L’ENAC approva le imprese, ubicate sul territorio nazionale, che intendono eseguire la Gestione della Navigabilità Continua sugli aeromobili e sui loro componenti, quando dimostrano di essere rispondenti a tutti i pertinenti applicabili requisiti del Regolamento (UE) 1321/2014 del 26 novembre 2014, come revisionato.

Si rimanda alle pagine dedicate per la certificazione delle imprese di gestione dell’aeronavigabilità continua che intendono ottenere l’approvazione in accordo ai requisiti
della Parte CAMO (CAMO), e in accordo ai requisiti della Parte CAO (CAO-CAM) .

Per ulteriori dettagli sul Programma di Manutenzione, nonché sulle modalità con cui si effettua e si attesta la verifica periodica di aeronavigabilità sull’aeromobile fare riferimento alle specifiche pagine di questa sezione.

Si segnala che alla pagina Informazioni alle Imprese vengono fornite informazioni su questioni di carattere generale in merito alla manutenzione degli aeromobili e su eventuali informazioni particolari diffuse da autorità degli Stati Membri EASA sulle approvazioni delle imprese di manutenzione Parte CAMO e Parte CAO.

Aeromobili che rientrano nell’Allegato I al Regolamento (UE) n. 2018/1139

Per la Gestione della Navigabilità Continua degli aeromobili  Allegato I al Regolamento (UE) n. 2018/1139, di tipo omologato ENAC, che rimangono soggetti alla regolamentazione Nazionale sviluppata da ENAC, risultano applicabili i requisiti emessi dall’UE secondo i termini e le condizioni incluse a tal riguardo nella pertinente regolamentazione tecnica emessa da ENAC (es. Regolamento Tecnico dell’Enac e regolamenti ad hoc) e alla pagina Art. 2.3.(a) Reg. (UE) n. 2018/1139. (*)