (TNA). La durata minima della parte teorica dipende dal tipo di licenza e dalla categoria dell’aeromobile.

Il requisito (punto 3.1(d) dell’appendice III alla Parte 66) è entrato in vigore il 1 agosto 2012 ed è stato ulteriormente completato da un AMC dedicata (“AMC al punto 3.1 (d) dell’appendice III della Parte 66 “Standard per la formazione e gli esami sul tipo di aeromobile. Addestramento on the job “).

In sintesi la TNA deve fornire:
1. una giustificazione sulla durata e sui contenuti del corso, basata:

  • sulle caratteristiche del tipo di aeromobile
  • sulle peculiarità della manutenzione
  • sul tipo delle operazioni.
  • sulla rispondenza rispetto agli elementi della tabella riassuntiva dell’Appendice 1
  • su una verifica che dimostri che gli obiettivi del corso sono pienamente soddisfatti

2. il periodo minimo di frequenza richiesta, che permette di soddisfare gli obiettivi del corso

3. il numero massimo di ore di addestramento che possono essere somministrate durante una giornata, prendendo in considerazione sia aspetti di tipo pedagogico che principi sul fattore umano.

L’AMC al punto 3.1 (d) dell’appendice III della Parte 66 ” Standard per la formazione e gli esami sul tipo di aeromobile. Addestramento on the job” fornisce dettagli sugli obiettivi e sui risultati attesi di una TNA.

A tal riguardo, come letteratura sull’argomento, EASA, in qualità di competent authority per le imprese di addestramento tecnico per la manutenzione in accordo alla Parte 147 con sedi in Stati terzi, ha fornito sul proprio sito alcune Linee Guida contenenti indicazioni che non intendono sostituire quanto riportato nella regolamentazione (Parte 66 e relative AMC/GM) ma sono fornite per facilitarne l’attuazione offrendo un documento intermedio che evidenzia alcuni punti chiave da tenere in considerazione durante lo sviluppo di un processo TNA, la cui lettura può risultare di ausilio.

Operational Suitabilty Data – OSD
I programmi di addestramento per il tipo di aeromobile di cui sopra debbono soddisfare i contenuti della parte obbligatoria degli Operational Suitability Data (OSD) stabiliti dal TCH in accordo al regolamento (UE) n. 748/2012 e per quanto applicabile i contenuti dell’appendice III alla Parte 66 e relative AMC (paragrafi 3.1 e 4.1 per elemento teorico ed esame teorico, e 3.2 e 4.2 elemento pratico e valutazione). Fintanto che l’OSD specifico non è disponibile (Nota), i programmi di addestramento per il tipo di aeromobile di cui sopra debbono soddisfare i contenuti specifici dell’appendice III alla parte 66 e relative AMC (paragrafi 3.1.e 4.1. per elemento teorico, e 3.2. e 4.2. elemto pratico e valutazione).