FASE D – Rispondenza finale e revisione del certificato di approvazione

L'organizzazione presenta ad ENAC per l'approvazione un manuale dell’impresa (CAME o CAE) in conformità con la Parte CAMO o la Parte CAO

Il periodo di transizione termina per una data Impresa richiedente quando:

  1. l'impresa ha fornito per approvazione alla Direzione/Ufficio Operazioni competente, e quest’ultima lo ha approvato, un manuale CAME / CAE conforme a Parte CAMO o Parte CAO; e

  2. la conformità a tutti i requisiti della Parte CAMO o Parte CAO è stata verificata dalla Direzione/Ufficio Operazioni competente dopo la transizione dell’approvazione dell’organizzazione; e

  3. tutte le non conformità di transizione aperte durante la fase di transizione sono state chiuse. In questa fase possono rimanere aperti e gestiti in accordo ai paragrafi CAMO.B.350 o CAO.B.060, le non conformità di sorveglianza eventualmente emesse nella fase di transizione.

FASE D
FASE D

Quando le condizioni di cui sopra sono soddisfatte:

  • la non conformità di transizione generica aperta durante la fase B è confermata chiusa dalla Direzione/Ufficio Operazioni competente; e
  • viene inviata all'organizzazione una revisione del certificato di approvazione (EASA Form 3-CAO o EASA Form 14), compilando l’opportuno Rapporto di Raccomandazione in accordo alla Parte CAO (EASA Form 613) o Parte CAMO (EASA Form 13-CAMO) come applicabile. Questa nuova revisione del certificato fa riferimento al manuale Parte CAMO o Parte CAO dell'organizzazione. Il certificato EASA Form 3-CAO o EASA Form 14 rilasciato all’inizio del processo di transizione, deve essere restituito dall’impresa alla Direzione/Ufficio Operazioni competente.

Pertanto, l'organizzazione è tenuta a operare in conformità con il proprio manuale rispondente alla parte CAMO o alla Parte CAO. Nell'ambito della sua sorveglianza, non è più possibile notificare le non conformità di transizione.

Questa Fase D deve essere completata entro il 24 marzo 2022. In caso contrario, verranno prese, come applicabile alla specifica transizione, misure per limitare, sospendere o revocare l'approvazione. Dopo tale data, qualsiasi modifica all’approvazione sarà gestita in accordo alla Parte CAO o Parte CAMO come applicabile, secondo le pertinenti procedure approvate nel CAE o CAME finale.
È alla fine di questa Fase D che inizia una sorveglianza dell’impresa basata su valutazione del rischio (PBO) per le organizzazioni approvate in accordo alla Parte CAMO.

Dopo il 24 marzo 2022:

  • le imprese AMO-MF o CAMO-MG che hanno avviato il processo di transizione ottenendo a richiesta il relativo certificato secondo Parte CAO o Parte CAMO in accordo alla sottofase B.3, ma non lo hanno completato in accordo a quanto sopra riportato, avranno il relativo certificato di approvazione revocato, limitato o sospeso, in tutto o in parte in funzione delle non conformità non ancora risolte. Il certificato revocato, limitato o sospeso, in tutto o in parte deve essere restituito
    alla Direzione/Ufficio Operazioni competente;
  • i certificati di Approvazione delle imprese AMO-MF o CAMO-MG che non hanno fatto domanda per il rilascio di una approvazione Parte CAO o Parte CAMO o non hanno completato appropriatamente il processo di transizione secondo procedura alternativa, decadono di validità, non ne possono essere esercitati i relativi privilegi da parte dell’impresa e saranno revocati. Il certificato revocato deve essere restituito alla Direzione/Ufficio Operazioni competente. Per le imprese che non hanno completato appropriatamente il processo di transizione secondo procedura alternativa, la Direzione Operazioni competente potrà valutare, in funzione delle non conformità, emerse in sede di verifica e che non è stato possibile rimuovere entro il termine fissato, se sia ancora possibile emettere il certificato secondo Parte CAO o Parte CAMO richiesto, limitandone la portata delle abilitazioni e/o dei privilegi richiesti, in funzione delle non conformità irrisolte e coerentemente con quanto consentito nella normativa.
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