Premessa

Problematiche emerse nel settore della distribuzione dei materiali aeronautici hanno evidenziato la necessità di regolamentare le operazioni di demolizione e smantellamento degli aeromobili per le possibili ripercussioni che tale attività possono avere sulla sicurezza del volo.

Nella regolamentazione associata al regolamento (UE) 1321/2014 (punto 2.7 delle AMC M.A.613(a), AMC2 145.A.50(d), AMC1 CAO.A.070(a)), è chiarito che nel caso in cui aeromobili ritirati dal servizio debbano essere demoliti o smantellati (tipicamente associato al recupero di parti), queste pratiche sono da considerarsi attività manutentiva e come tali devono essere effettuate sotto il controllo di imprese di manutenzione appropriatamente approvate, come applicabile in relazione al tipo di aeromobile / operazioni, in accordo alla Parte M Capitolo F, Parte 145 o Parte CAO-MAN secondo le procedure approvate dall’autorità competente (ENAC per l’Italia), o equivalente approvazione nazionale rilasciata da ENAC per gli aeromobili di cui Allegato I al Regolamento (UE) 2018/1139 (di seguito, quanto descritto nella presente pagina si intenderà riferito ad entrambe le tipologie di aeromobili, soggetti alla regolamentazione EU o Allegato I, salvo diversamente indicato). Le parti risultanti da tale attività, per essere successivamente installate, debbono ricevere un Form1 (EASA o come applicabile ENAC) emesso da un’impresa di manutenzione appropriatamente approvata, con le pertinenti abilitazioni, al termine di una valutazione soddisfacente da condursi secondo gli standard definiti nella succitata regolamentazione.

Terminologia

Demolizione

Operazione prevista dall’articolo 759 del Codice delle Navigazione con la quale un aeromobile viene deliberatamente reso inservibile o privato di tutti gli elementi che lo compongono anche per recupero di parti per un eventuale uso aeronautico.

Smantellamento

Operazione, autorizzata dall’ENAC, di diassemblaggio di un aeromobile per il quale si è già ottenuta dall’ENAC l’autorizzazione alla Demolizione ai sensi dell’articolo 759 del Codice della Navigazione, ovvero già dichiarato perito ai sensi dell’articolo 760 del Codice della Navigazione o non immatricolato allo scopo di recuperare parti o elementi per un eventuale uso aeronautico.

Parte di scarto (Parte classificata non recuperabile / Unsalvageable component)

Sono le parti classificate come non recuperabili (Unsalvageable components) in accordo ai §§ M.A.501(a)(3) o ML.A.504(c)) oppure parte che il proprietario decide di non riutilizzare per impiego aeronautico per motivi di vario genere (ad es. perché la riparazione è economicamente non conveniente). Per le esemplificazioni delle possibili casistiche fare riferimento anche alle AMC1 M.A.501(a)(3), AMC1 145.A.42(a)(iii). Le Parti classificate devono essere opportunamente segregate in accordo ai §§  M.A.504, 145.A.42(c)

Parte recuperabile

Parte inefficiente (Unserviceable components, vedi M.A.501 e GM1 M.A.501(a)(2), 145.A.42 e AMC1 145.A.42(a)(ii), ML.A.501 e ML.A.504, CAO.A.50(c)) che può avere un potenziale impiego aeronautico. Le parti recuperabili possono essere suddivise in due categorie:

  • parti non aeronavigabili, ma riparabili che possono essere immagazzinate in attesa che venga ripristinato il loro stato di navigabilità; oppure
  • parti per le quali non esistono le condizioni affinché per esse possa essere ripristinata la navigabilità al momento del loro immagazzinamento, ma per le quali vi sia ragione di credere che sia possibile un impiego aeronautico.