Dopo aver verificato che risultano soddisfatte le condizioni di ammissibilità e fattibilità del processo di transizione ai fini di un rilascio dell’approvazione per “transizione”, la Direzione/Ufficio Operazioni competente comunica al richiedente un nuovo numero di approvazione in accordo alla Parte CAO o alla parte CAMO.

Il numero della Certificazione per la fase di transizione è emesso secondo il seguente schema di massima:

APPROVAZIONE D’ORIGINE N. DI APPROVAZIONE APPROVAZIONE FINALE N. DI APPROVAZIONE
Approvazione CAMO-MG associato a COA IT.MG.XXXX (IT.AOC.XXX) [con XXXX da 0 a 999] Approvazione CAMO associato a COA IT.CAMO.XXXX (IT.AOC.XXX) conserva la medesima parte numerica della precedente Approvazione che era associata a quella del COA. Queste numerazioni sono state già assegnate d’ufficio da ENAC
Qualsiasi altra approvazione IT.MG.XXXX [con XXXX, usualmente maggiore di 1000] Approvazione CAMO o CAO-CAM IT.CAMO.XXXX (con XXXX a partire da 1001 secondo disponibilità) o
IT.CAO.XXXX (con XXXX a partire da 0001 secondo disponibilità)
IT.MF.YYYY Approvazione CAO-MAN IT.CAO.XXXX (con XXXX a partire da 0001 secondo disponibilità)
IT.145.ZZZZ Approvazione CAO-MAN IT.CAO.XXXX (con XXXX a partire da 0001 secondo disponibilità)

I certificati di approvazione emessi per le approvazioni “ex novo” secondo Parte CAO o Parte CAMO avranno assegnato il primo numero disponibile seguendo la logica sopra esposta.

Il richiedente deve modificare il manuale dell’organizzazione per includere il numero di approvazione secondo la Parte CAMO o, come applicabile, secondo la parte CAO che gli è stato inviato.