L’ENAC approva le imprese, ubicate sul territorio nazionale, che intendono eseguire la Gestione della Navigabilità Continua sugli aeromobili e sui loro componenti, quando dimostrano di essere rispondenti a tutti i pertinenti applicabili requisiti del Regolamento (UE) 1321/2014 del 26 novembre 2014, come revisionato.
Si rimanda alle pagine dedicate per la certificazione delle imprese di gestione dell’aeronavigabilità continua che intendono ottenere l’approvazione in accordo ai requisiti
della Parte CAMO (CAMO), e in accordo ai requisiti della Parte CAO (CAO-CAM) .
Per ulteriori dettagli sul Programma di Manutenzione, nonché sulle modalità con cui si effettua e si attesta la verifica periodica di aeronavigabilità sull’aeromobile fare riferimento alle specifiche pagine di questa sezione.
Si segnala che alla pagina Informazioni alle Imprese vengono fornite informazioni su questioni di carattere generale in merito alla manutenzione degli aeromobili e su eventuali informazioni particolari diffuse da autorità degli Stati Membri EASA sulle approvazioni delle imprese di manutenzione Parte CAMO e Parte CAO.
Aeromobili che rientrano nell’Allegato I al Regolamento (UE) n. 2018/1139
Per la Gestione della Navigabilità Continua degli aeromobili Allegato I al Regolamento (UE) n. 2018/1139, di tipo omologato ENAC, che rimangono soggetti alla regolamentazione Nazionale sviluppata da ENAC, risultano applicabili i requisiti emessi dall’UE secondo i termini e le condizioni incluse a tal riguardo nella pertinente regolamentazione tecnica emessa da ENAC (es. Regolamento Tecnico dell’Enac e regolamenti ad hoc) e alla pagina Art. 2.3.(a) Reg. (UE) n. 2018/1139. (*)
(*) A seguito dei chiarimenti interpretativi emessi in sede EASA e conformemente a quanto attualmente disposto al riguardo nel Regolamento Tecnico, ENAC ha deciso, per le imprese titolari di approvazione in accordo alla Sezione A dell’Allegato V quater (Parte CAMO), dell’Allegato V quinquies (Parte CAO) e alla Sezione A dell’Allegato II (Parte-145) al Regolamento (UE) 1321/2014, di esplicitare le pertinenti abilitazioni relative agli aeromobili Allegato I (ex aeromobili Annesso II), di valenza nazionale, in un documento separato utilizzando i modelli ENAC CAMO-SA-NATIONAL ENAC CAO-SA-NATIONAL, e ENAC 145-SA-NATIONAL, associati alla corrispondente approvazione emessa in accordo alla normativa UE. Per le modalità di implementazione di tali nuovi modelli, le imprese interessate possono chiedere dettagli e chiarimenti alla Direzione Operazioni ENAC di riferimento.
Le imprese interessate devono predisporre le pertinenti procedure che riguardano le modalità di gestione delle peculiarità relative agli aeromobili Allegato I nell’applicazione della normativa Europea, in un supplemento alla manualistica relativa alle approvazioni EASA (CAME, CAE, e MOE), da organizzare in modo similare a quello richiesto nella NI-2020-035 per gli aeromobili 2.3.(a) non interessati da provvedimento di Opt-in secondo articolo 2(6) del Reg. (UE) n. 2018/1139, ottenendone l’approvazione ENAC.
Come richiamato nel Regolamento Tecnico ENAC Quarto/40 in analogia a quanto previsto dall’Articolo 3 paragrafo 4 del Regolamento (UE) 1321/2014, per gli aeromobili Allegato I che operano invece in virtù di un Permesso di Volo, le modalità di assicurazione della navigabilità continua (ivi inclusa l’esecuzione della delibera della manutenzione) deve essere riportata nelle condizioni di volo/limitazioni associate al permesso di volo stesso.
Ultimo aggiornamento: 01/08/2023